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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07842/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato ia condanna del predetto imputato in ordine al rato di cui all'art. 491 cod. pen. per i fatti commessi dopo il 10 giugno 2015; mentre ha assolto il medesimo imputato dai reati di truffa e lo ha prosciolto da quelli di cui all'art. 491 cod. pen. commessi nel periodo antecedente perché estinti per prescrizione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di prova in ordine alla falsità dele sottoscrizioni perché non sarebbe mai stato disposto un accertamento sul punto, è generico, poiché non si confronta con la ratio decidendi che, senza cadute di logicità, trae la prova della contraffazione dalle dichiarazioni della persona offesa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato ia condanna del predetto imputato in ordine al rato di cui all'art. 491 cod. pen. per i fatti commessi dopo il 10 giugno 2015; mentre ha assolto il medesimo imputato dai reati di truffa e lo ha prosciolto da quelli di cui all'art. 491 cod. pen. commessi nel periodo antecedente perché estinti per prescrizione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'assenza di prova in ordine alla falsità dele sottoscrizioni perché non sarebbe mai stato disposto un accertamento sul punto, è generico, poiché non si confronta con la ratio decidendi che, senza cadute di logicità, trae la prova della contraffazione dalle dichiarazioni della persona offesa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 07842/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris