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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 41115/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda gli articoli 476 e 479 per intervenuta prescrizione e inammissibilita' nel resto del ricorso.

Il difensore presente si è riportato ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Potenza ha confermato l'ordinanza 19 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Matera — applicativa della misura degli arresti domiciliari - in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1 e 2 c.p. (capo sub 1); 110, 112 nn.1) e 2), 640 bis, 61 nn. 7) e 9) c.p. (capi sub 4, 9, 23, 33); 110, 479, 61 n. 2) c.p. (capo sub 11); 56, 110, 112 nn.1) e 2), 640-bis, 61 nn. 7) e 9) c.p. (capo sub 37) e parzialmente confermata in relazione al delitto di cui agli artt. 81, 110, 319, 319- bis, 321 c.p. (capo sub 40).

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato in epigrafe articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della ritenuta sussistenza di una autonoma valutazione della richiesta del PM da parte del GIP

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver rilevato l'intervenuta estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione del delitto di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici di cui all'art. 479, contestato sub capo 11) dell'imputazione cautelare illegittima dovendosi ritenere la riqualificazione conseguente alla ritenuta natura fidefacente dell'atto risultando questa circostanza nemmeno contestata.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilevamento della inutilizzabilità degli atti di indagine, ai sensi dell'art. 407, comma 3, c.p.p., stante la mancanza dei provvedimenti di proroga delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 406 c.p.p., ovvero per la tardività della seconda e della terza richiesta di proroga.

Difetterebbero infatti i decreti di proroga a seguito delle richieste del PM e la seconda e la terza proroga sarebbero intempestive perché la sospensione dei termini sarebbe inapplicabile trattandosi di procedimento in materia di criminalità organizzata.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilevamento della inutilizzabilità degli atti di indagine, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), 191, e 407, comma 3, c.p.p., stante l'omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo del Fierro in relazione alle condotta contestate sub capi 1), 9), 11), 23), 33) e 37) dell'imputazione.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, ai sensi dell'alt. 273 c.p.p., in relazione alla fattispecie di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. contestata al capo sub 1) dell'imputazione provvisoria difettandone gli elementi strutturali e sussistendo al più unicamente una fattispecie concorsuale.2.6.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione del ruolo di promotore del ricorrente all'interno della associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., contestato sub capo 1) dell'imputazione non sussistendo alcuna indicazione degli elementi fattuali che legittimino la qualificazione della condotta del Fierro in tali termini

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione a tutte le condotte di truffa ai danni dello Stato, nonché in relazione alle deduzioni difensive svolte rispetto ad esse ed al profilo specificamente addebitato al Fierro inerente alla sopravalutazione dei compendi immobiliari di volta in volta considerati in conseguenza della ritenuta irrilevanza della consulenza del PM, della mancanza in atti di alcuna valutazione arbitraria e della impossibilità di utilizzare come criteri i VAM ([OSCURATO:PERSONA]) come desumibile dal testo della decisione della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011.

2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 4) dell'imputazione provvisoria non risultando obbligatoria la stesura del verbale del sopralluogo asseritamente non effettuato dal FIERRO e risultando lo stesso documentato negli stessi atti di indagini, segnatamente nell'Allegato C6 del Capitolo C. Falcone

3. della informativa di PG del 17/6/2019.

La motivazione sulla sopravvalutazione sarebbe inoltre apodittica e farebbe riferimento a parametri inadeguati come già evidenziato nel motivo che precede.

2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 9) dell'imputazione provvisoria.

La redazione del verbale era infatti non obbligatoria essendo stata _Pntrodotta nell'iter amministrativo solo a partire dal 10.06.2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 276, in vigenza del regime di aiuto comunitario SA 40395/2015) [v. al1.1-A],.

Non potrebbe ritenersi non effettuato il sopralluogo risultando al contrario dall'allegato D17, alla informativa di p.g. del 17.6.2019 capitolo D faldone 3(2) la presenza di una richiesta di integrazione documentale post-sopralluogo, sottoscritta dal Fierro in qualità di responsabile del progetto (con protocollo 12354 del 15.07.2014). e inviata al MARGIORE dalla quale si evincerebbe che il sopralluogo era stato effettuato in data 11.07.2014.

Ancora, la valutazione tecnico estimativa non riportava la firma del FIERRO.

Anche in questo caso, la motivazione sulla sopravvalutazione sarebbe inoltre apodittica e farebbe riferimento a parametri inadeguati come già evidenziato nel motivo che precede.

La ricostruzione dei passaggi procedimentali sarebbe poi frutto di un travisamento delle risultanze che non terrebbe conto della successione degli atti e - talvolta - nemmeno del contenuto e dei presupposti degli stessi.

2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di falsità ideologica di cui al capo sub 11) dell'imputazione provvisoria.

La difesa si richiama innanzi tutto a quanto esposto nel settimo motivo di ricorso.

Evidenzia inoltre la strutturale mancanza degli elementi che giustificano la affermata difformità estimativa contenuta nel rapporto di valutazione dei terreni.

2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 23) dell'imputazione provvisoria risultando arbitraria - a parere della difesa - l'affermata irrilevanza della stima dei terreni e risultando la piena legittimità dell'agire del FIERRO e il fatto che a redigere la massima parte degli atti siano stati soggetti terzi non avendo svolto il FIERRO alcuna istruttoria di ammissibilità della domanda, limitandosi alla valutazione del fondo agricolo dopo quasi tre mesi (29.03.2016) dall'assunzione dell'incarico, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato annullamento del provvedimento genetico, ai sensi dell'al t. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., in conseguenza della inesistenza o nullità della domanda cautelare del P.M. con riferimento al reato di cui al capo sub 33) dell'imputazione la cui contestazione non contiene alcun riferimento all'odierno indagato, al quale, pertanto, non viene attribuita alcuna specifica condotta materiale o anche, soltanto, morale

2.13. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 33) dell'imputazione provvisoria perché il provvedimento ometterebbe di effettuare la ricostruzione della fattispecie concreta, non autonomamente tratteggiata nemmeno in termini sintetici posto che il Fierro non aveva assunto alcuna veste formale nel procedimento e dunque non si vede in base a quali regole comportamentali avesse il dovere di interloquire con il tecnico di una parte interessato ad una pratica di cui non si stava occupando.

2.14. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato tentato di truffa ai danni dello Stato di cui al capo 37) dell'imputazione provvisoria in difetto di elementi univoci.

2.15. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'al t. 273 c.p.p., in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 c.p. di cui al capo sub 40) dell'imputazione provvisoria in presenza di una omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive e comunque esaurendosi la motivazione del provvedimento impugnato in mere illazioni sulla natura dei rapporti tra gli indagati nonostante si riporti una conclamata relazione di amicizia, una risalente frequentazione fra le famiglie e risultino evanescenti (quanto alla temporanea disponibilità dell'automobile) o comunque di valore economico trascurabile (quanto ai 18 Kg di carne di maiale) le utilità corrisposte al FIERRO.

2.16. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. risalendo i fatti a un periodo risalente (tre/sei anni) rispetto all'applicazione della misura

2.17. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ormai inesistente in ragione delle acquisizioni effettuate in sede di perquisizione e della ingente mole di documentazione acquisita, dalle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di riesame

2.18. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare disposta, in relazione all'art. 275 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Rv. 280581 — 01) ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5 - , Sentenza n. 1304 del 24/09/2018 Cc. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 — 01).

1.1. Nel caso di specie, anche solo a considerare l'ordinanza del GIP alla stregua di sintesi degli stessi argomenti fattuali e giuridici richiamati dal PM, risulta palese una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise.2.

Manifestamente infondate sono le contestazioni in ordine alla tempestività delle richieste di proroga di indagine.

Infatti, dalla stessa documentazione allegata dai ricorrenti, risulta che, al momento della richiesta medesima, non risultava contestata la fattispecie associativa, con la conseguenza che i relativi termini seguivano le regole ordinarie.

2.1. Manifestamente infondata anche la doglianza relativa alla mancanza di un decreto di proroga in presenza di una tempestiva richiesta.

Va infatti rilevato che, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 406 codice di procedura penale, gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

Nel caso di specie, non sussiste provvedimento negativo e la lettera della norma impone di ritenere l'utilizzabilità degli atti.

2.2. Ugualmente infondata la contestazione in ordine alla dedotta mancata iscrizione del nominativo del Fierro in relazione alle condotte contestate sub capi 1), 9), 11), 23), 33) e 37) dell'imputazione.

La motivazione del Tribunale della libertà è lineare e logica.

Nei caso di specie, infatti, nessun dubbio vi è sul fatto che - a prescindere dalle concrete modalità in cui tale onere è stato espletato - sia stato inserito il nome dell'indagato nel registro ex art. 335 cod proc pen.

Di conseguenza, risulta applicabile al caso di specie il principio espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite Lattanzi richiamate dal Tribunale e cui la successiva giurisprudenza di questa Corte si è regolarmente conformata (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 - dep. 30/01/2019 - Rv. 275046 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 150 del 18/10/2012 - dep. 04/01/2013 - Rv. 254676 - 01).

3. Del tutto infondate le contestazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti per come contestati.

3.1. La valorizzazione delle peculiarità comuni a tutte le operazioni contestate riguardanti la mancanza, in capo ai richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare delle sovvenzioni, la mera fittizietà dei programmi imprenditoriali, la costante presenza del FIERRO dietro le quinte di tutte le pratiche "patrocinate" rendono palese la sussistenza di un contributo causale qualificato alle singole fattispecie di truffa e danno una adeguata spiegazione del ruolo apicale dallo stesso attribuito dai giudici della cautela e nemmeno contestato in sede di riesame.

Risulta peraltro contestato in tutti i singoli capi di imputazione ed accertato nei provvedimenti impugnati l'ottenimento dei finanziamenti sostenuti da ISMEA in difetto del possesso dei requisiti da parte dei soggetti effettivi che, proprio a tal fine, utilizzavano delle "teste di legno" per occultare tale circostanza.

Risulta 6 ( parimenti in tutti i capi di imputazione presente un riferimento al carattere meramente fittizio dell'impegno sia in relazione al programma imprenditoriale esposto sia in relazione all'affidamento che richiedenti facevano sulla possibilità di rimanere inadempienti grazie alle lentezze burocratiche dello stesso ISMEA.

3. I residui motivi di ricorso riguardanti il difetto della gravità indiziaria in relazione a tutte le contestazioni di truffa aggravata e illecito conseguimento di finanziamenti pubblici risultano parzialmente assorbiti per il resto manifestamente infondati.

La manifesta inammissibilità del motivo che precede, infatti, risulta assorbente in tutti i casi proprio in conseguenza della violazione delle specifiche norme che determinavano i requisiti indispensabili in caso ai soggetti che chiedevano di beneficiare dei finanziamenti medesimi.

Sotto tale aspetto, quindi, appare corretta la motivazione dei provvedimenti del Tribunale della libertà che evidenziava che l'illegittimità delle operazioni contestate deriva dal fatto che la pubblica amministrazione è stata coinvolta in contrattazioni che non avrebbe dovuto e potuto stipulare.

3.1. Sotto questo aspetto, il ruolo del FIERRO per come reso palese in primo luogo dalle intercettazioni era quello di garantire la prospettazione di una regolarità formale che rendesse apparentemente inattaccabili le stipule e di gestire in maniera occulta i rapporti tra ISMEA e singoli apparenti richiedenti in modo tale da fornire costante supporto alle manovre di volta in volta poste in essere dagli altri associati e dai concorrenti nei singoli reati.

3.1.1. Nel contestare tale ruolo, i ricorsi si limitano a contestazioni ispirate ad una inammissibile considerazione parcellizzata ed atomistica dei singoli elementi processuali ovvero a una rivalutazione sostanzialmente integrale delle intercettazioni in atti che non solo propone a questa Corte di legittimità la rivalutazione dei singoli elementi istruttori ma nemmeno considera la palese chiave interpretativa offerta dalla reiterazione di fatti plurimi ma strutturalmente identici, che vedevano come interessati le medesime persone, che beneficiavano del supporto e del controllo degli stessi soggetti interni ad ISMEA, che beneficiavano direttamente o indirettamente soggetti che in ogni singola vicenda tornavano ad essere evocati e permettevano loro l'eterodirezione degli strumenti connessi ai finanziamenti pubblici per la piccola imprenditoria agricola.

3.2. Ispirate alla mera contestazione di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità sono anche i motivi che volta per volta contestano la non necessità di alcun sopralluogo.

L'articolazione di tali motivi risulta da una parte contraddittoria rispetto agli stessi principi affermati in sede di valutazione dei terreni posto che l'unico,k possibilità per attribuire un valore che tenga conto della peculiarità dei beni stessi passa attraverso il sopralluogo, unico strumento attraverso cui è possibile rendersi conto delle peculiarità che caratterizzano i terreni oggetto del contratto.

3.2.1. Quanto alla possibilità di desumere in atti lo svolgimento dello stesso anche in mancanza di un verbale ad hoc, deve rilevarsi che le prospettazioni difensive propongono una rilettura che non solo passa attraverso la dimostrazione di alcun profilo di illogicità della motivazione del Tribunale del riesame e dello stesso GIP ma risulta ispirata ad una valutazione degli stessi atti sulla base di prospettazioni meramente ipotetiche e non oggettivamente riscontrate in atti.

3.3. Quanto poi alle doglianze in ordine alla utilizzazione dei cosiddetti valori agricoli medi, deve rilevarsi che, ferme restando le considerazioni sulla portata assorbente della sussistenza di una contrattazione in violazione dei requisiti stabiliti dalle norme stesse in ordine ai soggetti legittimati a contrarre, manca l'effettiva indicazione in sede di ricorso delle caratteristiche di ogni singolo terreno da cui desumere la correttezza delle contestate sopravalutazioni e in difetto della presenza di sopralluoghi documentabili.

3.4. Quanto alla partecipazione, in talune delle istruttorie ISMEA, di soggetti diversi dagli indagati, tale circostanza risulta essere stata correttamente valutata dai giudici procedenti alla luce del contenuto delle intercettazioni, in relazione alla palese necessità di una regolarità formale che connotasse i singoli procedimenti e in considerazione proprio dl fatto che il contributo dato dall'intraneus ha permesso di eludere eventuali rilievi da parte di organi interni anche talvolta tramite la riproposizione della medesima istanza in successive occasioni grazie alla prospettazione di situazioni tecniche di fatto architettate perlomeno con la collaborazione del FIERRO.

In questo contesto, il reperimento di documentazione, per quanto non coperta da segreto, idonea a superare i rilievi posti da altri soggetti ovvero imposti dalla necessità di non rendere palese il carattere truffaldino dell'operazione rende palese il tipo di contributo offerto.

3.5. Manifestamente infondata risulta la contestazione in ordine alla mancanza di domanda cautelare con riferimento alle condotte di cui al capo 33 dovendosi rilevare, che, nella fase delle indagini preliminari e in occasione della richiesta di misura cautelare, l'imputazione risulta ancora in itinere e deve essere valutata alla luce della integralità delle prospettazioni fornite dal pubblico ministero nella richiesta medesima come correttamente ritenuto nel caso di specie da parte dei giudici della cautela.

3.6. Deve inoltre rilevarsi che i giudici della cautela hanno fondato le proprie motivazioni anche per effetto della valutazione degli esiti delle intercettazioni in correlazione con la documentazione acquisita.

Nel contestare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a fattispecie associativa e alle contestate truffe, il ricorrente nemmeno si confronta compiutamente con tali intercettazione e con / l'unitaria chiave di lettura derivante dalla reiterazione nell'arco di tre anni di condotte omologhe e dal coinvolgimento di soggetti che regolarmente si riproponevano esaurendosi le occasionali doglianze del ricorrente sul punto in contestazioni generiche e apodittiche non incidenti sulla logicità della valutazione delle intercettazioni stesse.

3.7. Con specifico riferimento alla fattispecie corruttiva, le contestazioni in punto intercettazioni sono meramente rivolte a proporre una alternativa interpretazione delle medesime conversazioni senza intaccare i profili di logicità della motivazione medesima.

Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724).

È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994).

Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023) risultando palese dall'unitaria valutazione delle conversazioni intercettate lo stabile asservimento del FIERRO ad interessi personali dei correi.

4. Infondate le contestazioni in punto attualità delle esigenze cautelari.

4.1. Va premesso che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280566 - 01).

4.2. Pur risultando i fatti contestati nel procedimento de quo non coevi all'esecuzione della misura, il protrarsi delle condotte illecite per anni in relazione all'attività istituzionale dell'Istituto presso cui il ricorrente svolgeva la propria attività professionale, la non occasionalità di tali condotte e il carattere reiterato delle stesse, il carattere consolidato dei rapporti con i correi e dell'asservimento della propria funzione e attività agli interessi e ai disegni illeciti dei correi fornisce il calibro di una personalità tale da fondare - almeno in fatto - un giudizio positivo in ordine alla presenza in atto di un concreto pericolo di reiterazione.

5. Infondate anche le doglianze in punto scelta della misura.

5.1. Sussiste infatti sul punto adeguata motivazione (cfr. pag. 89 della motivazione ) che dà logicamente conto della scelta della misura degli [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rilevanza delle esigenze cautelari e alla necessità di allontanare il ricorrente dai contestati in cui gli illeciti sono maturati.

6. Fondato risulta il motivo con cui si contesta l'illegittimità della riqualificazione dei fatti di cui al capo 11) e la prescrizione del delitto per come originariamente contestato.

La motivazione del Tribunale del riesame difetta infatti in radice della indicazione di circostanze o elementi che l'atto di cui alla contestazione sia chiamato ad attestare.

Nemmeno è possibile desumere l'esistenza e i contorni di tali elementi alla stregua della lettera della contestazione e della ricostruzione operata dai giudici della cautela.

Ne consegue la presenza di una motivazione apparente in punto riqualificazione giuridica e della ontologica mancanza - per lo meno allo stato - di elementi che permettano di fondare diverse ricostruzioni fattuali e giuridiche.

Per converso, risultando trascorsi alla data della presente deliberazione - ben più dei sei anni necessari a determinare l'estinzione del reato sub 11 per prescrizione, deve pronunciarsi un annullamento del provvedimento impugnato in parte qua.

6.1. Non appare potersi ritenere alcuna rilevanza di tale pronuncia ai fini di un rinvio in punto sussistenza delle esigenze cautelari e scelta della misura riguardando le argomentazioni utilizzate dai giudici della cautela elementi del tutto differenti e risultando le ste* non intaccate dalla dichiarazione di prescrizione anche in difetto di alcuna evidenza in senso negativo.

7. Le suesposte considerazioni fondano i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda gli articoli 476 e 479 per intervenuta prescrizione e inammissibilita' nel resto del ricorso. Il difensore presente si è riportato ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Potenza ha confermato l'ordinanza 19 gennaio 2021 del GIP del Tribunale di Matera — applicativa della misura degli arresti domiciliari - in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, commi 1 e 2 c.p. (capo sub 1); 110, 112 nn.1) e 2), 640 bis, 61 nn. 7) e 9) c.p. (capi sub 4, 9, 23, 33); 110, 479, 61 n. 2) c.p. (capo sub 11); 56, 110, 112 nn.1) e 2), 640-bis, 61 nn. 7) e 9) c.p. (capo sub 37) e parzialmente confermata in relazione al delitto di cui agli artt. 81, 110, 319, 319- bis, 321 c.p. (capo sub 40). 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della ritenuta sussistenza di una autonoma valutazione della richiesta del PM da parte del GIP 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver rilevato l'intervenuta estinzione per decorso del termine massimo di prescrizione del delitto di falsità ideologica del pubblico ufficiale in atti pubblici di cui all'art. 479, contestato sub capo 11) dell'imputazione cautelare illegittima dovendosi ritenere la riqualificazione conseguente alla ritenuta natura fidefacente dell'atto risultando questa circostanza nemmeno contestata. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilevamento della inutilizzabilità degli atti di indagine, ai sensi dell'art. 407, comma 3, c.p.p., stante la mancanza dei provvedimenti di proroga delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 406 c.p.p., ovvero per la tardività della seconda e della terza richiesta di proroga. Difetterebbero infatti i decreti di proroga a seguito delle richieste del PM e la seconda e la terza proroga sarebbero intempestive perché la sospensione dei termini sarebbe inapplicabile trattandosi di procedimento in materia di criminalità organizzata. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilevamento della inutilizzabilità degli atti di indagine, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), 191, e 407, comma 3, c.p.p., stante l'omessa iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. del nominativo del Fierro in relazione alle condotta contestate sub capi 1), 9), 11), 23), 33) e 37) dell'imputazione. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, ai sensi dell'alt. 273 c.p.p., in relazione alla fattispecie di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. contestata al capo sub 1) dell'imputazione provvisoria difettandone gli elementi strutturali e sussistendo al più unicamente una fattispecie concorsuale.2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione del ruolo di promotore del ricorrente all'interno della associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., contestato sub capo 1) dell'imputazione non sussistendo alcuna indicazione degli elementi fattuali che legittimino la qualificazione della condotta del Fierro in tali termini 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione a tutte le condotte di truffa ai danni dello Stato, nonché in relazione alle deduzioni difensive svolte rispetto ad esse ed al profilo specificamente addebitato al Fierro inerente alla sopravalutazione dei compendi immobiliari di volta in volta considerati in conseguenza della ritenuta irrilevanza della consulenza del PM, della mancanza in atti di alcuna valutazione arbitraria e della impossibilità di utilizzare come criteri i VAM ([OSCURATO:PERSONA]) come desumibile dal testo della decisione della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 4) dell'imputazione provvisoria non risultando obbligatoria la stesura del verbale del sopralluogo asseritamente non effettuato dal FIERRO e risultando lo stesso documentato negli stessi atti di indagini, segnatamente nell'Allegato C6 del Capitolo C. Falcone 3. della informativa di PG del 17/6/2019. La motivazione sulla sopravvalutazione sarebbe inoltre apodittica e farebbe riferimento a parametri inadeguati come già evidenziato nel motivo che precede. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 9) dell'imputazione provvisoria. La redazione del verbale era infatti non obbligatoria essendo stata _Pntrodotta nell'iter amministrativo solo a partire dal 10.06.2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 276, in vigenza del regime di aiuto comunitario SA 40395/2015) [v. al1.1-A],. Non potrebbe ritenersi non effettuato il sopralluogo risultando al contrario dall'allegato D17, alla informativa di p.g. del 17.6.2019 capitolo D faldone 3(2) la presenza di una richiesta di integrazione documentale post-sopralluogo, sottoscritta dal Fierro in qualità di responsabile del progetto (con protocollo 12354 del 15.07.2014). e inviata al MARGIORE dalla quale si evincerebbe che il sopralluogo era stato effettuato in data 11.07.2014. Ancora, la valutazione tecnico estimativa non riportava la firma del FIERRO. Anche in questo caso, la motivazione sulla sopravvalutazione sarebbe inoltre apodittica e farebbe riferimento a parametri inadeguati come già evidenziato nel motivo che precede. La ricostruzione dei passaggi procedimentali sarebbe poi frutto di un travisamento delle risultanze che non terrebbe conto della successione degli atti e - talvolta - nemmeno del contenuto e dei presupposti degli stessi. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di falsità ideologica di cui al capo sub 11) dell'imputazione provvisoria. La difesa si richiama innanzi tutto a quanto esposto nel settimo motivo di ricorso. Evidenzia inoltre la strutturale mancanza degli elementi che giustificano la affermata difformità estimativa contenuta nel rapporto di valutazione dei terreni. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 23) dell'imputazione provvisoria risultando arbitraria - a parere della difesa - l'affermata irrilevanza della stima dei terreni e risultando la piena legittimità dell'agire del FIERRO e il fatto che a redigere la massima parte degli atti siano stati soggetti terzi non avendo svolto il FIERRO alcuna istruttoria di ammissibilità della domanda, limitandosi alla valutazione del fondo agricolo dopo quasi tre mesi (29.03.2016) dall'assunzione dell'incarico, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato annullamento del provvedimento genetico, ai sensi dell'al t. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., in conseguenza della inesistenza o nullità della domanda cautelare del P.M. con riferimento al reato di cui al capo sub 33) dell'imputazione la cui contestazione non contiene alcun riferimento all'odierno indagato, al quale, pertanto, non viene attribuita alcuna specifica condotta materiale o anche, soltanto, morale 2.13. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato pluriaggravata di cui al capo sub 33) dell'imputazione provvisoria perché il provvedimento ometterebbe di effettuare la ricostruzione della fattispecie concreta, non autonomamente tratteggiata nemmeno in termini sintetici posto che il Fierro non aveva assunto alcuna veste formale nel procedimento e dunque non si vede in base a quali regole comportamentali avesse il dovere di interloquire con il tecnico di una parte interessato ad una pratica di cui non si stava occupando. 2.14. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., in relazione al reato tentato di truffa ai danni dello Stato di cui al capo 37) dell'imputazione provvisoria in difetto di elementi univoci. 2.15. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria ai sensi dell'al t. 273 c.p.p., in relazione al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ai sensi degli artt. 110, 319 e 321 c.p. di cui al capo sub 40) dell'imputazione provvisoria in presenza di una omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive e comunque esaurendosi la motivazione del provvedimento impugnato in mere illazioni sulla natura dei rapporti tra gli indagati nonostante si riporti una conclamata relazione di amicizia, una risalente frequentazione fra le famiglie e risultino evanescenti (quanto alla temporanea disponibilità dell'automobile) o comunque di valore economico trascurabile (quanto ai 18 Kg di carne di maiale) le utilità corrisposte al FIERRO. 2.16. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. risalendo i fatti a un periodo risalente (tre/sei anni) rispetto all'applicazione della misura 2.17. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ormai inesistente in ragione delle acquisizioni effettuate in sede di perquisizione e della ingente mole di documentazione acquisita, dalle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p. e omessa motivazione in relazione allo specifico motivo di riesame 2.18. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare disposta, in relazione all'art. 275 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 3 - , Sentenza n. 35720 del 06/10/2020 Rv. 280581 — 01) ed è compatibile con la redazione dell'ordinanza con la tecnica c.d. dell'"incorporazione" quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento, e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5 - , Sentenza n. 1304 del 24/09/2018 Cc. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 275339 — 01). 1.1. Nel caso di specie, anche solo a considerare l'ordinanza del GIP alla stregua di sintesi degli stessi argomenti fattuali e giuridici richiamati dal PM, risulta palese una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise.2. Manifestamente infondate sono le contestazioni in ordine alla tempestività delle richieste di proroga di indagine. Infatti, dalla stessa documentazione allegata dai ricorrenti, risulta che, al momento della richiesta medesima, non risultava contestata la fattispecie associativa, con la conseguenza che i relativi termini seguivano le regole ordinarie. 2.1. Manifestamente infondata anche la doglianza relativa alla mancanza di un decreto di proroga in presenza di una tempestiva richiesta. Va infatti rilevato che, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 406 codice di procedura penale, gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini. Nel caso di specie, non sussiste provvedimento negativo e la lettera della norma impone di ritenere l'utilizzabilità degli atti. 2.2. Ugualmente infondata la contestazione in ordine alla dedotta mancata iscrizione del nominativo del Fierro in relazione alle condotte contestate sub capi 1), 9), 11), 23), 33) e 37) dell'imputazione. La motivazione del Tribunale della libertà è lineare e logica. Nei caso di specie, infatti, nessun dubbio vi è sul fatto che - a prescindere dalle concrete modalità in cui tale onere è stato espletato - sia stato inserito il nome dell'indagato nel registro ex art. 335 cod proc pen. Di conseguenza, risulta applicabile al caso di specie il principio espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite Lattanzi richiamate dal Tribunale e cui la successiva giurisprudenza di questa Corte si è regolarmente conformata (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4844 del 14/11/2018 - dep. 30/01/2019 - Rv. 275046 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 150 del 18/10/2012 - dep. 04/01/2013 - Rv. 254676 - 01). 3. Del tutto infondate le contestazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti per come contestati. 3.1. La valorizzazione delle peculiarità comuni a tutte le operazioni contestate riguardanti la mancanza, in capo ai richiedenti, dei requisiti richiesti dalla legge per beneficiare delle sovvenzioni, la mera fittizietà dei programmi imprenditoriali, la costante presenza del FIERRO dietro le quinte di tutte le pratiche "patrocinate" rendono palese la sussistenza di un contributo causale qualificato alle singole fattispecie di truffa e danno una adeguata spiegazione del ruolo apicale dallo stesso attribuito dai giudici della cautela e nemmeno contestato in sede di riesame. Risulta peraltro contestato in tutti i singoli capi di imputazione ed accertato nei provvedimenti impugnati l'ottenimento dei finanziamenti sostenuti da ISMEA in difetto del possesso dei requisiti da parte dei soggetti effettivi che, proprio a tal fine, utilizzavano delle "teste di legno" per occultare tale circostanza. Risulta 6 ( parimenti in tutti i capi di imputazione presente un riferimento al carattere meramente fittizio dell'impegno sia in relazione al programma imprenditoriale esposto sia in relazione all'affidamento che richiedenti facevano sulla possibilità di rimanere inadempienti grazie alle lentezze burocratiche dello stesso ISMEA. 3. I residui motivi di ricorso riguardanti il difetto della gravità indiziaria in relazione a tutte le contestazioni di truffa aggravata e illecito conseguimento di finanziamenti pubblici risultano parzialmente assorbiti per il resto manifestamente infondati. La manifesta inammissibilità del motivo che precede, infatti, risulta assorbente in tutti i casi proprio in conseguenza della violazione delle specifiche norme che determinavano i requisiti indispensabili in caso ai soggetti che chiedevano di beneficiare dei finanziamenti medesimi. Sotto tale aspetto, quindi, appare corretta la motivazione dei provvedimenti del Tribunale della libertà che evidenziava che l'illegittimità delle operazioni contestate deriva dal fatto che la pubblica amministrazione è stata coinvolta in contrattazioni che non avrebbe dovuto e potuto stipulare. 3.1. Sotto questo aspetto, il ruolo del FIERRO per come reso palese in primo luogo dalle intercettazioni era quello di garantire la prospettazione di una regolarità formale che rendesse apparentemente inattaccabili le stipule e di gestire in maniera occulta i rapporti tra ISMEA e singoli apparenti richiedenti in modo tale da fornire costante supporto alle manovre di volta in volta poste in essere dagli altri associati e dai concorrenti nei singoli reati. 3.1.1. Nel contestare tale ruolo, i ricorsi si limitano a contestazioni ispirate ad una inammissibile considerazione parcellizzata ed atomistica dei singoli elementi processuali ovvero a una rivalutazione sostanzialmente integrale delle intercettazioni in atti che non solo propone a questa Corte di legittimità la rivalutazione dei singoli elementi istruttori ma nemmeno considera la palese chiave interpretativa offerta dalla reiterazione di fatti plurimi ma strutturalmente identici, che vedevano come interessati le medesime persone, che beneficiavano del supporto e del controllo degli stessi soggetti interni ad ISMEA, che beneficiavano direttamente o indirettamente soggetti che in ogni singola vicenda tornavano ad essere evocati e permettevano loro l'eterodirezione degli strumenti connessi ai finanziamenti pubblici per la piccola imprenditoria agricola. 3.2. Ispirate alla mera contestazione di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità sono anche i motivi che volta per volta contestano la non necessità di alcun sopralluogo. L'articolazione di tali motivi risulta da una parte contraddittoria rispetto agli stessi principi affermati in sede di valutazione dei terreni posto che l'unico,k possibilità per attribuire un valore che tenga conto della peculiarità dei beni stessi passa attraverso il sopralluogo, unico strumento attraverso cui è possibile rendersi conto delle peculiarità che caratterizzano i terreni oggetto del contratto. 3.2.1. Quanto alla possibilità di desumere in atti lo svolgimento dello stesso anche in mancanza di un verbale ad hoc, deve rilevarsi che le prospettazioni difensive propongono una rilettura che non solo passa attraverso la dimostrazione di alcun profilo di illogicità della motivazione del Tribunale del riesame e dello stesso GIP ma risulta ispirata ad una valutazione degli stessi atti sulla base di prospettazioni meramente ipotetiche e non oggettivamente riscontrate in atti. 3.3. Quanto poi alle doglianze in ordine alla utilizzazione dei cosiddetti valori agricoli medi, deve rilevarsi che, ferme restando le considerazioni sulla portata assorbente della sussistenza di una contrattazione in violazione dei requisiti stabiliti dalle norme stesse in ordine ai soggetti legittimati a contrarre, manca l'effettiva indicazione in sede di ricorso delle caratteristiche di ogni singolo terreno da cui desumere la correttezza delle contestate sopravalutazioni e in difetto della presenza di sopralluoghi documentabili. 3.4. Quanto alla partecipazione, in talune delle istruttorie ISMEA, di soggetti diversi dagli indagati, tale circostanza risulta essere stata correttamente valutata dai giudici procedenti alla luce del contenuto delle intercettazioni, in relazione alla palese necessità di una regolarità formale che connotasse i singoli procedimenti e in considerazione proprio dl fatto che il contributo dato dall'intraneus ha permesso di eludere eventuali rilievi da parte di organi interni anche talvolta tramite la riproposizione della medesima istanza in successive occasioni grazie alla prospettazione di situazioni tecniche di fatto architettate perlomeno con la collaborazione del FIERRO. In questo contesto, il reperimento di documentazione, per quanto non coperta da segreto, idonea a superare i rilievi posti da altri soggetti ovvero imposti dalla necessità di non rendere palese il carattere truffaldino dell'operazione rende palese il tipo di contributo offerto. 3.5. Manifestamente infondata risulta la contestazione in ordine alla mancanza di domanda cautelare con riferimento alle condotte di cui al capo 33 dovendosi rilevare, che, nella fase delle indagini preliminari e in occasione della richiesta di misura cautelare, l'imputazione risulta ancora in itinere e deve essere valutata alla luce della integralità delle prospettazioni fornite dal pubblico ministero nella richiesta medesima come correttamente ritenuto nel caso di specie da parte dei giudici della cautela. 3.6. Deve inoltre rilevarsi che i giudici della cautela hanno fondato le proprie motivazioni anche per effetto della valutazione degli esiti delle intercettazioni in correlazione con la documentazione acquisita. Nel contestare la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a fattispecie associativa e alle contestate truffe, il ricorrente nemmeno si confronta compiutamente con tali intercettazione e con / l'unitaria chiave di lettura derivante dalla reiterazione nell'arco di tre anni di condotte omologhe e dal coinvolgimento di soggetti che regolarmente si riproponevano esaurendosi le occasionali doglianze del ricorrente sul punto in contestazioni generiche e apodittiche non incidenti sulla logicità della valutazione delle intercettazioni stesse. 3.7. Con specifico riferimento alla fattispecie corruttiva, le contestazioni in punto intercettazioni sono meramente rivolte a proporre una alternativa interpretazione delle medesime conversazioni senza intaccare i profili di logicità della motivazione medesima. Va infatti ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo del provvedimento impugnato, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023) risultando palese dall'unitaria valutazione delle conversazioni intercettate lo stabile asservimento del FIERRO ad interessi personali dei correi. 4. Infondate le contestazioni in punto attualità delle esigenze cautelari. 4.1. Va premesso che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 5054 del 24/11/2020 - dep. 09/02/2021 - Rv. 280566 - 01). 4.2. Pur risultando i fatti contestati nel procedimento de quo non coevi all'esecuzione della misura, il protrarsi delle condotte illecite per anni in relazione all'attività istituzionale dell'Istituto presso cui il ricorrente svolgeva la propria attività professionale, la non occasionalità di tali condotte e il carattere reiterato delle stesse, il carattere consolidato dei rapporti con i correi e dell'asservimento della propria funzione e attività agli interessi e ai disegni illeciti dei correi fornisce il calibro di una personalità tale da fondare - almeno in fatto - un giudizio positivo in ordine alla presenza in atto di un concreto pericolo di reiterazione. 5. Infondate anche le doglianze in punto scelta della misura. 5.1. Sussiste infatti sul punto adeguata motivazione (cfr. pag. 89 della motivazione ) che dà logicamente conto della scelta della misura degli [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rilevanza delle esigenze cautelari e alla necessità di allontanare il ricorrente dai contestati in cui gli illeciti sono maturati. 6. Fondato risulta il motivo con cui si contesta l'illegittimità della riqualificazione dei fatti di cui al capo 11) e la prescrizione del delitto per come originariamente contestato. La motivazione del Tribunale del riesame difetta infatti in radice della indicazione di circostanze o elementi che l'atto di cui alla contestazione sia chiamato ad attestare. Nemmeno è possibile desumere l'esistenza e i contorni di tali elementi alla stregua della lettera della contestazione e della ricostruzione operata dai giudici della cautela. Ne consegue la presenza di una motivazione apparente in punto riqualificazione giuridica e della ontologica mancanza - per lo meno allo stato - di elementi che permettano di fondare diverse ricostruzioni fattuali e giuridiche. Per converso, risultando trascorsi alla data della presente deliberazione - ben più dei sei anni necessari a determinare l'estinzione del reato sub 11 per prescrizione, deve pronunciarsi un annullamento del provvedimento impugnato in parte qua. 6.1. Non appare potersi ritenere alcuna rilevanza di tale pronuncia ai fini di un rinvio in punto sussistenza delle esigenze cautelari e scelta della misura riguardando le argomentazioni utilizzate dai giudici della cautela elementi del tutto differenti e risultando le ste* non intaccate dalla dichiarazione di prescrizione anche in difetto di alcuna evidenza in senso negativo. 7. Le suesposte considerazioni fondano i
Sentenza Cassazione n. 41115/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris