CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 45801/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e riducendo la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato il cittadino albanese [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in quattro distinte occasioni, ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non potendo esser qualificato come abituale il comportamento tenuto dal prevenuto, chiamato a rispondere di reati unificati sotto il vincolo della continuazione. 2.2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla specifica doglianza formulata con l'appello in ordine alla non configurabilità dei reati perché aventi ad oggetto quantitativi di marijuana contenenti una ridottissima percentuale di principio attivo. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. Il secondo motivo del ricorso, da esaminarsi in via pregiudizialmente prioritaria, è fondato. La Corte territoriale ha omesso di dare qualsivoglia risposta alla specifica doglianza difensiva formulata con l'atto di appello con la quale si era posta in discussione la configurabilità di uno dei quattro reati contestati al Sinani, quello del capo d'imputazione F) (con possibili effetti anche sulla valutazione dei fatti dei capi E) e G), dato che gli accertamenti tossicologici sulla sostanza sequestrata dalla polizia giudiziaria aveva consentito di verificare che la percentuale di principio attivo ivi presente era molto basso, comunque inferiore al 'valore soglia' previsto dalla normativa all'epoca vigente. Questione non manifestamente irrilevante, tenuto conto che, per il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione, in tema di stupefacenti, il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile anche in relazione alla cessione di dosi inferiori a quella media singola di cui al d.m. 11 aprile 2006, con esclusione delle sole condotte afferenti a quantitativi di droga talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6, n. 51600 del 11/12/2019, Ciccolella, Rv. 277574). 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nell'accoglimento del secondo motivo resta assorbito l'esame del primo motivo del ricorso, in quanto l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. dovrà essere rivalutata all'esito della verifica concernente l'altro punto della decisione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente E [OSCURATO:PERSONA],ni DEPOSI