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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 1972

Cassazione n. 25999/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1972 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 giugno 2020 il Tribunale di Potenza, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione e 2.000 euro di multa, oltre statuizioni accessorie, per ricettazione e detenzione di arma clandestina avvenuti il 25 febbraio 2020 (la detenzione) ed in data anteriore e prossima ad essa (la ricettazione).

Con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado. i

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e della mancanza di motivazione, che la Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta della difesa di applicazione della continuazione esterna tra i reati oggetto di questo giudizio ed i reati oggetto della precedente sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1336/18.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Nella sentenza del 30 giugno 2020 il Tribunale di Potenza ha escluso espressamente la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli, sempre relativi a violazione di legge armi, della sentenza n. 1336/18, in quanto gli stessi sarebbero separati da un lasso temporale molto lungo (i primi avvenuti nel 2006, i secondi contestati come avvenuti nel 2020), e che una tale distanza temporale sarebbe incompatibile con l'unicità del disegno criminoso.

Con il primo motivo di appello, depositato ìl 27 luglio 2020, intitolato "il reato di cui al capo b) della rubrica e la sentenza irrevocabile n. 1336/18 emessa dalla Corte d'appello di Salerno il 20 luglio 2018", la difesa del ricorrente deduce che il giudice di primo grado non ha ritenuto credibile la versione dell'imputato sulla collocabilità della detenzione della arma oggetto del nuovo giudizio al 2006, che l'imputato in udienza di convalida ha riferito che la pistola faceva parte delle armi già sottoposte a sequestro nel corso del precedente procedimento penale, che la stessa non sarebbe stata scoperta in quell'occasione tanto che lo stesso imputato ne aveva perso memoria, che il giudice di primo grado ha ritenuto che la detenzione si sia prolungata fino al momento della perquisizione avvenuta a febbraio 2020, ma che al giudice sfugge che l'imputato è stato ristretto in carcere "per diversi anni" fino al 2019, talchè in quel periodo non può proprio aver detenuto alcuna arma; e che comunque, anche a prescindere dalla estinzione per prescrizione, risulterebbero sussistenti le condizioni per considerare i fatti oggetto del procedimento come in continuazione con quelli già giudicati nel precedente procedimento.

Un motivo di appello di questo tipo - intitolato in modo del tutto anodino, e che la Corte d'appello ha ritenuto correttamente finalizzato a chiedere la prescrizione del reato di detenzione perché risalente al 2006 - è del tutto inidoneo à ad incardinare il rapporto processuale di secondo grado anche con riferimento al rigetto della istanza di continuazione.

Per il modo in cui è formulato il motivo di appello sulla continuazione (si risolve in definitiva nella frase "anche a prescindere dalla estinzione per prescrizione, risulterebbero sussistenti le condizioni per considerare i fatti oggetto del procedimento come in continuazione con quelli già giudicati nel precedente procedimento"), talemolivA manca del requisito della specificità estrinseca che deve caratterizzare i motivi di appello (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che esso non è conferente con quanto scritto dal giudice di primo grado, il cui ragionamento non prova in alcun modo ad aggredire.

Essendo inammissibile il motivo di appello, in quanto inidoneo ad incardinare il rapporto processuale di secondo grado su tale punto, deve ritenersi inammissibile anche il motivo per cassazione che censura la mancata decisione del giudice di appello, posto che l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. dispone che "il ricorso è inammissibile se è proposto (...) fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con ì motivi di appello".

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1972 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 giugno 2020 il Tribunale di Potenza, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni di reclusione e 2.000 euro di multa, oltre statuizioni accessorie, per ricettazione e detenzione di arma clandestina avvenuti il 25 febbraio 2020 (la detenzione) ed in data anteriore e prossima ad essa (la ricettazione). Con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado. i 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e della mancanza di motivazione, che la Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta della difesa di applicazione della continuazione esterna tra i reati oggetto di questo giudizio ed i reati oggetto della precedente sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1336/18. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza del 30 giugno 2020 il Tribunale di Potenza ha escluso espressamente la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e quelli, sempre relativi a violazione di legge armi, della sentenza n. 1336/18, in quanto gli stessi sarebbero separati da un lasso temporale molto lungo (i primi avvenuti nel 2006, i secondi contestati come avvenuti nel 2020), e che una tale distanza temporale sarebbe incompatibile con l'unicità del disegno criminoso. Con il primo motivo di appello, depositato ìl 27 luglio 2020, intitolato "il reato di cui al capo b) della rubrica e la sentenza irrevocabile n. 1336/18 emessa dalla Corte d'appello di Salerno il 20 luglio 2018", la difesa del ricorrente deduce che il giudice di primo grado non ha ritenuto credibile la versione dell'imputato sulla collocabilità della detenzione della arma oggetto del nuovo giudizio al 2006, che l'imputato in udienza di convalida ha riferito che la pistola faceva parte delle armi già sottoposte a sequestro nel corso del precedente procedimento penale, che la stessa non sarebbe stata scoperta in quell'occasione tanto che lo stesso imputato ne aveva perso memoria, che il giudice di primo grado ha ritenuto che la detenzione si sia prolungata fino al momento della perquisizione avvenuta a febbraio 2020, ma che al giudice sfugge che l'imputato è stato ristretto in carcere "per diversi anni" fino al 2019, talchè in quel periodo non può proprio aver detenuto alcuna arma; e che comunque, anche a prescindere dalla estinzione per prescrizione, risulterebbero sussistenti le condizioni per considerare i fatti oggetto del procedimento come in continuazione con quelli già giudicati nel precedente procedimento. Un motivo di appello di questo tipo - intitolato in modo del tutto anodino, e che la Corte d'appello ha ritenuto correttamente finalizzato a chiedere la prescrizione del reato di detenzione perché risalente al 2006 - è del tutto inidoneo à ad incardinare il rapporto processuale di secondo grado anche con riferimento al rigetto della istanza di continuazione. Per il modo in cui è formulato il motivo di appello sulla continuazione (si risolve in definitiva nella frase "anche a prescindere dalla estinzione per prescrizione, risulterebbero sussistenti le condizioni per considerare i fatti oggetto del procedimento come in continuazione con quelli già giudicati nel precedente procedimento"), talemolivA manca del requisito della specificità estrinseca che deve caratterizzare i motivi di appello (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che esso non è conferente con quanto scritto dal giudice di primo grado, il cui ragionamento non prova in alcun modo ad aggredire. Essendo inammissibile il motivo di appello, in quanto inidoneo ad incardinare il rapporto processuale di secondo grado su tale punto, deve ritenersi inammissibile anche il motivo per cassazione che censura la mancata decisione del giudice di appello, posto che l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. dispone che "il ricorso è inammissibile se è proposto (...) fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con ì motivi di appello". 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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