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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12972/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente negato l'attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, in ragione della natura del fatto, dell'esiguità del danno e della condizione di marginalità sociale dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 ove la Corte spiega le ragioni del diniego, evidenziando l'elevata pericolosità dell'imputato e la carica di violenza - che impediscono di ravvisare gli estremi per l'applicazione dell'attenuante richiesta - esercitata dall'imputato nello spingere il Davoli, scaraventandolo a terra e perseverando nelle azioni aggressive anche dopo l'intervento del Montanari); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MLI C StinlíS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente negato l'attenuante di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, in ragione della natura del fatto, dell'esiguità del danno e della condizione di marginalità sociale dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 ove la Corte spiega le ragioni del diniego, evidenziando l'elevata pericolosità dell'imputato e la carica di violenza - che impediscono di ravvisare gli estremi per l'applicazione dell'attenuante richiesta - esercitata dall'imputato nello spingere il Davoli, scaraventandolo a terra e perseverando nelle azioni aggressive anche dopo l'intervento del Montanari); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MLI C StinlíS
Sentenza Cassazione n. 12972/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris