CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 agosto 1965
Cassazione n. 13066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputata dei delitti: di cui agli artt. 224, primo comma, e 217, secondo comma, legge fall. (capo 1); di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1) e 223, primo comma, legge fall. (capo 2) e di cui agli artt. 223, secondo comma, n. 2), legge fall. (capo 3) - fatti commessi in Firenze il 7 aprile 2022 - la pena concordata con il Pubblico ministero. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati. 3. Il ricorso è inammissibile.La deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, siccome operata nella sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). Già prima dell'introduzione dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., questa Corte aveva affermato, del resto, che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824). Donde, essendo la sentenza impugnata motivata con riferimento a tutti i suddetti requisiti, il vizio dedotto deve ritenersi insussistente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M