CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2024
Cassazione n. 36950/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inarnmissibilità dei ricorsi. Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. in L. n. 14/2023. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D RITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per ca sazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza della Corte appello di Napoli in data 12/03/2023 che ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata dalle persone riunite (a t. 628, commi 1 e 3n. 1 cod. pen.) e di lesioni aggravate (artt. 582-585 in relaz. ll'art. 61 n. 2 cod. pen.), applicata la recidiva reiterata e specifica ad entrambi. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. E tore Pedicini, con requisitoria del 15 luglio 2024, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 3. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a due motivi e ad una s ccessiva memoria del 17/08/2024, con cui deduce: 3.1. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta for ulata con i motivi aggiunti con cui la difesa aveva chiesto la disapplicazione del a recidiva (rilievo ribadito dalla difesa, a replica delle conclusioni del P.G., nella emoria difensiva del 17/08/2024). Il motivo è inammissibile. Dalle allegazioni difensive, nonché dall'esame del fascicoli di appello risulta che la difesa dell'imputato con pec del 23 novembre 2023 (o e 16:52) ha fatto pervenire alla Corte di appello di Napoli motivi aggiunti - di cui i è copia in atti - con cui, dopo avere insistito per la concessione dell'attenuante I cui all'art. 62 n.4 cod. pen., chiedeva la disapplicazione della recidiva contesta a (v. pagg. 1-3). Dall'esame dell'atto di appello non risulta che fu impugnato il c po della decisione di primo grado con cui è stata ritenuta anche nei confron i dell'imputato la circostanza aggravante. Tanto premesso, va richiamato il principio di diritto al quale il Collegio intende dare continuità - secondo cui in tema di impugnazioni, il m O tivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspe ti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il rico oscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la m isura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente m tivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (ex multis. V Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Milucci, Rv. 283803 - 01). Né sul punto può giovare al ricorrente il motivo dedott O dal coimputato, trattandosi di circostanza inerente alla persona del colpevole di c rattere personale e, dunque, non estensibile.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ori ine all'esclusione dell'attenuante dell'intervenuta riparazione del danno med ante un congruo risarcimento quanto a quella del danno di speciale tenuit , essendosi fatto riferimento, a fronte di un danno patrinnoniale assai esiguo (pa i ad euro 50,00) a conseguenze lesive ai danni della p.o. non continenti con quanto documentalmente accertato. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni espo te con riferimento ai motivi - aventi carattere comune - articolati dal coimputato ub 4.2 e 4.3. 4. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso a quattro motivi, con ui deduce: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in or ine alla mancata esclusione della recidiva contestata. Si lamenta la violazione dei principi stabiliti in materia dall giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alla necessità che la recidiva ppaia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente. Si lamenta che la Corte di merito abbia fondato il giudizio sul mero automatismo deriva te dai precedenti penali annoverati dall'imputato. Il motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la orte d'appello ha ritenuta sussistente l'aggravante in virtù dei numerosi preced nti penali specifici a carico dell'imputato e del giudizio complessivo circa la sua p rsonalità e la sua capacità a delinquere. I fatti oggetto di giudizio sono stati, qui di, posti in diretta relazione con i precedenti annoverati dall'imputato nell'ambito i un rinnovato ed attuale giudizio di maggiore pericolosità. 4.2. Violazione di legge ed il vizio di motivazione in re azione all'omesso riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di s eciale tenuità. Si lamenta che la Corte d'appello, nell'escludere la circostanza, ur a fronte di un danno patrimoniale assai modesto, nulla aveva argomentato su l'esistenza di altre ragioni di pregiudizio (assenza di ripercussioni fisiche e psichic e sulla p.o.). Il motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di peciale tenuità in riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mo ile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche li effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che non coincide neces ariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata es rcitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato pl rioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazi ne della seconda parte della disposizione citata, solo ove la valutazione comples iva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'atte uante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fatt ali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legitti ità se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, 21872 del 06/03/2001, Contene, . 218795 - 01). Nessuna manifesta illogicità poi è dato scorgersi nel rilievo i gravità del reato, condotto alla stregua delle modalità della condotta per come ac ertate dal giudice del merito e alla luce del contenuto della certificazione medic che, salvo prova contraria, fa fede delle lesioni subite, del tutto idonee, per tipol • gia e pluralità, ad integrare il giudizio di gravità espresso. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con rig ardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Si lamenta che la Corte abbia escluso la ricorrenza dell'atte uante -ritenendo non esaustiva la restituzione di quanto sottratto unitannent • al risarcimento, accettato dalla p.o., pari a mille euro - sul rilievo della gra ità della condotta dell'imputato, omettendo di svolgere qualsiasi considerazion sul significato di ravvedimento che il risarcimento può avere comportato suc essivamente alla consumazione del reato, alla stregua di un giudizio da operarsi x post. Il motivo è inammissibile poiché generico, non confrontand si specificamente il ricorrente con le ulteriori ragioni che hanno condotto la C erte di merito ad escludere l'esaustività del risarcimento praticato, ravvisat , per un verso, nell'ulteriore danno patrimoniale subito dalla vittima e consi tito nel mancato guadagno derivante dall'impossibilità di svolgere attività lavora Iva a cottimo per il giorno del fatto e, per altro verso, dall'entità del danno orale sofferto in conseguenza della gravità della condotta per come minuziosa ente descritta dal giudice del merito in aderenza al capo di imputazione. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordin al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta essersi fatto riferimento soltanto alla gravità della condotta e all'assenza di elementi utili ai fini circostanziali, a fronte, i nvece, di plurimi elementi positivi, indicati alle pagine 11 e 12 del ricorso. Il motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito espr me un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimit , purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini de la concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai mi dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 5, n. 43952 del 13/ i 4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).Pertanto, il rilievo difensivo secondo cui la Corte di merito a errato laddove, nell'escludere che i difensori non hanno allegato elementi utili a valutare per la concessione del beneficio, avrebbe omesso di fare riferimento in particolare, al risarcimento parziale intervenuto o alle altre circostanze pure dedotte, non rende illegittimo il diniego operato e viziata la motivazione, posto ch non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli ele enti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie nte che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rim nendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/ /2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 48244 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Se 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01). 5. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, on condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al paga ento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rileva i (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della