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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21182/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, censurando la legittimazione dello store manager dell'esercizio commerciale a proporre querela, è manifestamente infondato in quanto tale figura "manageriale", corrispondendo a quella del responsabile dell'esercizio commerciale, rientra tra le persone offese del delitto di furto.

Il bene giuridico protetto, infatti, è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso.

In particolare, il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini" ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo "ius possessionis", di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, Vignoli, Rv. 253888 - 01);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità, censurando la legittimazione dello store manager dell'esercizio commerciale a proporre querela, è manifestamente infondato in quanto tale figura "manageriale", corrispondendo a quella del responsabile dell'esercizio commerciale, rientra tra le persone offese del delitto di furto. Il bene giuridico protetto, infatti, è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso. In particolare, il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini" ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo "ius possessionis", di guisa che il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, Vignoli, Rv. 253888 - 01); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 21182/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris