CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1977
Cassazione n. 24005/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1977 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che in data 28/05/2025 la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente; che in data 29/05/2025 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la remissione della querela; che la difesa ha formalmente allegato la documentazione attestante la remissione della querela e accettazione conseguente della stessa in relazione al delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] (art. 640 cod. pen.) dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA], Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 e 29 maggio 2025; considerato che conseguentemente il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] si deve ritenere estinto per intervenuta remissione di querela, con spese poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 3 giugno 20