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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03382/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19561-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; E [OSCURATO:PERSONA]- intimato - controricorrente- avverso la sentenza n. 85/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 85/2019 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale di Foggia aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi relativi a cartelle emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione.

Aveva infatti ritenuto non applicabile, a detti crediti , il termine decennale.

La corte territoriale aveva ritenuto che , in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle sezioni Unite n. 23397/2016 , la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall'impugnazione producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di conversione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, nel termine decennale.

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso affidato a un motivo, cui resisteva con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato.

Era depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 19561 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -2- 1) Parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. , art. 3 I.n. 335/95 , art. 49 dpr 602/1973 , artt. 17,18,19 D.Igs n. 46/99 e art. 19 e 20 dlgs n. 112/99 in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 e 5 c.p.c.

Il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla decisione delle Sezioni Unite n. 23397/2016.

L'Agenzia delle entrate riscossione deduce che la decisione affronta solo il problema della applicabilità dell'art. 2953 c.c. e quindi della prescrizione decennale conseguente solo in caso di sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi non opposti e non riguarda invece altri titoli aventi natura esecutiva quale quello in esame.

Il motivo e' infondato proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui « La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2933 c. c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di <giudicato.

Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'[OSCURATO:PERSONA], che, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif. , dalla I n. 122 del 2010).».

Le argomentazioni di cui al ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della pronuncia n. 23397/2016 ( qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, cod. proc. civ.) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive Ric. 2019 n. 19561 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -3- pronunce ( da ultimo Cass. n.23418 del 27 settembre 2018 e per tutte).

Peraltro vale ricordare che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale (Cass. n. 27218 del 26 ottobre 2018 ) e non certo una novazione soggettiva dell'originaria obbligazione.

Per quanto detto, il ricorso va dichiarato inammissibile trattandosi di ricorso vedente su questioni sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi ( Cass.n. 7155/2017; conf.

Cass.n. 4366/2018.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Con distrazione in favore degli antistatari.

Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Ric. 2019 n. 19561 sez.

ML - ud. 16-11-2021 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Cosi' deciso in Roma in data 16 novembre 2021 . [OSCURATO:PERSONA] idente DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19561-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; E [OSCURATO:PERSONA]- intimato - controricorrente- avverso la sentenza n. 85/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 85/2019 aveva rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale di Foggia aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi relativi a cartelle emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in applicazione del termine quinquennale di prescrizione. Aveva infatti ritenuto non applicabile, a detti crediti , il termine decennale. La corte territoriale aveva ritenuto che , in applicazione del principio sancito dalla sentenza delle sezioni Unite n. 23397/2016 , la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina la decadenza dall'impugnazione producendo la irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di conversione breve di cinque anni, proprio dei crediti contributivi, nel termine decennale. Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso affidato a un motivo, cui resisteva con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. Era depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 19561 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- 1) Parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2946 c.c. , art. 3 I.n. 335/95 , art. 49 dpr 602/1973 , artt. 17,18,19 D.Igs n. 46/99 e art. 19 e 20 dlgs n. 112/99 in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 e 5 c.p.c. Il motivo censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla decisione delle Sezioni Unite n. 23397/2016. L'Agenzia delle entrate riscossione deduce che la decisione affronta solo il problema della applicabilità dell'art. 2953 c.c. e quindi della prescrizione decennale conseguente solo in caso di sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi non opposti e non riguarda invece altri titoli aventi natura esecutiva quale quello in esame. Il motivo e' infondato proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui « La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2933 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di <giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'[OSCURATO:PERSONA], che, dall'i gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif. , dalla I n. 122 del 2010).». Le argomentazioni di cui al ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della pronuncia n. 23397/2016 ( qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, cod. proc. civ.) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive Ric. 2019 n. 19561 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- pronunce ( da ultimo Cass. n.23418 del 27 settembre 2018 e per tutte). Peraltro vale ricordare che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale (Cass. n. 27218 del 26 ottobre 2018 ) e non certo una novazione soggettiva dell'originaria obbligazione. Per quanto detto, il ricorso va dichiarato inammissibile trattandosi di ricorso vedente su questioni sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi ( Cass.n. 7155/2017; conf. Cass.n. 4366/2018. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, liquidate in E. 7.000,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Con distrazione in favore degli antistatari. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo Ric. 2019 n. 19561 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in data 16 novembre 2021 . [OSCURATO:PERSONA] idente DEPOSI
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