CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01266/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che: in accoglimento del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio limitatamente al computo dell'aumento di pena per la continuazione, con rideterminazione della pena da parte di questa Corte; i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] siano rigettati; udita l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 07/05/2019 del Tribunale di Catania: a) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione di tipo mafioso, nella qualità di promotore e direttore, aggravato ai sensi dei commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen. (capo A), e, riconosciuta la continuazione tra il reato sub iudice e quelli di associazione di tipo mafioso per i quali l'imputato era stato condannato con le sentenze del 08/10/2002 della Corte d'assise di appello di Catania (divenuta irrevocabile il 02/05/2003; sentenza cosiddetta "Orione"), del 13/07/2004 del G.i.p. del Tribunale di Catania (divenuta irrevocabile il 01/10/2004; sentenza cosiddetta "Tunnel") e del 13/07/2012 della Corte d'appello di Catania (divenuta irrevocabile il 13/07/2012; sentenza cosiddetta "Padrini"), e ritenuto più grave il reato sub iudice, rideterminava la pena irrogata all'imputato; b) assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo F), confermava la condanna della stessa Lanzafame per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso (capo F1), e, concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena irrogata all'imputata; c) confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione continuata in concorso (capo I), aggravato dal cosiddetto metodo mafioso e dalla cosiddetta agevolazione mafiosa, e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., e concesse le circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena irrogata all'imputato. Secondo i capi d'imputazione, per quanto qui ancora rileva, i reati erano stati contestati: al Catania, «per avere fatto parte, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...], della associazione di tipo mafioso diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA], affiliata alla famiglia catanese di cosa nostra facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio e traffico di sostanze stupefacenti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche e per conseguire, comunque, profitti e vantaggi ingiusti. Con le aggravanti dell'essere l'associazione armata e di avere gli associati finanziato attività economiche di cui hanno assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. Associazione promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA]. [...] [OSCURATO:PERSONA] e paesi limitrofi dal febbraio 2007 al maggio 2008» (capo A);alla Lanzafame, «perché, in concorso [con gli altri soggetti indicati nel capo d'imputazione], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, trasportavano, vendevano, commerciavano, acquistavano, ricevevano o comunque illecitamente detenevano, al fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina. [.».] [OSCURATO:PERSONA], Greve in Chianti (FI), [OSCURATO:PERSONA] (MI) ed altre località fino all'aprile 2008» (capo F1); al Pappalardo, «perché, in concorso [con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia - consistite nel danneggiare le apparecchiature installate presso la sala giochi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e nel richiedere il pagamento di una somma di denaro periodica da mandare "agli amici di Catania" con frasi del seguente tenore "vi do quindici giorni di tempo perché appena mi danno la risposta da Catania poi con le buone o con le cattive dovete pagare anche se dovessimo spaccare una macchinetta al giorno" - compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere il gestore del predetto locale, [OSCURATO:PERSONA], a consegnare loro la somma di 500-1000 euro mensili per procurarsi un ingiusto profitto con pari danno per la vittima, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per la resistenza opposta dalla p.o. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla appartenenza all'associazione mafiosa diretta ed organizzata dal [OSCURATO:PERSONA], affiliata alla famiglia catanese di cosa nostra facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ed al fine di agevolare la realizzazione delle relative attività illecite. [OSCURATO:PERSONA] fino al novembre 2010». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Catania, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 525 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che tale sentenza risulta intestata e sottoscritta, quale presidente del collegio, da [OSCURATO:PERSONA], magistrato che non faceva parte del collegio che partecipò alla camera di consiglio del 9 aprile 2021, il quale fu presieduto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la stessa sentenza risulta emessa da un presidente persona fisica che non poteva partecipare alla decisione. Secondo il ricorrente, tale irregolarità non costituisce un mero errore materiale ma deve essere assimilata alla mancanza della sottoscrizione del giudice e determina, perciò, la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 546, commi 2 e 3, 3 cod. proc. pen., atteso che il vizio «non attiene unicamente alla sottoscrizione erronea da parte di [un] diverso presidente, bensì anche all'intestazione della sentenza», elementi dai quali si ricava «la partecipazione alla camera di consiglio di un magistrato diverso dai componenti del collegio» e, comunque, in ogni caso, che la sentenza risulta «avallata [...] da un presidente diverso da quello che prese parte al processo e non per mero errore, bensì per scelta, come si ricava dalla intestazione dell'atto». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata «in punto di individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena per il reato continuato». Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Catania avrebbe errato nell'individuare nel reato sub iudice la violazione più grave, rispetto a quelle oggetto dei procedimenti "Orione", "Tunnel" e "Padrini", definiti con sentenze passate in giudicato, violazioni, queste ultime tre, anch'esse relative al reato di associazione di tipo mafioso aggravata, con ruolo verticistico, e già ritenute avvinte dal vincolo della continuazione, con individuazione della violazione più grave in quella oggetto del procedimento "Orione", per la quale, a seguito di concordato in appello, era stata determinata la pena di quattro anni e due mesi di reclusione. Premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata, in particolare, Sez. 6, n. 19561 del 28/01/2021, Rv. 281172-01), qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale - come nel caso di specie - il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, il ricorrente rappresenta che il reato sub iudice «altro non è che una propaggine di appena un mese» rispetto all'associazione mafiosa oggetto della sentenza "Padrini", atteso che tale procedimento, nonostante la contestazione "chiusa" «fino al maggio 2006», coinvolgeva anche il periodo successivo, con particolare riferimento alle intercettazioni del periodo luglio 2007/aprile 2008, come risulta dall'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania emessa nell'ambito di questo procedimento e allegata al ricorso (allegato 4), con la conseguenza che quello sub iudice, sulla base della necessaria valutazione in concreto, non poteva essere ritenuto violazione più grave rispetto a quella oggetto della sentenza "Orione". Il ricorrente rappresenta altresì che, al fine di individuare la violazione più grave fra quella oggetto di quest'ultima sentenza e quella sub iudice, contrariamente a quanto fatto dalla Corte d'appello di Catania, «non può tenersi conto della riduzione per il concordato in appello con cui fu deciso» il processo "Orione". 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in via subordinata, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania, aumentata la pena per la circostanza aggravante a effetto speciale di cui al sesto comma 416-bis cod. pen., abbia applicato l'aumento (di otto mesi di reclusione) per la recidiva reiterata specifica, nonostante l'aumento per la recidiva reiterata specifica fosse già stato applicato con la sentenza "Orione", con la conseguente applicazione di un duplice aumento per la circostanza a effetto speciale diversa da quelle previste dall'art. 416-bis cod. pen., quale è la recidiva, in violazione del quarto comma dell'art. 63 cod. pen., atteso che, poiché «con il ricorso al reato continuato viene a costituirsi un unicum fra tutte le pene precedentemente stabilite, [...] il criterio moderatore ex art. 63 co. IV c.p. deve applicarsi con riferimento agli aumenti di pena previsti in tutte le sentenze che concorrono a determinare la pena finale unitaria». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata «con riferimento alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo Fl». La ricorrente lamenta l'incongruenza tra la propria assoluzione dal reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la condanna per i reati fine di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - atteso che la Corte d'appello di Catania sarebbe pervenuta a detta assoluzione «facendo leva su elementi evidentemente utili ad escludere anche qualunque coinvolgimento della stessa [Lanzafame] dal reato fine» - e rappresenta che: dal contenuto delle intercettate conversazioni con il compagno [OSCURATO:PERSONA], emergevano solo dei consigli, da lei dati a quest'ultimo perché preoccupata della sua sorte, i quali integravano una mera connivenza non punibile e non un'agevolazione delle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA]; quanto al nascondimento dello stupefacente nei propri indumenti intimi o nella borsa, valorizzato dalla Corte d'appello di Catania, si era trattato, stante la modalità dell'occultamento, di un quantitativo necessariamente «irrisori[o]», che ella aveva accettato di nascondere «perché fu il compagno a fare pressioni in tale senso»; ella «non beneficia in alcun modo di alcun guadagno, versando invece in condizioni economiche disagiate». 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il difetto della motivazione della sentenza impugnata «con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 75 c. 50 d.P.R. 309/90». La ricorrente lamenta tale difetto di motivazione in quanto: «dall'istruttoria non [era] emersa nessuna prova del giro d'affari connesso all'attività svolta dal Bellitto, ovvero che la Lanzafame ne avesse potuto mai beneficare, stante l'assoluta insussistenza di sequestro di denaro provento di spaccio»; dalle conversazioni intercettate emergeva che ella, in quel periodo, stava «affronta[ndo] gravi problemi economici (tanto da avere difficoltà a pagare l'affitto del proprio negozio)»; quanto alla durata della condotta, la Corte d'appello ha fatto riferimento all'attività del [OSCURATO:PERSONA] e non propria; «privo di alcun riscontro probatorio è il "quantitativo" di sostanza smerciata, atteso che [...] non è stato effettuato alcun sequestro»; ella si era «limitata a fornire "consigli" al proprio compagno convivente, risultando del tutto marginale e connesse alla relazione sentimentale che li legava». Per tali ragioni, la ricorrente reputa che il fatto a lei ascritto dovesse essere ritenuto di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) , dello stesso codice, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente rappresenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al fatto che il danneggiamento delle apparecchiature da gioco da lui compiuto fosse finalizzato a costringere la persona offesa a pagare il pizzo e non fosse, invece, dovuto a un gesto di rabbia per la perdita di denaro subita al gioco, con apparecchiature non in regola con i monopoli di Stato - gesti di rabbia compiuti anche da altri soggetti - con successiva richiesta di restituzione dello stesso denaro al proprietario della sala giochi [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente asserisce l'assenza di elementi probatori che deponessero nel primo senso, tenuto conto che né il Pillera né il Motta né altri testimoni lo avevano indicato tra gli autori della richiesta estorsiva e che le dichiarazioni dei testimoni della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano una conferma della versione dei fatti resa dall'imputato. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) , dello stesso codice e dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente rappresenta: da un lato, quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, l'assenza di qualsiasi proprio collegamento con l'associazione di tipo mafioso contestata al capo A e di qualsiasi prova che egli avesse agito al fine di agevolare l'attività della stessa associazione; dall'altro lato, quanto all'aggravante del metodo mafioso, come non gli potesse essere addebitata una minaccia profferita dagli altri correi, senza che egli ne fosse a conoscenza o che ne conoscesse il tenore, essendo egli, altresì, del tutto estraneo al contesto mafioso. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte d'appello di Catania indicato la pena da applicare per il reato di estorsione e la riduzione operata in relazione al tentativo, e per avere la stessa Corte irrogato una pena sproporzionata rispetto al ruolo da lui avuto nella commissione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla documentazione in atti risulta che, nel presente processo, il giudizio di secondo grado si svolse davanti a un collegio presieduto da [OSCURATO:PERSONA], come emerge, in particolare, sia dal verbale dell'udienza del 9 aprile 2021, sia dal dispositivo della sentenza, letto in tale udienza. Invece, nella sentenza- documento, successivamente depositata con la motivazione, figura, nell'intestazione, come presidente, [OSCURATO:PERSONA] e, in calce, la sottoscrizione, sempre come presidente, della stessa dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze difensive sono, allora, manifestamente infondate, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non determina alcuna nullità, ma solo un errore materiale correggibile, relativo a una mera diversità esteriore della sentenza intesa come documento, la sottoscrizione della sentenza collegiale da parte di un magistrato diverso da quello che ha partecipato al giudizio, ha concorso alla decisione e ha sottoscritto il dispositivo, riportato in maniera conforme nel testo finale della sentenza (Sez. 5, n. 4945 del 30/01/2020, Passiu, Rv. 278119-01; in senso analogo, Sez. 6, n. 1064 del 14/12/1977, dep. 1978, Manfredini, Rv. 137802-01). In particolare, non sussiste alcuna delle denunciate violazioni di norme processuali, atteso che, nel caso di specie: da un lato, risulta rispettato il principio di immediatezza stabilito dall'art. 525 cod. proc. pen., che prescrive che alla deliberazione concorrano gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; dall'altro lato, non sussiste l'invalidità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la sentenza è nulla solo se è priva della sottoscrizione del giudice. Gli indicati errori materiali contenuti nella sentenza-documento (nell'intestazione e nella sottoscrizione apposta in calce) sono, invece, correggibili ai sensi dell'art. 547 cod. proc. pen. 1.2. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono. 1.2.1. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui, con lo stesso, è lamentata l'erroneità dell'individuazione, da parte della Corte d'appello di Catania, come violazione più grave, del reato oggetto del presente processo, in luogo di quelli già giudicati con sentenze definitive e, in particolare, di quello giudicato nell'ambito del procedimento "Orione", definito a seguito di concordato in appello. A tale riguardo, poiché entrambi tali reati, quello oggetto del presente processo e quello giudicato nell'ambito del procedimento "Orione", sono relativi alla promozione, direzione o organizzazione della stessa organizzazione di tipo mafioso e aggravati ai sensi del quarto e del sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., sicché non presentano alcuna differenza nel trattamento edittale, viene in rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reato continuato, qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una fictio juris che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej, Rv. 281172-01; Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, G., Rv. 267927-01). Tornando al caso in esame, la Corte d'appello di Catania, nel ritenere la continuazione tra i reati già giudicati con sentenze definitive, tra i quali anche quello giudicato nell'ambito del procedimento "Orione", e quello oggetto del presente processo, e nel reputare più grave quest'ultimo, ha compiuto la predetta necessaria valutazione in concreto, evidenziando come, in relazione a quest'ultimo, non potesse essere riconosciuta alcuna circostanza attenuante, e come lo stesso dovesse ritenersi manifestazione della continuità del percorso criminale del Catania, in quanto ulteriormente espressivo della sua lunga militanza nell'associazione mafiosa con incarichi di vertice. Tale maggiore gravità del reato oggetto del presente processo ha condotto la Corte d'appello di Catania a irrogare, per lo stesso, una pena più elevata di quella irrogata dalla sentenza "Orione", anche a prescindere, quanto a quest'ultima, dalla diminuzione per il rito abbreviato e dagli esiti del concordato in appello, atteso che: a) per il reato oggetto del presente processo, la Corte d'appello di Catania ha irrogato la pena di quattordici anni di reclusione (così determinata: «p.b. anni tredici e mesi quattro di reclusione ex art. 416, co. 6, cp aumentata per la recidiva [reiterata e specifica] ad anni quattordici» di reclusione); b) per il reato oggetto del procedimento "Orione", la Corte d'assise d'appello di Catania aveva irrogato, a prescindere dalla diminuzione per il rito abbreviato e dagli esiti del concordato in appello, la pena di tredici anni di reclusione (così determinata: «anni nove di reclusione, ai sensi del comma 4° dell'art. 416 bis c.p., aumentato di anni tre e mesi tre per effetto della riconosciuta aggravante di cui al comma 6° della medesima disposizione normativa, nonché di mesi nove per la recidiva specifica reiterata»). La suddetta motivazione dà quindi conto del motivo per il quale la Corte d'appello di Catania ha ritenuto in concreto più grave il reato oggetto del presente giudizio, per il quale ha irrogato una pena più elevata, e, in quanto esente da contraddizioni o illogicità, oltre che in linea con il ricordato principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 1.2.2. Il motivo di ricorso deve essere invece accolto con riguardo all'aumento di pena per il reato satellite giudicato con la sentenza "Orione" che, come si è accennato, fu emessa in esito a giudizio abbreviato. A tale riguardo, viene in rilievo il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di continuazione, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto ex art. 81 cod. proc. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen. e, in particolare, nell'ipotesi in cui venga ritenuta la continuazione con altro fatto già giudicato con il predetto rito e detto fatto sia considerato meno grave, l'imputato ha diritto a che l'incremento sulla pena base tenga conto della diminuente de qua (Sez. 5, n. 11874 del 06/10/2000, Ruggiero, Rv. 218574-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catania, nel quantificare l'aumento di pena (di un anno e otto mesi di reclusione) per il reato satellite giudicato con la sentenza "Orione", che era stata resa in esito a un giudizio celebrato con il rito abbreviato, non ha tenuto conto della diminuzione comportata da tale rito, pari a sei mesi e venti giorni di reclusione (un terzo di un anno e otto mesi di reclusione). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata in diciassette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione (diciotto anni di reclusione, pena finale irrogata dalla Corte d'appello di Catania, meno sei mesi e venti giorni di reclusione).1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La censura sollevata con tale motivo muove dal presupposto che, poiché la sentenza "Orione" aveva ritenuto la recidiva reiterata e specifica e applicato il relativo aumento di pena, la sentenza impugnata, con l'aumentare (di otto mesi di reclusione) la pena per il reato oggetto del presente procedimento sempre per la recidiva reiterata e specifica avrebbe «opera[to] un doppio aumento per la recidiva pluriaggravata, ciò producendo violazione dell'art. 63 c.p.» (così la memoria del ricorrente). Tale censura è del tutto priva di pregio, atteso che la Corte d'appello di Catania ha in realtà operato, per il reato oggetto della sentenza "Orione", un aumento per la continuazione, ex art. 81, secondo comma, cod. pen., senza che in tale aumento, autonomamente determinato, possa ritenersi compresa la recidiva pluriaggravata già ritenuta dalla Corte d'assise d'appello di Catania per detto reato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, è del tutto priva di pregio la censura relativa all'asserita incongruenza tra l'assoluzione dal reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la condanna per i reati fine di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, atteso che la Corte d'appello di Catania ha assolto la Lanzafame dal primo reato in ragione dalla ritenuta mancanza di contributi dati dalla stessa imputata all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, senza tuttavia al contempo escludere - e, anzi, affermando chiaramente - che la Lanzafame avesse recato un attivo contributo all'attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti svolta dal compagno [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a tale contributo, è utile rammentare, tenuto conto delle doglianze della ricorrente, che, secondo la Corte di cassazione, la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale potere contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; in senso analogo: Sez. 6, n. 32580 del 04/07/2022, Gregorio; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catania, dopo avere esposto il contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche tra la Lanzafame e il compagno [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come, da tali conversazioni, risultasse che l'imputata non si era limitata a un comportamento meramente passivo, ma aveva dato al compagno un contributo attivo all'attività di detenzione e di spaccio della sostanza stupefacente, dandogli consigli su dove e come nasconderla, come gestire gli spacciatori, come sfuggire a possibili perquisizioni delle forze dell'ordine, in un caso avendo anche detenuto la sostanza celandola nei propri indumenti intimi o nella propria borsa. Tale motivazione risulta perciò pienamente in linea con i rammentati principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, circa la distinzione, con riguardo alla disciplina degli stupefacenti, tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, e, in quanto evidentemente priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Catania ha escluso la qualificazione del fatto attribuito all'imputata come di lieve entità, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione: del lungo periodo in cui essa aveva offerto il proprio attivo contributo alla parimenti lunga attività di detenzione e spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; del quantitativo di sostanza di stupefacente smerciato; del fatto che il traffico dello stesso stupefacente si inquadrava in un contesto associativo del quale l'imputata, pur non facendo parte dell'associazione, era risultata consapevole. Tale motivazione fa dunque riferimento agli indici previsti dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (che ha riguardo ai «mezzi», alle «modalità o [...] circostanze dell'azione» e alla «qualità e quantità delle sostanze») e, in quanto priva di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, si sottrae a censure in questa sede di legittimità. La stessa motivazione non è inficiata dalle doglianze avanzate con il motivo di ricorso, atteso che: il riferimento all'attività di detenzione e spaccio svolta dal [OSCURATO:PERSONA] non appare illogico, attesa l'accertata collaborazione prestata dalla Lanzafame a tale attività; il riferimento alla quantità di sostanza stupefacente smerciata risulta parimenti non illogico, in quanto giustificato alla luce del lungo periodo di svolgimento dell'attività di spaccio svolta, senza che, al fine di ritenere la significatività di detta quantità, debba essere indispensabile che si sia proceduto a sequestri della sostanza; tenuto conto della sussistenza di tali indici della durata dell'attività di spaccio svolta e del quantitativo di sostanza smerciata risulta non rilevante che, come emerge dal contenuto di un'intercettata conversazione telefonica, l'imputata potesse avere destinato il provento di uno smercio dello stupefacente al pagamento del canone di locazione del proprio negozio. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d'appello di Catania ha ritenuto il concorso del Pappalardo nel reato di tentata estorsione e, in particolare, che il danneggiamento, da parte dello stesso Pappalardo, dell'apparecchiatura installata presso la sala giochi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e gestita da [OSCURATO:PERSONA] fosse funzionale alle richieste di pagamento del pizzo fatte al Motta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei seguenti elementi di prova: l'esistenza di rapporti del Pappalardo con il Bonfiglio e l'Uccellatore, nonché con [OSCURATO:PERSONA] - comprovata degli esiti dei servizi di osservazione controllo e pedinamento svolti dai Carabinieri di Bronte - non limitati alla comune frequentazione della sala giochi e divenuti più intensi proprio nel periodo in cui era avvenuto il danneggiamento dell'apparecchiatura da parte del Pappalardo; il fatto che, né nel documento manoscritto redatto dal Pillera e consegnato ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti - in cui era indicato anche il nominativo del Pappalardo, quale autore dei danneggiamenti con finalità estorsive - né nel corso del dibattimento erano emersi danneggiamenti delle apparecchiature da gioco da parte di soggetti diversi dai già condannati in via definitiva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal Pappalardo; il contenuto delle frasi rivolte dal fratello [OSCURATO:PERSONA] al Pillera, ritenuto emblematico della consapevolezza, da parte dello stesso fratello, dell'appartenenza dell'imputato al gruppo degli estorsori. Tale motivazione appare priva di incoerenze o illogicità, tanto meno manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto nel motivo di ricorso, la stessa motivazione non risulta inficiata dal contenuto delle dichiarazioni dei testimoni della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], atteso che il fatto che, secondo quanto sarebbe stato da questi dichiarato, il Bonfiglio, l'Uccellatore e il Capace potessero non essere stati presenti quanto il Pappalardo danneggiò l'apparecchiatura da gioco, e il fatto che il Prestianni abbia dichiarato che se la propria deposizione avesse riguardato solo il Pappalardo l'avrebbe firmata, non valgono a escludere, logicamente, che il danneggiamento posto in essere dal Pappalardo fosse funzionale alle richieste di pagamento del pizzo fatte dal Bonfiglio e dall'Uccellatore. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.2.1. Quanto all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che tale circostanza aggravante ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato dal fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734- 01).Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto che del fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] - chiaramente manifestato da [OSCURATO:PERSONA] con l'univoco riferimento agli «amici di Catania» quali destinatari del pizzo - [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole, come risultava, in particolare, dal riferimento, fatto dal fratello [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione da questi intrattenuta con il Pilleri, al fatto che delle spese derivanti dalla sollecitata ritrattazione da parte dello stesso Pilleri si sarebbe fatto carico il sodalizio criminoso («ci pensiamo a tutti noi se ci sono delle spese»). Tale motivazione appare del tutto coerente e logica, sicché si sottrae alle, peraltro generiche, censure sollevate dal ricorrente. 3.2.2. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, si deve anzitutto rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale circostanza aggravante - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Cutolo, Rv. 243346-01). In secondo luogo, la Corte di cassazione ha altresì chiarito che integra la suddetta circostanza aggravante la condotta di chi, anche senza fare uso di un'esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza a un clan determinato (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01, relativa a un caso in cui la Corte ha ritenuto sussistere la circostanza aggravante nella richiesta a un commerciante di denaro a fronte di protezione, dopo che il negozio era stato danneggiato varie volte, in un quartiere ad alta densità mafiosa; in senso analogo: Sez. n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01; Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01). Si deve infine rammentare che la circostanza aggravante in questione, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02).Alla luce di tali principi, del tutto coerente e logica, oltre che in linea con gli stessi principi, risulta l'attribuzione, da parte della Corte d'appello di Catania, dell'aggravante de quo al Pappalardo, in quanto concorrente nel richiedere al Motta, in un territorio, quale è quello di Bronte, notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, di somme di denaro dopo che la sala giochi della persona offesa era stata danneggiata, tra gli altri, dallo stesso Pappalardo. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La determinazione della pena nel caso di delitto tentato - che costituisce una figura autonoma di reato - può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Birra, Rv. 258461-01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catania ha legittimamente determinato la pena per il reato di tentata estorsione con il metodo diretto o sintetico, contenendo la pena (di due anni e due mesi di reclusione ed € 562,50 di multa) nei limiti di legge (che vanno da un anno e otto mesi di reclusione a sei anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa) e assolvendo al relativo obbligo di motivazione, in particolare, facendo riferimento alla congruità di tale pena, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; motivazione che, tenuto conto dell'irrogazione della stessa pena in misura prossima al ricordato minimo edittale, deve ritenersi sufficiente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). 4. In conclusione: la sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] va annullata senza rinvio limitatamente alla quantificazione della pena, che va rideterminata in diciassette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione; i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammen