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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18198/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ANDORRA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Ervis MYFTIU per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le cinque sentenze elencate nel provvedimento; CONSIDERATO, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, ancorché per gruppi, l'estrema eterogeneità dei reati (in materia di armi, stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, guida in stato di ebbrezza), la significativa distanza temporale in assoluto (sei anni fra il primo e l'ultimo) e fra ciascuno di essi (tra uno e tre anni) e i diversi luoghi di commissione; LETTO il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto non avrebbe condotto alcun esame degli indici sintomatici di una deliberazione unitaria, non rendendo "sufficiente" ragione del rigetto dell'istanza e motivando "con eccessiva analiticità" in ordine al diniego della continuazione con riferimento al ristretto gruppo di reati in materia di armi e con argomenti contraddittori quanto alla denegata continuazione fra reati legati al traffico di stupefacenti; RITENUTO che l'impugnazione sviluppa censure di tipo generico, in fatto e sostanzialmente confutativo-rivalutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese . processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ANDORRA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Ervis MYFTIU per la carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le cinque sentenze elencate nel provvedimento; CONSIDERATO, in particolare: che il giudice adito ha stimato ostativi a una matrice deliberativa unitaria, ancorché per gruppi, l'estrema eterogeneità dei reati (in materia di armi, stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, guida in stato di ebbrezza), la significativa distanza temporale in assoluto (sei anni fra il primo e l'ultimo) e fra ciascuno di essi (tra uno e tre anni) e i diversi luoghi di commissione; LETTO il ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, censurandosi il provvedimento impugnato in quanto non avrebbe condotto alcun esame degli indici sintomatici di una deliberazione unitaria, non rendendo "sufficiente" ragione del rigetto dell'istanza e motivando "con eccessiva analiticità" in ordine al diniego della continuazione con riferimento al ristretto gruppo di reati in materia di armi e con argomenti contraddittori quanto alla denegata continuazione fra reati legati al traffico di stupefacenti; RITENUTO che l'impugnazione sviluppa censure di tipo generico, in fatto e sostanzialmente confutativo-rivalutativo, senza confrontarsi in modo specifico con il logico argomentare seguito dal giudice dell'esecuzione a giustificazione della decisione avversata; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese . processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]