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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46761/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che l'ordinanza in epigrafe dichiarava l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, in quanto meramente riproduttiva di altre richieste già valutate e rigettate con altro provvedimento (ordinanza del 12 gennaio 2022), ossia la rideterminazione in me/ius del trattamento sanzionatorio a seguito delle sentenze della Corte costituzionale in tema di recidiva, la domanda di continuazione tra tutti i reati ricompresi nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e in esecuzione, e la prospettata "illegittimità" della pena dell'ergastolo; Considerato che il ricorso per Cassazione non censura le ragioni di inammissibilità dell'istanza, omettendo, in tal modo, di confrontarsi con il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che l'ordinanza in epigrafe dichiarava l'inammissibilità dell'istanza del ricorrente, in quanto meramente riproduttiva di altre richieste già valutate e rigettate con altro provvedimento (ordinanza del 12 gennaio 2022), ossia la rideterminazione in me/ius del trattamento sanzionatorio a seguito delle sentenze della Corte costituzionale in tema di recidiva, la domanda di continuazione tra tutti i reati ricompresi nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e in esecuzione, e la prospettata "illegittimità" della pena dell'ergastolo; Considerato che il ricorso per Cassazione non censura le ragioni di inammissibilità dell'istanza, omettendo, in tal modo, di confrontarsi con il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 I Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 46761/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris