CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22631/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18683/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso loStudioLegale Cignitti, sito in Roma , viale delle Milizie, 2 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via dei Gracchi, 191 -controricorrente – Università degli Studi di Torino -intimato - avverso l’ordinanza delTribunale di Roma depositata il 28 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: regolamento di competenza - l a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata il 7 giugno 2023, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale a decidere sulla sua domanda di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di corrispettivi richiesti in adempimento di un contratto di appaltoconcluso dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella cui posizione contrattuale era poi subentrata la predetta [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria della Università degli Studi di Torino; - il T ribunale ha riferito che , in un precedente e distinto giudizio, l’odierna ricorrente aveva agito per l’adempimento d el medesimo contratto di appalto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva chiamato in causa per manleva la Università degli Studi di Torino, e che, all’esito del giudizio di appello, era stato accertato il credito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA].(e non anche dell’Università degli Studi di Torino) con sentenza investita da ricorso per cassazione proposto dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -ha aggiunto che, nelle more della definizione di tale impugnazione, la ricorrente aveva intrapreso altra azione giudiziaria, oggetto del presente giudizio, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Università degli Studi di Torino preordinat a alla costituzione di un nuovo titolo giudiziario di condanna in relazione al medesimo credito, così come liquidato nel precedente giudizio(euro 425.532,95, oltre interessi legali e maggior danno), delle spese di lite ivi liquidatein suo favore, nonché alla condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a far fronte alla richiesta restitutoria pervenuta dall’Università degli Studi di Torino; -ha, quindi, declinato la sua competenza in ragione dell’esistenza della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto posto a fondamento della domanda di adempimento; -avverso tale ordinanza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per regolamento di competenza; -la [OSCURATO:SOCIETA]. deposita memoria ;-il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: -con il ricorso proposto la ricorrent e deduc e l’omesso esame dell’atto di declinatoria di competenza notificato il 26 giugno 2000 dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nonché del fatto che la sussistenza della competenza del giudice ordinario aveva già formato oggetto di specifica pronuncia – non impugnata sul punto – emessa nell’ambito del giudizio precedentemente promosso dalla ricorrente medesima; -il ricorso è fondato; - come agevolmente desumibile sia dall’esame degli atti, sia dalla stessa narrativa presente nell’ordinanza impugnata – su cui le parti costituite sostanzialmente convengono – , l’azione proposta dalla odierna ricorrente con l ’atto di citazione che ha dato luogo al provvedimento declinatorio della competenza è, nella sostanza, la stessa già decisa dal medesimo Tribunale e, a seguito di impugnazione, dalla Corte di appello o, comunque, risulta essere in questa compresa; -da ciò discende che – come condivisib ilmente affermato dal pubblico ministero – la declinatoria di competenza già dichiarata il 14 giugno 2000 (e notificata il successivo 26 giugno) con riferimento a l primo giudiziodalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata alla Italpos te s.p.a. nel contratto di appalto dedotto nei giudizi (cui, poi, è succeduta la [OSCURATO:SOCIETA].), vale a escludere la ritenuta competenza del collegio arbitrale nel giudizio in esame , costituendo l'esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale attuato mediante un negozio unilaterale ad effetti anche processuali ( cfr. Cass. 5 aprile 2022, n. 11079; Cass. 6 febbraio 2022, n. 5155; Cass. 31 maggio 2021, n. 15176); - può, altresì, evidenziarsi che l’ attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, per cui laddove, come nel caso in esame, la declinatoria della competenza in favore del giudice ordinario operata in relazione al primo giudizio non venga impugnatail conseguente giudicato formatosi sul punto preclude ogni discussione sul punto con riferimento a identiche azioni che dovessero essere proposte successivamente; -va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, al quale è rimessa la regolazione delle spese della presente impugnazione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Roma, avanti al quale rimette le parti, anche per le spe