Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09002/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28214/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentant e pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore, rappresentat i e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 945 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 luglio2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pronunciando a seguito di rinvio disposto da questa Corte con la ordinanza 30 marzo 2018, n. 7891 ed in conseguenza di riassunzione della controversia ad istanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate, la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’opposizione alla esecuzione dispiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso una cartella di pagamento (per un importo complessivo di oltre tre milioni di euro) emessa per il recupero di un contributo pubblico dapprima erogato alla società e poi revocato dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte salernitana, disatteso il motivo relativo all’omessa notificazione di un atto prodromico alla cartella esattoriale e ritenuta la legittimazione dell’ente erogatore del contributo a procedere nelle forme della riscossione a mezzo ruolo, ha dichiarato l’insussistenza del credito azionato, in conseguenza della dichiarata illegittimità del decreto ministeriale di revoca del contributo. compensandotra le parti le spese dell’intero giudizio; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]), l’Agenziadelle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione delle norme in tema di disciplina delle spese processuali e per anomalia motivazionale, censura la disposta compensazione delle spese dei quattro gradi di giudizio; r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume il ricorrente, in sintesi, l’infondatezza dei « giusti motivi » esposti nella gravata pronuncia, in ragione dell’integrale accoglimento della opposizione e dell’insussistenza di profili di complessità della vicenda, denunciando altresì l’inconsistenza della trama argomentativa svolta dal giudice territoriale, concretante mere formule di stile; la doglianza va disattesa; a suffragio della praticata deroga al principio della soccombenza, la sentenza qui impugnata, premessa l’applicabilità ratione temporis dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 (per essere la lite pendente dall’anno 2003), ha giustificato la compensazione per «la complessità della vicenda in uno all’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione ed alla condotta processuale dell’attore in riassunzione che ha genericamente curato la propria difesa»; detta pronuncia, pur con le emende e le precisazioni di cui in appresso, merita conferma; va innanzitutto chiarito che alla fattispecie trova applicazione, diversamente da quanto affermato dal giudice territoriale, l’originario disposto dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (che così recitava: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 263 del 2005, queste ultime (consistenti nella previsione della esplicita indicazione dei giusti motivi nella motivazione) operando soltanto per i giudizi promossi a far data dal 1° marzo 2006; ciò posto, per indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata(così Cass., Sez.

U, 30/07/2008, n. 20598; conf., ex multis, Cass. 31/07/2009, n. 17868; Cass. 04/02/2015, n. 1997); in siffatto ordito normativo, la statuizione di compensazione delle spese -riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito –può essere censurata con ricorso per cassazione se le spese siano poste (anche soltanto parzialmente) a carico della parte totalmente vittoriosa oppure quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale(oltre agli arresti sopra citati, cfr., specificamente, Cass. 02/12/2010, n. 24531; Cass. 17/05/2012, n. 7763); così tracciato il perimetro della valutazione consentita a questa Corte, la impugnata statuizione di compensazione delle spese è conforme a diritto e resiste alle sollevate critiche, quantunque meritevole di opportuna correzione della motivazione: dalla trama argomentativa sviluppata dal giudice di merito, innanzi trascritta, devono essere espunti l’illogico riferimento alla blanda cura dell’attività difensiva connotante la condotta processuale dell’attore in riassunzione (tale essendo invero la parte oppostasoccombente , non quella opponente vittoriosa ) e l’evocata « complessità della vicenda » , formula generica, anodina e meramente apparente, ove non corredata da più pregnanti specificazioni; è invece corretta l’argomentazione –che principalmente sorregge il dictum - concernente « l’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione», gli altri risultando disattesi; secondo la configurazione oramai costantemente invalsa nella giurisprudenza di legittimità, l’opposizione all’esecuzione è giudizio a natura eterodeterminata, nel quale cioè ciascuno dei motivi dedotti r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integra un distinto ed autonom o fatt o costitutiv o dell’ine sistenza del contestato diritto a procedere, sicché il mutamento di uno di essi configura introduzione di domanda nuova inammissibile (di recente, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in parte motiva, esaustivamente, Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441); sulla base di questa premessa, l’accoglimento di uno dei motivi di opposizione e il rigetto di altri, traducendosi in un contrapposto esito di differenti ed autonome domande di tutela proposte dall’opponente, ben può giustificare ragione per la compensazione delle spese, ravvisandosi reciproca soccombenza delle parti in lite; sotto tale profilo, dunque, la motivazione qui contestata non appare né illogica né contraddittoria; disatteso il primo motivo di ricorso, resta assorbito lo scrutinio del secondo, con cui è stata richiesta a questa Corte, quale corollario dell’anelata cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la determinazione dell’entità delle spese afferenti aivari gradi di giudizio; il ricorso è rigettato; il tenore della decisione qui adottata, con la parziale correzione della motivazione della pronuncia impugnata, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m.

Rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28214/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentant e pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivilegali rappresentant i pro tempore, rappresentat i e difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – Avverso l a sentenza n. 945 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 luglio2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pronunciando a seguito di rinvio disposto da questa Corte con la ordinanza 30 marzo 2018, n. 7891 ed in conseguenza di riassunzione della controversia ad istanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate, la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’opposizione alla esecuzione dispiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso una cartella di pagamento (per un importo complessivo di oltre tre milioni di euro) emessa per il recupero di un contributo pubblico dapprima erogato alla società e poi revocato dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA]; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte salernitana, disatteso il motivo relativo all’omessa notificazione di un atto prodromico alla cartella esattoriale e ritenuta la legittimazione dell’ente erogatore del contributo a procedere nelle forme della riscossione a mezzo ruolo, ha dichiarato l’insussistenza del credito azionato, in conseguenza della dichiarata illegittimità del decreto ministeriale di revoca del contributo. compensandotra le parti le spese dell’intero giudizio; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]), l’Agenziadelle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo, per violazione delle norme in tema di disciplina delle spese processuali e per anomalia motivazionale, censura la disposta compensazione delle spese dei quattro gradi di giudizio; r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] assume il ricorrente, in sintesi, l’infondatezza dei « giusti motivi » esposti nella gravata pronuncia, in ragione dell’integrale accoglimento della opposizione e dell’insussistenza di profili di complessità della vicenda, denunciando altresì l’inconsistenza della trama argomentativa svolta dal giudice territoriale, concretante mere formule di stile; la doglianza va disattesa; a suffragio della praticata deroga al principio della soccombenza, la sentenza qui impugnata, premessa l’applicabilità ratione temporis dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella versione introdotta dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 (per essere la lite pendente dall’anno 2003), ha giustificato la compensazione per «la complessità della vicenda in uno all’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione ed alla condotta processuale dell’attore in riassunzione che ha genericamente curato la propria difesa»; detta pronuncia, pur con le emende e le precisazioni di cui in appresso, merita conferma; va innanzitutto chiarito che alla fattispecie trova applicazione, diversamente da quanto affermato dal giudice territoriale, l’originario disposto dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (che così recitava: «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»), nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 263 del 2005, queste ultime (consistenti nella previsione della esplicita indicazione dei giusti motivi nella motivazione) operando soltanto per i giudizi promossi a far data dal 1° marzo 2006; ciò posto, per indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005, deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata(così Cass., Sez. U, 30/07/2008, n. 20598; conf., ex multis, Cass. 31/07/2009, n. 17868; Cass. 04/02/2015, n. 1997); in siffatto ordito normativo, la statuizione di compensazione delle spese -riservata al prudente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice di merito –può essere censurata con ricorso per cassazione se le spese siano poste (anche soltanto parzialmente) a carico della parte totalmente vittoriosa oppure quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale(oltre agli arresti sopra citati, cfr., specificamente, Cass. 02/12/2010, n. 24531; Cass. 17/05/2012, n. 7763); così tracciato il perimetro della valutazione consentita a questa Corte, la impugnata statuizione di compensazione delle spese è conforme a diritto e resiste alle sollevate critiche, quantunque meritevole di opportuna correzione della motivazione: dalla trama argomentativa sviluppata dal giudice di merito, innanzi trascritta, devono essere espunti l’illogico riferimento alla blanda cura dell’attività difensiva connotante la condotta processuale dell’attore in riassunzione (tale essendo invero la parte oppostasoccombente , non quella opponente vittoriosa ) e l’evocata « complessità della vicenda » , formula generica, anodina e meramente apparente, ove non corredata da più pregnanti specificazioni; è invece corretta l’argomentazione –che principalmente sorregge il dictum - concernente « l’accoglimento soltanto di uno dei motivi di opposizione», gli altri risultando disattesi; secondo la configurazione oramai costantemente invalsa nella giurisprudenza di legittimità, l’opposizione all’esecuzione è giudizio a natura eterodeterminata, nel quale cioè ciascuno dei motivi dedotti r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integra un distinto ed autonom o fatt o costitutiv o dell’ine sistenza del contestato diritto a procedere, sicché il mutamento di uno di essi configura introduzione di domanda nuova inammissibile (di recente, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/04/2022, n. 11237; in parte motiva, esaustivamente, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478; Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 28/06/2019, n. 17441); sulla base di questa premessa, l’accoglimento di uno dei motivi di opposizione e il rigetto di altri, traducendosi in un contrapposto esito di differenti ed autonome domande di tutela proposte dall’opponente, ben può giustificare ragione per la compensazione delle spese, ravvisandosi reciproca soccombenza delle parti in lite; sotto tale profilo, dunque, la motivazione qui contestata non appare né illogica né contraddittoria; disatteso il primo motivo di ricorso, resta assorbito lo scrutinio del secondo, con cui è stata richiesta a questa Corte, quale corollario dell’anelata cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, la determinazione dell’entità delle spese afferenti aivari gradi di giudizio; il ricorso è rigettato; il tenore della decisione qui adottata, con la parziale correzione della motivazione della pronuncia impugnata, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; r.g. n. 28214/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto p
Sentenza Cassazione n. 09002/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris