Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36942/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LWMNV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 31 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato si sarebbe impossessato di tre accessori elettronici, dal valore complessivo di euro 109,70, prelevandoli dagli scaffali del supermercato ove si trovavano esposti.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Rappresenta che: la Corte di appello non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, ritenendo la condotta dell'imputato abituale, anche in considerazione di alcuni reati commessi successivamente a quelli oggetto del presente procedimento; la possibilità di considerare le condotte susseguenti alla commissione del reato per il quale si procede è stata prevista solo a seguito della riforma dell'art. 131-bis cod. pen., operata dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Tanto premesso, il ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero erroneamente dato rilievo alle condotte susseguenti alla commissione del reato, atteso che il nuovo testo dell'ayt, 131-bis cod. pen. non poteva essere applicato al L1 J reato in esame, atesob esso era stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

2.2. Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali.

Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, atteso che: nel giudizio di secondo grado, le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate alla difesa solo il giorno precedente all'udienza fissata per il giudizio di appello; la difesa aveva tempestivamente eccepito, con memoria difensiva, la tardiva comunicazione delle conclusioni.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Invero, con il d.lgs. n. 150 del 2022, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, il legislatore delegato ha dato rilievo alla «condotta susseguente» al reato, ponendola in relazione «alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo».

Si tratta di una riforma favorevole al reo, che dà rilievo al comportamento post delictum, al fine di valorizzare restituzioni e condotte riparatorie, nell'ottica di una riduzione dell'entità del danno o del pericolo.

La riforma, invece, non ha toccato il profilo relativo alla valutazione dell'abitualità del comportamento, in relazione al quale la giurisprudenza pacificamente ritiene che vada dato rilievo anche reati commessi successivamente a quello per il quale si procede: «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che, «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2 , n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941; Sez. 5, n. 27974 del 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Ebbene, nel caso in esame, va rilevato che il ricorrente non ha indicato quali particolari complessità avevano le conclusioni del Procuratore generale da richiedere, per potere approntare adeguate repliche a esse, un periodo di tempo maggiore di quello concretamente avuto a disposizione dalla difesa.

Va, peraltro, evidenziato che, dagli atti (il cui esame è consentito, atteso che è stata posta una questione di carattere processuale), risulta che il Procuratore generale, in poche righe, si era limitato ad affermare che, dai precedenti penali dell'imputato, emergeva l'abitualità della condotta, che non consentiva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03LWMNV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 31 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato si sarebbe impossessato di tre accessori elettronici, dal valore complessivo di euro 109,70, prelevandoli dagli scaffali del supermercato ove si trovavano esposti. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che: la Corte di appello non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, ritenendo la condotta dell'imputato abituale, anche in considerazione di alcuni reati commessi successivamente a quelli oggetto del presente procedimento; la possibilità di considerare le condotte susseguenti alla commissione del reato per il quale si procede è stata prevista solo a seguito della riforma dell'art. 131-bis cod. pen., operata dal d.lgs. n. 150 del 2022. Tanto premesso, il ricorrente afferma che i giudici di merito avrebbero erroneamente dato rilievo alle condotte susseguenti alla commissione del reato, atteso che il nuovo testo dell'ayt, 131-bis cod. pen. non poteva essere applicato al L1 J reato in esame, atesob esso era stato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, atteso che: nel giudizio di secondo grado, le conclusioni del Procuratore generale erano state comunicate alla difesa solo il giorno precedente all'udienza fissata per il giudizio di appello; la difesa aveva tempestivamente eccepito, con memoria difensiva, la tardiva comunicazione delle conclusioni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Invero, con il d.lgs. n. 150 del 2022, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, il legislatore delegato ha dato rilievo alla «condotta susseguente» al reato, ponendola in relazione «alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo». Si tratta di una riforma favorevole al reo, che dà rilievo al comportamento post delictum, al fine di valorizzare restituzioni e condotte riparatorie, nell'ottica di una riduzione dell'entità del danno o del pericolo. La riforma, invece, non ha toccato il profilo relativo alla valutazione dell'abitualità del comportamento, in relazione al quale la giurisprudenza pacificamente ritiene che vada dato rilievo anche reati commessi successivamente a quello per il quale si procede: «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie» (Sez. 2 , n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941; Sez. 5, n. 27974 del 12/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Ebbene, nel caso in esame, va rilevato che il ricorrente non ha indicato quali particolari complessità avevano le conclusioni del Procuratore generale da richiedere, per potere approntare adeguate repliche a esse, un periodo di tempo maggiore di quello concretamente avuto a disposizione dalla difesa. Va, peraltro, evidenziato che, dagli atti (il cui esame è consentito, atteso che è stata posta una questione di carattere processuale), risulta che il Procuratore generale, in poche righe, si era limitato ad affermare che, dai precedenti penali dell'imputato, emergeva l'abitualità della condotta, che non consentiva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa
Sentenza Cassazione n. 36942/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris