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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00984/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di CATANZARO c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] MONOCRATICAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela quanto al delitto di truffa. ht_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Castrovillari dichiarava non doversi procedere ex artt. 129 e 529 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto ex art. 640 cod. pen. perché estinto a seguito di rimessione della querela, nonché ex artt. 129 e 531 cod. proc. pen. per il reato ascritto ex art. 494 cod. pen, per intervenuta estinzione per prescrizione.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, con i quali ha rilevato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 640 e 649-bis cod. pen., nonché per violazione degli artt. 157, 160, comma terzo, 161, comma secondo, e 494 cod. pen..

Quanto al capo 1) il ricorrente ha osservato che il tribunale ha erroneamente ritenuto non contestata alcuna aggravante, così dando rilievo all'intervenuta rimessione di querela, mentre risultava formalmente contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; il d.lgs. n. 36 del 2018 con l'art. 11 ha introdotto l'art. 649-bis cod. pen., che disciplina specifiche eccezioni all'estensione del regime di procedibilità su querela di parte, con previsione di procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; la recidiva è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come circostanza aggravante soggettiva inerente la persona del colpevole, e nel caso di recidiva aggravata costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale, con la conseguente procedibilità di ufficio della truffa nel caso in cui sia contestata (Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262-01).

2.1. In ordine al capo 2) il ricorrente ha dedotto al ricorrenza di errore di diritto quanto al computo del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., non avendo il tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e della presenza di un atto interruttivo per cui il termine massimo doveva essere individuato nella misura di dieci anni.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela quanto al delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato nei motivi di ricorso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro il giudice di primo grado ha erroneamente applicato la legge penale ritenendo l'intervenuta estinzione del reato per remissione della querela per il capo 1).

Una mera lettura del capo di imputazione evidenzia come nel caso in esame fosse stata formalmente contestata al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale.

L'esplicita contestazione della recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul regime di procedibilità per il delitto contestato al Sisto, rendendolo procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 649-bis cod. pen.

In tal senso deve essere richiamato il principio esplicitamente affermato da Sez.

U, n. 3585 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262-01, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata, di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., a prescindere dall'eventuale giudizio di equivalenza o subvalenza previsto dall'art. 69 cod. pen., che non elide la sussistenza, né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità.

2. Fondato anche il secondo motivo di ricorso, proprio in relazione alla mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. in applicazione del principio di tassatività, che altrimenti, se si accedesse a diversa interpretazione, si rimetterebbe al giudice la scelta da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017,Scaragli, Rv. 272015-01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, Freda, Rv. 272021-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Gioffrè, Rv. 266532-01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224-01 ).

Il Tribunale nel considerare il termine di prescrizione non ha fatto buon governo del principio sopra richiamato e costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce della contestazione complessivamente elevata al Sisto che evidenzia come la recidiva dovesse essere ritenuta evidentemente anche in relazione al capo 2) attesa la descrizione del fatto, l'epoca di commissione dello stesso e la connotazione delle condotte contestate.

Si impone, conseguentemente, l'annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso proposto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio.

Così deciso il 16 Novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di CATANZARO c/ [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] MONOCRATICAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela quanto al delitto di truffa. ht_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Castrovillari dichiarava non doversi procedere ex artt. 129 e 529 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato allo stesso ascritto ex art. 640 cod. pen. perché estinto a seguito di rimessione della querela, nonché ex artt. 129 e 531 cod. proc. pen. per il reato ascritto ex art. 494 cod. pen, per intervenuta estinzione per prescrizione. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso, con i quali ha rilevato inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 640 e 649-bis cod. pen., nonché per violazione degli artt. 157, 160, comma terzo, 161, comma secondo, e 494 cod. pen.. Quanto al capo 1) il ricorrente ha osservato che il tribunale ha erroneamente ritenuto non contestata alcuna aggravante, così dando rilievo all'intervenuta rimessione di querela, mentre risultava formalmente contestata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; il d.lgs. n. 36 del 2018 con l'art. 11 ha introdotto l'art. 649-bis cod. pen., che disciplina specifiche eccezioni all'estensione del regime di procedibilità su querela di parte, con previsione di procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale; la recidiva è qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come circostanza aggravante soggettiva inerente la persona del colpevole, e nel caso di recidiva aggravata costituisce una circostanza aggravante ad effetto speciale, con la conseguente procedibilità di ufficio della truffa nel caso in cui sia contestata (Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262-01). 2.1. In ordine al capo 2) il ricorrente ha dedotto al ricorrenza di errore di diritto quanto al computo del termine di prescrizione per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., non avendo il tribunale tenuto conto della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e della presenza di un atto interruttivo per cui il termine massimo doveva essere individuato nella misura di dieci anni. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela quanto al delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente osservato nei motivi di ricorso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro il giudice di primo grado ha erroneamente applicato la legge penale ritenendo l'intervenuta estinzione del reato per remissione della querela per il capo 1). Una mera lettura del capo di imputazione evidenzia come nel caso in esame fosse stata formalmente contestata al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale. L'esplicita contestazione della recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul regime di procedibilità per il delitto contestato al Sisto, rendendolo procedibile di ufficio ai sensi dell'art. 649-bis cod. pen. In tal senso deve essere richiamato il principio esplicitamente affermato da Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262-01, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata, di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., a prescindere dall'eventuale giudizio di equivalenza o subvalenza previsto dall'art. 69 cod. pen., che non elide la sussistenza, né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità. 2. Fondato anche il secondo motivo di ricorso, proprio in relazione alla mancata considerazione da parte del giudice di primo grado della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. in applicazione del principio di tassatività, che altrimenti, se si accedesse a diversa interpretazione, si rimetterebbe al giudice la scelta da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017,Scaragli, Rv. 272015-01; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, Freda, Rv. 272021-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Gioffrè, Rv. 266532-01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224-01 ). Il Tribunale nel considerare il termine di prescrizione non ha fatto buon governo del principio sopra richiamato e costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce della contestazione complessivamente elevata al Sisto che evidenzia come la recidiva dovesse essere ritenuta evidentemente anche in relazione al capo 2) attesa la descrizione del fatto, l'epoca di commissione dello stesso e la connotazione delle condotte contestate. Si impone, conseguentemente, l'annullamento della sentenza in accoglimento del ricorso proposto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso il 16 Novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 00984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris