CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 1989
Cassazione n. 19724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/09/1989 avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di COSENZA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 6, commi 1 e 4, legge n. 150 del 1992 alla pena di 10.000,00 euro di ammenda, definita come appello e riqualificata come ricorso per cassazione, siccome unico mezzo di controllo consentito nel caso di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Considerato, in particolare, che, ad avviso della giurisprudenza consolidata di legittimità, la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori si applica anche per il caso di appello convertito in ricorso, perché, altrimenti, verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.