CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. Ghana [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 24/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di rapina pluriaggravata e lesioni, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1600,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge a) con riguardo all'individuazione dell'imputato da parte della vittima; b) alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma; nonché il vizio di motivazione in relazione c) alla mancata riduzione ex art. 56 nella massima estensione; d) alla commisurazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica. I giudici d'appello hanno evidenziato che l'imputato era noto alla p.o.,che ne riferì il nome nell'immediatezza oltre ad effettuare un positivo riconoscimento fotografico, confermato in dibattimento, sebbene il prevenuto avesse in parte modificato il proprio aspetto. Quanto all'uso dell'arma, la sentenza impugnata ha rimarcato, sulla base delle evidenze cliniche, che le ferite inferte alla vittima erano riferibili ad uno strumento da taglio, circostanza sufficiente ad integrare l'aggravante :senza che possa accordarsi valenza dirimente al mancato rinvenimento dell'arma e all'incerta percezione della vittima. Incensurabile in questa sede è la determinazione della pena, siccome sorretta da congrua giustificazione, avendo i giudici di merito dato conto che il contenimento della riduzione ex art. 56 cod.pen. e il diniego delle attenuanti generiche conseguono alla gravità del fatto e alle "odiose" modalità esecutive. Con riguardo all'aumento irrogato a titolo di continuazione per il delitto di lesioni aggravate la difesa trascura di considerare che la quantificazione è stata benevolmente operata in violazione dell'art. 81, comma 4, cod.pen., stante l'applicazione della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comrna 4, cod.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CO, DEPC...5SiTATO [OSCURATO:PERSONA]): ' .ER1A ,.