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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 09059/2026

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festo, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata).

La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

In ragione dei principi indicati, nel caso di specie l’esame del contenuto del capo d’imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela la manifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto.

La doglianza, peraltro, risulta del tutto generica, non avendo il ricorrente specificato in alcun modo gli esatti termini della dedotta erronea qualificazione giuridica.

Le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente in seno all’unico motivo non rientrano, palesemente, fra quelli consentiti, elencati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
festo, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). La verifica sul punto, dunque, deve essere compiuta esclusivamente sulla base del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. In ragione dei principi indicati, nel caso di specie l’esame del contenuto del capo d’imputazione e della motivazione della sentenza impugnata non rivela la manifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto. La doglianza, peraltro, risulta del tutto generica, non avendo il ricorrente specificato in alcun modo gli esatti termini della dedotta erronea qualificazione giuridica. Le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente in seno all’unico motivo non rientrano, palesemente, fra quelli consentiti, elencati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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