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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12221/2026

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ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 90/2024 depositata il 04/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente vicenda processuale prende le mosse dall’avviso inrettifica relativamente all’imposta IMU per l’anno 2019 notificato alcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per molteplici immobili siti nel Comune diNapoli.2.

Il contribuente impugnava tale avviso innanzi al giudice tributario diprimo grado assumendo l’illegittimità in relazione sia all’erratoclassamento dell’immobile sito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29/B eNumero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026identificato al catasto alla Sez.

AVV, Foglio 13, numero 427, sub 61, chenon teneva conto di una sentenza passata in giudicato sul punto, sia addel box, in catasto al sub 62, di cui assumeva la natura pertinenzialerispetto al predetto immobile da considerarsi abitazione principale ai finidell’agevolazione di legge, sia per difetto del titolo di proprietà rispetto adaltri immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B, sez. Avv.,foglio 13, numero 427, sub 23 e in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n.29 B, sezione Avv., foglio 13, numero 427, sub 25;3.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dopo aver dato attoche lo stesso Comune di Napoli aveva provveduto a correggere la renditacatastale in conformità a tale sentenza, accoglieva il ricorso ritenendo cheil box fosse da considerarsi pertinenza e che degli altri due immobili nonfosse stata offerta la prova della titolarità in capo al contribuente.4.

Avverso siffatta pronuncia insorgeva il Comune di Napoli innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado che assumeva l’erroneità dellasentenza di primo grado per aver erroneamente considerato che il cespitesub 61 e quello sub 62, fossero rispettivamente, ai fini del relativo regimedi esenzione, abitazione principale e pertinenza della stessa, nonostante ilcontribuente non avesse la residenza anagrafica nel primo; inoltre peraver ritenuto che gli altri beni non fossero di proprietà del contribuente,nonostante questi non avesse provato un tanto.5.

Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, considerando chenonostante il contribuente avesse la propria residenza anagraficanell’int.12 dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.29 B questi aveva datoampia propria della connessione e del possesso effettivo dell’int.4 delmedesimo immobile; quanto agli altri immobili, riteneva che ilcontribuente avesse provato di non essere intestatario dei locali e che taleprova non era stata superata dall’amministrazione comunale.6.

Il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi a due motivi.Numero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/20267.

Il contribuente ha depositato controricorso.8.

È stata depositata proposta di definizione accelerata, a fronte dellaquale parte ricorrente ha formulato istanza di decisione, anchedepositando “note di udienza”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o erronea efalsa applicazione dell’art. 13, comma 2, dl n. 201/2011, in relazioneall’art. 360, primo comma n.3, c.p.c., assumendo che il giudice di appelloabbia erroneamente ritenuto che, al fine dell’esenzione IMU perl’abitazione principale, fosse sufficiente la sola dimora abituale delcontribuente, in assenza del requisito della residenza anagrafica.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

In diritto occorre evidenziare che, ai sensi del 2° comma dell'art. 13del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 "L' impostamunicipale propria ha per presupposto il possesso di immobili" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; “L'impostamunicipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale edelle pertinenze della stessa (…)”; “Per abitazione principale si intendel'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente".1.3.

In particolare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.209 del 2022 -che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- è oramai acclaratoche, in tema di esenzione IMU, la nozione di abitazione principale nonimponga più la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, ragion per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove questi dimori abitualmente e risieda anagraficamente,Numero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026anche se il proprio coniuge abbia la residenza anagrafica in diversoComune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).1.4.

Invero il diritto del contribuente all'esenzione IMU per l'abitazioneprincipale, come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tante vediCass.10973/2025) richiede, in ogni caso, il concorso imprescindibile deirequisiti, in capo al possessore, della residenza anagrafica e della dimoraabituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata.1.5.

In tal modo, il legislatore ha inteso collegare i benefici dell’abitazioneprincipale e delle sue pertinenze al possessore e, in secondo luogo, havoluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale,individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizionipreviste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alleproblematiche applicative che sulla questione avevano interessato l’ICI (intermini: Cass. n. 4530/2024; Cass. n. 1199/2022; Cass. n. 893/2022;Cass. n. 17408/2021).1.6.

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, emerge chiaramente chela sentenza impugnata non abbia fatto buon governo della disciplina diesenzione IMU per l’abitazione principale, avendo riconosciuto il dirittoall’esenzione in relazione ad un’unità abitativa in cui il possessore dimoraabitualmente, prescindendo dal necessario e concorrente requisito dellaresidenza anagrafica, considerato che quest’ultima, come ritenuto dallostesso giudice di 2° grado, risulta fissata in un’unità abitativa diversarispetto a quella per la quale il contribuente invoca l’esenzione.

In talmodo, il giudice di appello ha, quindi, violato la disciplina in tema diesenzione IMU per abitazione principale che, invece, impone il concorsoimprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile peril quale essa è stata invocata.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e/oerronea e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza de qua è,Numero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026oltremodo, errata lì dove, rigettando l’appello del Comune di Napoli, haritenuto che, relativamente ai cespiti di via [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 29 B, sez. Avv., foglio 13, numero 427, sub 23 e in [OSCURATO:PERSONA] aCorso Europa n. 29 B, sezione Avv., foglio 13, numero 427, sub 25, ilcontribuente avesse dimostrato il proprio difetto di legittimazione passiva,senza tener conto, in violazione dell’art.115 citato, delle risultanzedocumentali (denuncia di variazione ICI per l’anno 1995 e nota ditrascrizione registro particolare n.14731) depositate dall’Ente che, invece,ne provavano la titolarità dapprima in capo al suo genitore [OSCURATO:PERSONA], epoi, di seguito, in capo al contribuente stesso.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).2.3.

Oltre a ciò, questa Corte (Cass.12971/2022) ha affermato che, intema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art.115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè,sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti algiudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazioneNumero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nellavalutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità -che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specificainformazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), acondizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettarel'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisionediversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assolutacertezza.”.2.4.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, attraverso il motivo, inesame, si duole dell’apprezzamento di merito operato dal giudice diappello nello scegliere gli elementi istruttori su cui fondare il proprioconvincimento in ordine alla ritenuta assenza della proprietà in capo alcontribuente degli altri immobili oggetto dell’accertamento, in particolare,di essersi avvalso della documentazione catastale prodotta dalcontribuente che, in tesi del Comune di Napoli, sarebbe stata superata daquella versata in atti dall’ente.

Il che si traduce nell’inammissibiletentativo di rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, senza, tra l’altro, assolvere all’onere, in relazione alladenunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenutiinformativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione algiudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, nongià in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza.3.

In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, condichiarazione di inammissibilità del secondo e, pertanto, la sentenzaNumero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va, quindi,rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado diCampania n. 90/2024 depositata il 04/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’avviso inrettifica relativamente all’imposta IMU per l’anno 2019 notificato alcontribuente [OSCURATO:PERSONA] per molteplici immobili siti nel Comune diNapoli.2. Il contribuente impugnava tale avviso innanzi al giudice tributario diprimo grado assumendo l’illegittimità in relazione sia all’erratoclassamento dell’immobile sito in Napoli alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29/B eNumero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026identificato al catasto alla Sez. AVV, Foglio 13, numero 427, sub 61, chenon teneva conto di una sentenza passata in giudicato sul punto, sia addel box, in catasto al sub 62, di cui assumeva la natura pertinenzialerispetto al predetto immobile da considerarsi abitazione principale ai finidell’agevolazione di legge, sia per difetto del titolo di proprietà rispetto adaltri immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n. 29 B, sez. Avv.,foglio 13, numero 427, sub 23 e in [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] n.29 B, sezione Avv., foglio 13, numero 427, sub 25;3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dopo aver dato attoche lo stesso Comune di Napoli aveva provveduto a correggere la renditacatastale in conformità a tale sentenza, accoglieva il ricorso ritenendo cheil box fosse da considerarsi pertinenza e che degli altri due immobili nonfosse stata offerta la prova della titolarità in capo al contribuente.4. Avverso siffatta pronuncia insorgeva il Comune di Napoli innanzi allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado che assumeva l’erroneità dellasentenza di primo grado per aver erroneamente considerato che il cespitesub 61 e quello sub 62, fossero rispettivamente, ai fini del relativo regimedi esenzione, abitazione principale e pertinenza della stessa, nonostante ilcontribuente non avesse la residenza anagrafica nel primo; inoltre peraver ritenuto che gli altri beni non fossero di proprietà del contribuente,nonostante questi non avesse provato un tanto.5. Il giudice di secondo grado rigettava l’appello, considerando chenonostante il contribuente avesse la propria residenza anagraficanell’int.12 dell’immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n.29 B questi aveva datoampia propria della connessione e del possesso effettivo dell’int.4 delmedesimo immobile; quanto agli altri immobili, riteneva che ilcontribuente avesse provato di non essere intestatario dei locali e che taleprova non era stata superata dall’amministrazione comunale.6. Il Comune di Napoli ha impugnato la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi a due motivi.Numero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/20267. Il contribuente ha depositato controricorso.8. È stata depositata proposta di definizione accelerata, a fronte dellaquale parte ricorrente ha formulato istanza di decisione, anchedepositando “note di udienza”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o erronea efalsa applicazione dell’art. 13, comma 2, dl n. 201/2011, in relazioneall’art. 360, primo comma n.3, c.p.c., assumendo che il giudice di appelloabbia erroneamente ritenuto che, al fine dell’esenzione IMU perl’abitazione principale, fosse sufficiente la sola dimora abituale delcontribuente, in assenza del requisito della residenza anagrafica.1.1. Il motivo è fondato.1.2. In diritto occorre evidenziare che, ai sensi del 2° comma dell'art. 13del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 "L' impostamunicipale propria ha per presupposto il possesso di immobili" di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; “L'impostamunicipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale edelle pertinenze della stessa (…)”; “Per abitazione principale si intendel'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente".1.3. In particolare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.209 del 2022 -che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quartoperiodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 1,comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- è oramai acclaratoche, in tema di esenzione IMU, la nozione di abitazione principale nonimponga più la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleofamiliare del possessore, ragion per cui il beneficio spetta al possessoredell'immobile ove questi dimori abitualmente e risieda anagraficamente,Numero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026anche se il proprio coniuge abbia la residenza anagrafica in diversoComune (Cass., 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32339).1.4. Invero il diritto del contribuente all'esenzione IMU per l'abitazioneprincipale, come costantemente ribadito da questa Corte (fra le tante vediCass.10973/2025) richiede, in ogni caso, il concorso imprescindibile deirequisiti, in capo al possessore, della residenza anagrafica e della dimoraabituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata.1.5. In tal modo, il legislatore ha inteso collegare i benefici dell’abitazioneprincipale e delle sue pertinenze al possessore e, in secondo luogo, havoluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale,individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizionipreviste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alleproblematiche applicative che sulla questione avevano interessato l’ICI (intermini: Cass. n. 4530/2024; Cass. n. 1199/2022; Cass. n. 893/2022;Cass. n. 17408/2021).1.6. Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, emerge chiaramente chela sentenza impugnata non abbia fatto buon governo della disciplina diesenzione IMU per l’abitazione principale, avendo riconosciuto il dirittoall’esenzione in relazione ad un’unità abitativa in cui il possessore dimoraabitualmente, prescindendo dal necessario e concorrente requisito dellaresidenza anagrafica, considerato che quest’ultima, come ritenuto dallostesso giudice di 2° grado, risulta fissata in un’unità abitativa diversarispetto a quella per la quale il contribuente invoca l’esenzione. In talmodo, il giudice di appello ha, quindi, violato la disciplina in tema diesenzione IMU per abitazione principale che, invece, impone il concorsoimprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile peril quale essa è stata invocata.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e/oerronea e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza de qua è,Numero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026oltremodo, errata lì dove, rigettando l’appello del Comune di Napoli, haritenuto che, relativamente ai cespiti di via [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. 29 B, sez. Avv., foglio 13, numero 427, sub 23 e in [OSCURATO:PERSONA] aCorso Europa n. 29 B, sezione Avv., foglio 13, numero 427, sub 25, ilcontribuente avesse dimostrato il proprio difetto di legittimazione passiva,senza tener conto, in violazione dell’art.115 citato, delle risultanzedocumentali (denuncia di variazione ICI per l’anno 1995 e nota ditrascrizione registro particolare n.14731) depositate dall’Ente che, invece,ne provavano la titolarità dapprima in capo al suo genitore [OSCURATO:PERSONA], epoi, di seguito, in capo al contribuente stesso.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).2.3. Oltre a ciò, questa Corte (Cass.12971/2022) ha affermato che, intema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art.115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè,sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti algiudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazioneNumero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nellavalutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità -che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specificainformazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), acondizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettarel'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisionediversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assolutacertezza.”.2.4. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, attraverso il motivo, inesame, si duole dell’apprezzamento di merito operato dal giudice diappello nello scegliere gli elementi istruttori su cui fondare il proprioconvincimento in ordine alla ritenuta assenza della proprietà in capo alcontribuente degli altri immobili oggetto dell’accertamento, in particolare,di essersi avvalso della documentazione catastale prodotta dalcontribuente che, in tesi del Comune di Napoli, sarebbe stata superata daquella versata in atti dall’ente. Il che si traduce nell’inammissibiletentativo di rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, senza, tra l’altro, assolvere all’onere, in relazione alladenunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., di prospettare l'assolutaimpossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenutiinformativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione algiudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, nongià in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza.3. In definitiva, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, condichiarazione di inammissibilità del secondo e, pertanto, la sentenzaNumero registro generale 15466/2024Numero sezionale 1356/2026Numero di raccolta generale 12221/2026Data pubblicazione 01/05/2026impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va, quindi,rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, indiversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/2/2026Il Presidente