CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 1985
Cassazione n. 15016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/04/1985 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ril [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 marzo 2022 il Tribunale di Marsala ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a VENTO Valentina con la sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 23.11.20116. In motivazione, il Tribunale osserva che, in virtù di quanto disposto dall'art. 168, co.3, cod. pen., sussistono le condizioni per la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione del divieto di cui all'art. 164, co. 2. e 4, cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VENTO Valentina deducendo violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, avendo il giudice della esecuzione correttamente verificato la sussistenza delle condizioni di legge per procedere alla revoca del beneficio. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte