CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21967/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UNALE di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 23gennaio 2026 ha rigettato l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta adottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a sette sentenze dicondanna, ovvero di cui a cinque delle medesime.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia, articolando un unico motivo di doglianza.Con detto motivo lamenta la violazione dell’art. 81 cod. pen.Il ricorrente rilava come i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato sono tutti furtiavvenuti su autobus in danno dei passeggeri; la rapina in realtà è una rapina impropriainiziata come furto; il reato in materia di stupefacenti, poi, costituisce un unicum; le modalitàidentiche avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della unicità del disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è totalmente versato in fatto e sollecita un’operazione non ammessanel giudizio di legittimità, ovverossia la rivalutazione degli elementi già vagliati dal giudice dimerito, secondo una ipotesi interpretativa differente.L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - perespressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparatoargomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificarel'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ilsuo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, daipoteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa,e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01).Il Tribunale ha fornito congrua e ampia motivazione circa la insussistenza di indiciindicatori della identità di disegno criminoso e con tali argomentazioni il ricorso non dialoga,riproponendo doglianze e valutazione già esaminate senza alcun elemento di novità, ditalchè relegando il motivo di doglianza nella aspecificità; infatti, nel giudizio di cassazionecostituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentativedella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così inmotivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]