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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 10652/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Brasile avverso la ordinanza del 17/12/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha inviato alla Cancelleria di questa Suprema Corte copia del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di un'istanza di giudizio abbreviato presentata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 5 novembre 2021, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma sostituiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate, ha ripristinato la misura custodiale nei confronti del predetto indagato.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 275, commi 2 e 2 -bis, cod. proc. pen., con riferimento al giudizio prognostico operato riguardo alla proporzionalità della pena irroganda, avendo il Giudice delle indagini preliminari valorizzato l'intervenuta modifica del quadro cautelare per effetto della richiesta e conseguente fissazione di un giudizio abbreviato.

La recidiva contestata, assume il ricorrente, ben potrebbe ritenersi equivalente, in sede di bilanciamento ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., per effetto dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche.

2.1. Con un secondo motivo si censura la violazione dell'art. 275 cit. in relazione alla specifica idoneità della misura cautelare prescelta, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'omessa considerazione della salvaguardia delle indispensabili esigenze di vita del ricorrente, volte ad evitarne lo stato di indigenza con la prestazione di un'attività lavorativa per quale egli era stato regolarmente assunto presso un'azienda con sede operativa in Genzano sin dal 13 gennaio 2020.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte, in data 1 febbraio 2022, copia del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di un'istanza di giudizio abbreviato presentata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché il Tribunale ha correttamente svolto un apprezzamento sia analitico che globale dei numerosi elementi prognostici emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano, allo stato, l'epilogo del relativo percorso decisorio.

L'ordinanza impugnata, invero, ha esaustivamente illustrato (cfr. pag. 3 della motivazione) le ragioni per le quali - alla luce delle gravi modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei temi d'accusa provvisoriamente enucleati, delle connotazioni di violenza ed aggressività disvelate dalla personalità dell'indagato e dei recenti e specifici precedenti penali a carico - l'elevato grado di pericolosità accertato non rendeva possibile, ragionevolmente, alcuna modifica in senso meno afflittivo della tipologia della misura cautelare originariamente in atto, inadeguata dovendosi ritenere in tal senso la meno grave misura applicata con l'ordinanza di modifica dal P.M. impugnata in sede di gravame cautelare.

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle motivate argomentazioni poste a sostegno, per un verso, del giudizio prognostico operato riguardo alla proporzionalità dell'irrogando trattamento sanzionatorio, per altro verso della ritenuta irrilevanza sia della prospettata disponibilità di un domicilio (peraltro preesistente al fatto), sia dell'inserimento dell'indagato in un regolare contesto lavorativo (anch'esso preesistente all'episodio de quo), avuto riguardo all'apprezzamento di gravità, oggettiva e soggettiva, dei fatti ascrittigli, alla contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e alla rilevata incapacità di rispettare l'esecuzione di misure basate sulla spontanea osservanza delle prescrizioni cautelari, come quella dell'obbligo di dimora applicatogli nell'ambito di un altro procedimento penale.

2. In definitiva, a fronte di un completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva su un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile.

3. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore l7.spid.ersIttefa no Ga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Brasile avverso la ordinanza del 17/12/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha inviato alla Cancelleria di questa Suprema Corte copia del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di un'istanza di giudizio abbreviato presentata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2021 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 5 novembre 2021, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma sostituiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali aggravate, ha ripristinato la misura custodiale nei confronti del predetto indagato. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 275, commi 2 e 2 -bis, cod. proc. pen., con riferimento al giudizio prognostico operato riguardo alla proporzionalità della pena irroganda, avendo il Giudice delle indagini preliminari valorizzato l'intervenuta modifica del quadro cautelare per effetto della richiesta e conseguente fissazione di un giudizio abbreviato. La recidiva contestata, assume il ricorrente, ben potrebbe ritenersi equivalente, in sede di bilanciamento ai sensi dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., per effetto dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.1. Con un secondo motivo si censura la violazione dell'art. 275 cit. in relazione alla specifica idoneità della misura cautelare prescelta, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'omessa considerazione della salvaguardia delle indispensabili esigenze di vita del ricorrente, volte ad evitarne lo stato di indigenza con la prestazione di un'attività lavorativa per quale egli era stato regolarmente assunto presso un'azienda con sede operativa in Genzano sin dal 13 gennaio 2020. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 31 gennaio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte, in data 1 febbraio 2022, copia del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di un'istanza di giudizio abbreviato presentata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché il Tribunale ha correttamente svolto un apprezzamento sia analitico che globale dei numerosi elementi prognostici emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano, allo stato, l'epilogo del relativo percorso decisorio. L'ordinanza impugnata, invero, ha esaustivamente illustrato (cfr. pag. 3 della motivazione) le ragioni per le quali - alla luce delle gravi modalità di realizzazione dei fatti oggetto dei temi d'accusa provvisoriamente enucleati, delle connotazioni di violenza ed aggressività disvelate dalla personalità dell'indagato e dei recenti e specifici precedenti penali a carico - l'elevato grado di pericolosità accertato non rendeva possibile, ragionevolmente, alcuna modifica in senso meno afflittivo della tipologia della misura cautelare originariamente in atto, inadeguata dovendosi ritenere in tal senso la meno grave misura applicata con l'ordinanza di modifica dal P.M. impugnata in sede di gravame cautelare. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alle motivate argomentazioni poste a sostegno, per un verso, del giudizio prognostico operato riguardo alla proporzionalità dell'irrogando trattamento sanzionatorio, per altro verso della ritenuta irrilevanza sia della prospettata disponibilità di un domicilio (peraltro preesistente al fatto), sia dell'inserimento dell'indagato in un regolare contesto lavorativo (anch'esso preesistente all'episodio de quo), avuto riguardo all'apprezzamento di gravità, oggettiva e soggettiva, dei fatti ascrittigli, alla contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e alla rilevata incapacità di rispettare l'esecuzione di misure basate sulla spontanea osservanza delle prescrizioni cautelari, come quella dell'obbligo di dimora applicatogli nell'ambito di un altro procedimento penale. 2. In definitiva, a fronte di un completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva su un diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 3. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 15 febbraio 2022 Il Consigliere estensore l7.spid.ersIttefa no Ga
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