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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46796/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur dando atto di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, rinunciava espressamente alla deduzione della nullità, avendo avuto ugualmente notizia, in tempo utile, dell'udienza e non intendendo chiedere la trattazione orale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame confermava l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod.pen.

Al ricorrente si contesta di aver svolto la funzione di intermediario nel tentativo di estorsione posto in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della SF [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si assume che alcuni appartenenti alla "cosca Piromalli" avevano appreso dell'imminente avvio di lavori di riqualificazione su un terreno in precedenza confiscato a [OSCURATO:PERSONA].

Ritenendo che l'aggiudicatario dell'appalto fosse [OSCURATO:PERSONA], i predetti contattavano [OSCURATO:PERSONA] - essendo questo in rapporti professionali con [OSCURATO:PERSONA] - al fine di prendere contatti con l'imprenditore e di veicolare per suo tramite la richiesta estorsiva.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico, sia pur articolato, motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

In sintesi, il ricorrente evidenzia come dalla stessa ordinanza cautelare emerga pacificamente che, fin dal primo incontro con gli appartenenti al clan mafioso, egli aveva manifestato molte perplessità circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse aggiudicato l'appalto, tant'è che il successivo incontro con il potenziale destinatario delle richieste estorsive era essenzialmente finalizzato a verificare tale elemento.

Successivamente, come già sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], emergeva che effettivamente i lavori di bonifica non sarebbero stati eseguiti dalla società del [OSCURATO:PERSONA], sicchè veniva meno in radice la possibilità di avanzare nei suoi confronti una qualsivoglia richiesta estorsiva.

Sulla base di tali incontroversi dati oggettivi, il ricorrente deduce che nel caso di specie ricorrerebbe un'ipotesi di reato impossibile o, comunque, dovrebbe riconoscersi l'inidoneità degli atti preparatori rispetto alla commissione del reato.

L'interlocuzione tra l'indagato ed il potenziale destinatario dell'estorsione era, invero, essenzialmente finalizzata ad accertare che questi non fosse l'effettivo aggiudicatario dell'appalto e, quindi, tale condotta non risulterebbe univocamente rivolta alla commissione del reato.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La ricostruzione dei fatti è compiutamente contenuta nell'ordinanza impugnata, dalla quale pacificamente emerge che i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Romagnosi - tutti appartenenti alla cosca "Piromalli" - erano interessati ad individuare la società che si era aggiudicata l'appalto per la riqualificazione di un'area precedentemente confiscata a [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, assegnata al Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Emerge dalle conversazioni captate che l'interesse degli associati era finalizzato a realizzare un'estorsione ai danni della società che era stata incaricata di svolgere i lavori.

Avendo, in base ad una prima informazione, ritenuto di individuare la società aggiudicatrice in quella gestita dal [OSCURATO:PERSONA] ed essendo a conoscenza dei rapporti professionali esistenti tra questi e il [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso della conversazione, al [OSCURATO:PERSONA] veniva chiaramente espressa la contrarietà per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un lavoro nella zona di [OSCURATO:PERSONA] senza preoccuparsi di avere il benestare della criminalità locale. [OSCURATO:PERSONA], esprimendosi in termini non equivoci, giustificava [OSCURATO:PERSONA], dicendo che, in considerazione del rapporto che c'era con lui, [OSCURATO:PERSONA] "non si era preoccupato" aggiungendo anche che "almeno per Gioia posso disporre".

Dal colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, emerge quanto meno la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] agli ambienti criminali operanti a [OSCURATO:PERSONA] e, del resto, proprio tale rapporto giustifica il fatto che [OSCURATO:PERSONA], per prendere contatti con [OSCURATO:PERSONA], si sia rivolto preventivamente a [OSCURATO:PERSONA].

Nel prosieguo della conversazione, [OSCURATO:PERSONA] espone chiaramente i suoi più che fondati dubbi sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia aggiudicato l'appalto in relazione al quale dovrebbe essere realizzata l'estorsione, tant'è che la conversazione si conclude con l'invito a [OSCURATO:PERSONA] di contattare [OSCURATO:PERSONA], quanto meno per conoscere qual è l'imprenditore che eseguirà i lavori.

2.1. In merito al successivo colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di captazione, ha riferito il [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, precisando di essersi limitato ad informarsi sull'eventuale aggiudicazione dell'appalto da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale negava la circostanza, specificando anche di non essere titolare delle necessarie certificazioni per lo svolgimento di quella categoria di lavori.

Evidenzia il ricorrente come, in mancanza dell'aggiudicazione dell'appalto, sarebbe stata impossibile la commissione del reato.

La tesi è destituita di fondamento, atteso che il reato impossibile è un'ipotesi che presuppone l'irrealizzabilità in rerum natura della condotta e dell'evento costitutivo del reato (Sez.1, n. 12407 del 30/9/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902).

Nel caso di specie, invero, non si verte in ipotesi di reato impossibile, posto che la condotta sarebbe stata astrattamente idonea a realizzare la fattispecie, dovendosi ritenere che il mero fatto che gli autori della tentata estorsione avessero inteso selezionare la vittima in relazione all'assunzione di un determinato appalto incide sui motivi a delinquere, ma non certo sull'oggettiva idoneità della condotta.

2.2. Deve ritenersi, invece, fondata la doglianza improntata a porre in dubbio la sussistenza stessa di una condotta preparatoria, quanto meno con riguardo all'apporto causale fornito dal [OSCURATO:PERSONA].

A ben vedere questi, pur non mostrandosi avulso dal contesto criminale di riferimento, ha fin da subito manifestato la sostanziale certezza che non potesse essere [OSCURATO:PERSONA] il destinatario della richiesta estorsiva, proprio perché non era lui ad essersi aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del bene appartenuto a Piromalli.

A ben vedere, il senso della conversazione e dell'accordo conclusivo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] non sembrerebbe preludere all'intenzione di dar seguito alla richiesta estorsiva per conto degli autori della stessa.

Il dato che sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale del riesame non è stato adeguatamente acclarato è se il [OSCURATO:PERSONA] si sia meramente impegnato a verificare, come da lui sostenuto, che il [OSCURATO:PERSONA] non si era aggiudicato l'appalto.

Si tratta di un'attività che, pur potendosi genericamente far rientrare nella nozione di atti preparatori, in concreto si traduce in una condotta la cui finalità è dubbia, non essendo neppure chiaro se il [OSCURATO:PERSONA] intendesse tutelare [OSCURATO:PERSONA], escludendo con certezza che potesse essere destinatario di richieste estorsive, ovvero se intendesse cooperare con il [OSCURATO:PERSONA] al fine di individuare, tramite le informazioni richieste a [OSCURATO:PERSONA], l'effettivo aggiudicatario dell'appalto nei cui confronti realizzare l'estorsione.

A tal riguardo, coglie nel segno il Procuratore generale nello stigmatizzare il «sostanziale vuoto conoscitivo (non approfondito neppure attraverso un tentativo di escussione della persona offesa o la predisposizione di attività captative nei suoi confronti) che investe gli effettivi contenuti del colloquio avvenuto tra questa e [OSCURATO:PERSONA] e che sembra colmato attraverso una reinterpretazione dell'interrogatorio dell'indagato».

2.3. In conclusione, pertanto, deve ritenersi che l'accertamento della condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA] contenga margini di apprezzabile incertezza, tali da richiedere un'adeguata specificazione da parte del tribunale del riesame.

In particolare, occorrerà valutare - sia pur con i parametri propri della fase cautelare - se il contatto intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia o meno qualificabile quale un atto preparatorio, univocamente diretto alla commissione del reato di estorsione, posto che in mancanza di tale requisito viene meno l'astratta configurabilità del tentativo di estorsione.

Nel compiere tale valutazione, il Tribunale dovrà tener conto della consolidata giurisprudenza secondo cui anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidít, del fine perseguito dall'agente (Sez.5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269932).

La direzione non equivoca degli atti non indica un parametro probatorio ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sè rivelare l'intenzione dell'agente (Sez.1, n. 9284 del 10/1/2014, Losurdo, Rv. 259249), sulla base di un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (da ultimo, Sez.2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032).

L'univocità della condotta posta in essere dal ricorrente, pertanto, dovrà essere rivalutata sulla base dei parametri giurisprudenziali sopra indicati, al fine di stabilire se effettivamente l'aver contattato [OSCURATO:PERSONA] costituiva un atto preparatorio e finalizzato alla commissione dell'estorsione, ovvero se la condotta debba ritenersi di incerta direzione causale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur dando atto di non aver ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, rinunciava espressamente alla deduzione della nullità, avendo avuto ugualmente notizia, in tempo utile, dell'udienza e non intendendo chiedere la trattazione orale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame confermava l'applicazione nei confronti del ricorrente della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod.pen. Al ricorrente si contesta di aver svolto la funzione di intermediario nel tentativo di estorsione posto in essere ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della SF [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si assume che alcuni appartenenti alla "cosca Piromalli" avevano appreso dell'imminente avvio di lavori di riqualificazione su un terreno in precedenza confiscato a [OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo che l'aggiudicatario dell'appalto fosse [OSCURATO:PERSONA], i predetti contattavano [OSCURATO:PERSONA] - essendo questo in rapporti professionali con [OSCURATO:PERSONA] - al fine di prendere contatti con l'imprenditore e di veicolare per suo tramite la richiesta estorsiva. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato formulato un unico, sia pur articolato, motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In sintesi, il ricorrente evidenzia come dalla stessa ordinanza cautelare emerga pacificamente che, fin dal primo incontro con gli appartenenti al clan mafioso, egli aveva manifestato molte perplessità circa il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse aggiudicato l'appalto, tant'è che il successivo incontro con il potenziale destinatario delle richieste estorsive era essenzialmente finalizzato a verificare tale elemento. Successivamente, come già sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], emergeva che effettivamente i lavori di bonifica non sarebbero stati eseguiti dalla società del [OSCURATO:PERSONA], sicchè veniva meno in radice la possibilità di avanzare nei suoi confronti una qualsivoglia richiesta estorsiva. Sulla base di tali incontroversi dati oggettivi, il ricorrente deduce che nel caso di specie ricorrerebbe un'ipotesi di reato impossibile o, comunque, dovrebbe riconoscersi l'inidoneità degli atti preparatori rispetto alla commissione del reato. L'interlocuzione tra l'indagato ed il potenziale destinatario dell'estorsione era, invero, essenzialmente finalizzata ad accertare che questi non fosse l'effettivo aggiudicatario dell'appalto e, quindi, tale condotta non risulterebbe univocamente rivolta alla commissione del reato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La ricostruzione dei fatti è compiutamente contenuta nell'ordinanza impugnata, dalla quale pacificamente emerge che i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Romagnosi - tutti appartenenti alla cosca "Piromalli" - erano interessati ad individuare la società che si era aggiudicata l'appalto per la riqualificazione di un'area precedentemente confiscata a [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, assegnata al Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Emerge dalle conversazioni captate che l'interesse degli associati era finalizzato a realizzare un'estorsione ai danni della società che era stata incaricata di svolgere i lavori. Avendo, in base ad una prima informazione, ritenuto di individuare la società aggiudicatrice in quella gestita dal [OSCURATO:PERSONA] ed essendo a conoscenza dei rapporti professionali esistenti tra questi e il [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso della conversazione, al [OSCURATO:PERSONA] veniva chiaramente espressa la contrarietà per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto un lavoro nella zona di [OSCURATO:PERSONA] senza preoccuparsi di avere il benestare della criminalità locale. [OSCURATO:PERSONA], esprimendosi in termini non equivoci, giustificava [OSCURATO:PERSONA], dicendo che, in considerazione del rapporto che c'era con lui, [OSCURATO:PERSONA] "non si era preoccupato" aggiungendo anche che "almeno per Gioia posso disporre". Dal colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pertanto, emerge quanto meno la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] agli ambienti criminali operanti a [OSCURATO:PERSONA] e, del resto, proprio tale rapporto giustifica il fatto che [OSCURATO:PERSONA], per prendere contatti con [OSCURATO:PERSONA], si sia rivolto preventivamente a [OSCURATO:PERSONA]. Nel prosieguo della conversazione, [OSCURATO:PERSONA] espone chiaramente i suoi più che fondati dubbi sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sia aggiudicato l'appalto in relazione al quale dovrebbe essere realizzata l'estorsione, tant'è che la conversazione si conclude con l'invito a [OSCURATO:PERSONA] di contattare [OSCURATO:PERSONA], quanto meno per conoscere qual è l'imprenditore che eseguirà i lavori. 2.1. In merito al successivo colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non oggetto di captazione, ha riferito il [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, precisando di essersi limitato ad informarsi sull'eventuale aggiudicazione dell'appalto da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale negava la circostanza, specificando anche di non essere titolare delle necessarie certificazioni per lo svolgimento di quella categoria di lavori. Evidenzia il ricorrente come, in mancanza dell'aggiudicazione dell'appalto, sarebbe stata impossibile la commissione del reato. La tesi è destituita di fondamento, atteso che il reato impossibile è un'ipotesi che presuppone l'irrealizzabilità in rerum natura della condotta e dell'evento costitutivo del reato (Sez.1, n. 12407 del 30/9/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902). Nel caso di specie, invero, non si verte in ipotesi di reato impossibile, posto che la condotta sarebbe stata astrattamente idonea a realizzare la fattispecie, dovendosi ritenere che il mero fatto che gli autori della tentata estorsione avessero inteso selezionare la vittima in relazione all'assunzione di un determinato appalto incide sui motivi a delinquere, ma non certo sull'oggettiva idoneità della condotta. 2.2. Deve ritenersi, invece, fondata la doglianza improntata a porre in dubbio la sussistenza stessa di una condotta preparatoria, quanto meno con riguardo all'apporto causale fornito dal [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere questi, pur non mostrandosi avulso dal contesto criminale di riferimento, ha fin da subito manifestato la sostanziale certezza che non potesse essere [OSCURATO:PERSONA] il destinatario della richiesta estorsiva, proprio perché non era lui ad essersi aggiudicato l'appalto per la riqualificazione del bene appartenuto a Piromalli. A ben vedere, il senso della conversazione e dell'accordo conclusivo intervenuto con [OSCURATO:PERSONA] non sembrerebbe preludere all'intenzione di dar seguito alla richiesta estorsiva per conto degli autori della stessa. Il dato che sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale del riesame non è stato adeguatamente acclarato è se il [OSCURATO:PERSONA] si sia meramente impegnato a verificare, come da lui sostenuto, che il [OSCURATO:PERSONA] non si era aggiudicato l'appalto. Si tratta di un'attività che, pur potendosi genericamente far rientrare nella nozione di atti preparatori, in concreto si traduce in una condotta la cui finalità è dubbia, non essendo neppure chiaro se il [OSCURATO:PERSONA] intendesse tutelare [OSCURATO:PERSONA], escludendo con certezza che potesse essere destinatario di richieste estorsive, ovvero se intendesse cooperare con il [OSCURATO:PERSONA] al fine di individuare, tramite le informazioni richieste a [OSCURATO:PERSONA], l'effettivo aggiudicatario dell'appalto nei cui confronti realizzare l'estorsione. A tal riguardo, coglie nel segno il Procuratore generale nello stigmatizzare il «sostanziale vuoto conoscitivo (non approfondito neppure attraverso un tentativo di escussione della persona offesa o la predisposizione di attività captative nei suoi confronti) che investe gli effettivi contenuti del colloquio avvenuto tra questa e [OSCURATO:PERSONA] e che sembra colmato attraverso una reinterpretazione dell'interrogatorio dell'indagato». 2.3. In conclusione, pertanto, deve ritenersi che l'accertamento della condotta realizzata da [OSCURATO:PERSONA] contenga margini di apprezzabile incertezza, tali da richiedere un'adeguata specificazione da parte del tribunale del riesame. In particolare, occorrerà valutare - sia pur con i parametri propri della fase cautelare - se il contatto intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia o meno qualificabile quale un atto preparatorio, univocamente diretto alla commissione del reato di estorsione, posto che in mancanza di tale requisito viene meno l'astratta configurabilità del tentativo di estorsione. Nel compiere tale valutazione, il Tribunale dovrà tener conto della consolidata giurisprudenza secondo cui anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidít, del fine perseguito dall'agente (Sez.5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269932). La direzione non equivoca degli atti non indica un parametro probatorio ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sè rivelare l'intenzione dell'agente (Sez.1, n. 9284 del 10/1/2014, Losurdo, Rv. 259249), sulla base di un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (da ultimo, Sez.2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032). L'univocità della condotta posta in essere dal ricorrente, pertanto, dovrà essere rivalutata sulla base dei parametri giurisprudenziali sopra indicati, al fine di stabilire se effettivamente l'aver contattato [OSCURATO:PERSONA] costituiva un atto preparatorio e finalizzato alla commissione dell'estorsione, ovvero se la condotta debba ritenersi di incerta direzione causale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] co
Sentenza Cassazione n. 46796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris