CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 16865/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36311-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 1159/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/05/2018; Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 462.204,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di messa in mora al saldo, a titolo di onorari, diritti e spese per l'attività professionale di difesa giudiziale(in una causa di danni per cattiva gestione di beni di famiglia) e stragiudiziale (per la predisposizione di una bozza di transazione)prestata in suo favore. Con sentenza n. 3223 del 2013,il Tribunale di Palermo - per quel che ancora qui rileva - escluse fosse stata convenuta tra le parti l’applicazione generalizzata dei massimi di tariffa e degli aumenti previsti e, ritenuta provata l’attività professionale svolta, liquidò in favore dell’avvocato la complessiva somma di Euro 151.115,13, di cui Euro 1.218,19 per spese, Euro 1.896,94 per competenze ed Euro 148.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, in applicazione,per l’attività extragiudiziaria svolta, degli importi previsti per gli affari di valore indeterminabile; riconobbe altresì gli interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (31/10/01) al saldo. 2. Adita dalla convenutaBalsamo, la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n.1159 del 2018, premesso che la sentenza di primo grado non era stata oggetto di tempestiva censura nella parte in cui aveva affermato la nullità del patto di quota lite, aveva escluso la pattuizione dei massimi tariffari e la sussistenza dei presupposti per procedere all’aumento ex art. 1 comma 2 della tariffa, ridusse i compensi del professionista,calcolando gli importi in applicazione di un parametro compreso tra i medi e i massimi tariffari e in ragione delle Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 3 - voci indicate dall’avvocato nelle notule agli atti non contestate dalla controparte. LaCorte d'Appello dichiarò inammissibile per tardività l’ appello incidentale proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] s ul la sussistenza di un accordo per l’applicazione dei parametri massimi della tabella e sulla spettanza dell’aumento. Quanto all'attività stragiudiziale, poi, la Corte considerò affare di valore indeterminabile manifestamente elevato ai sensi dell'articolo 5 (scaglione fino a un miliardo) l’attività svolta per la transazione, nonché di valore indeterminabile, ma non eccedente 200 milioni di lire, l'attività e l'assistenza per la redazione di patti parasociali perché nella notula non era indicato il valore dell'affare; infine, rigettò l'appello della Balsamo diretto a far stabilire la decorrenza degli interessi di mora soltanto dalla domanda giudiziale sostenendo che la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora e della conseguente decorrenza degli interessi. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi illustrati da memoria; ha resistito con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato le sue difese al ricorso incidentale soltanto con la memoria del 27/3/23 e non con controricorso ex art. 371 comma IV cod. proc. civ.: nella parte relativa al ricorso incidentale, pertanto, la sua memoria non è utilizzabile (Cass. Sez. 3, n. 1542 del 25/01/2021; Sez. L, Sentenza n. 270 del 12/01/1984). 1. Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo, il ricorrente ha prospettato, ex art. 360 comma I n. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 115, 116 , Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 4 - 345 e 346 cod. proc. civ.e 1367 cod. civ. e degli articoli 4 e 5 del d.m. 585 del 1994 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza su di un punto decisivo della controversia e, cioè, la mancata valutazione del pregio della complessità della prestazione professionale oggetto di causa. Di là della formulazione della censura riferita alla insufficienza della motivazione, l’avvocato ha articolato più profili, lamentando che la Corte non abbia considerato la complessità e il pregio dell’opera prestata, asseritamente mai contestata dalla convenuta e affermata da Tribunale, il valore della transazione di oltre 7 milioni di euro come risultante dalla notula allegata agli atti di primo grado, il valore della pratica di redazione de i patti parasociali in 14 miliardi di lire , in riferimento alla transazione perché costituenti unica vicenda successoria. 1.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte in fondato . Ai sensi dell'art. 360, comma I n. 5 cod. proc. civ. , nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ilvizio di motivazione non è più compreso tra quelli denunziabili in cassazione. Come chiarito dalle SSUU, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione trale parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 5 - esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. tra le varie, SSUU sentenza n. 8053/2014). Nel caso in esame, l’omesso esame di fatto decisivo(nel senso sopraindicato), non solo non è dedotta ma non è neppure implicitamente ravvisabile Nel ricorso, invece, si ripropongono identicamente (v. comparsa di costituzione in appello del 9/5/2014, esaminabile da questa Corte per essere stata prospettata, tra l’altro, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) le questioni già sollevatecon l’appello incidentale, dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte territoriale senza alcun esame nel merito; il valore indeterminabile della lite e l ’ applicabilità delle maggiorazioni e dei massimi tariffari qui prospettati non rilevano , perciò,ai fini di un vizio ex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. perché il loro esame è ormai precluso dalla pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale che– è bene sottolinearlo - non è stata in alcun modo previamente censurata. A ciò deve aggiungersi che il giudice può procedere discrezionalmente alla determinazione del compenso tra i limiti minimi e massimi dello scaglione applicabile come previsti dalla tariffa articolata, in rapporto alla natura e al valore della causa. 2. Con il secondo motivo, l’avvocato denunziala violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. e articoli 1 e 11 del d.m. 55 del 2014 consistente nella insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza nella parte re lativa regolamentazione delle spese di lite, dolendosi della compensazione Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 6 - perdue terzi e del riferimento , quanto al valore, al decisum e non al disputatum. 2.1. Il motivo è ugualmente in parte inammissibile e in parte infondato. Il profilo della compensazionecostituisce censura inammissibile, perché nella fattispecie nessuna parte vittoriosa è stata condannata al pagamento delle spese:il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ. , è limitato , inver o, ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può sopportare interamente il carico delle spese; esula, pertanto, da tali limiti, la diversa valutazione dell'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, perché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. Sez. 6 -3, n. 24502 del 17/10/2017) . Infondataper giurisprudenza consolidata è, in vece, la censura di cui alprofilo relativo al valore della causa: a norma dell'art. 6 D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata, in caso di accoglimento parziale della domanda; nel caso di rigetto della domanda, invece, si ha riguardo alla somma domandata. (Cass. Sez. 1, n. 13113 del 15/07/2004; Sez. 3, n. 9237 del 22/03/2022). 3. Con l'unico motivo di ricorso incidentale , Balsamo ha lamentatola violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. per avere la Corte d’appello disatteso la censura sulla de correnza degli interessi moratori: nella specie varrebbe il principio per cui,se insorge controversia tra avvocato e cliente circa il compenso delle prestazioni Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 7 - professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28. 3.1. Il motivo è infondato. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora soltantoperché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore(Cass. Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022 ; v. anche Sez. 6 - 2 ordinanza n. 8611/2022 ). 3. In conclusione, e ntrambi i ricorsi vanno rigettat i , con conseguente compensazione delle spese del giudizio di legittimità . Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulterior e importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa interamente tra le partile spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che dellaricorrente incidentale, di Ric. 2018 n. 36311 sez. S2 -ud. 13-04-2023 - 8 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il