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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26595/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15880/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] e Associati; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 4486/33/2015, depositata il 12 maggio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza n. 4486/33/2015, depositata il 12 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARSU dovuta dal contribuente per l'anno 2012. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l'atto di appello era stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, così come consentito dalla disciplina di rito, notifica, questa, eseguita con diretta spedizione del plico e rispetto alla quale trovavano applicazione, - piuttosto che le disposizioni della

I. n. 890 del 1982, - quelle poste dal regolamento postale, così che nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale non era necessario indicare, a pena di nullità, la qualità del consegnatario dell'atto rinvenuto nel domicilio del destinatario, «salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.»;- andava, del pari, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla dedotta genericità dei motivi di impugnazione, «in quanto il richiamo nel ricorso introduttivo alle proprie argomentazioni, già prospettate ai primi giudici e da questi disattesi, è servito al Comune appellante, soltanto, come base del ragionamento critico ai motivi posti a fondamento della decisione dei giudici di primo grado.», - la cartella esattoriale, poi, era stata emessa nel rispetto della disciplina del tributo (d.lgs. n. 507 del 1992, artt. 70 ss.), posto che l'iscrizione a ruolo, seguita dalla notifica della cartella esattoriale, aveva riguardato, relativamente all'anno 2012, «la superficie tassabile dichiarata dallo stesso contribuente, come rilevabile dalla copia della comunicazione ai fini Tarsu, prodotta dal Comune, datata 15.11.2011 prot. n.0039001, relativa all'occupazione dell'immobile in oggetto, per uso professionale, pari a mq 86 a partire del 2005.».

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, ed ha depositato memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito in giudizio, al fine di partecipare alla discussione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Va premesso che parte ricorrente, in ciascuno dei sette motivi di ricorso proposti, articola (anche), ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omessa (o carente) e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo (o punto decisivo) della controversia, denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo.

Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 53, 62, c. 2, all'art. 382, c. 3, cod. proc. civ., ed all'art. 2909 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, - in ragione della inesistenza della notifica del gravame, siccome eseguito a mezzo del servizio postale e dietro impiego di busta chiusa (art. 16, c. 3, cit.), - il giudice del gravame, così come ritualmente eccepito in controdeduzioni, avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello ed il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, esclusa ogni sanatoria in ragione della costituzione in giudizio di controparte in data successiva alla scadenza del termine utile per l'impugnazione della sentenza. 1.2 - Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, all'art. 112 cod. proc. civ., ed all'art. 2909 cod. civ., sull'assunto che la spedizione postale, in busta chiusa, risultava inviata «al sig. [OSCURATO:PERSONA] ...» piuttosto che a «avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di se stesso», con conseguente nullità della notifica e passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, esclusa ogni sanatoria in ragione della costituzione in giudizio di controparte in data successiva alla scadenza del termine utile per l'impugnazione della sentenza. 1.3 - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, al d.p.r. n. 655 del 1982, all'art. 112 cod. proc. civ., agli artt. 2727 ss., e 2909 cod. civ., deducendo il ricorrente che la notifica dell'atto di appello era stata eseguita con consegna di copia dell'atto a persona (anziana e) non convivente, così come reso esplicito: a) - dalla destinazione dell'immobile uggelLo di tassazione a studio professionale, ove, dunque, l'anziana madre di esso esponente non poteva risultare convivente, anche sulla base di argomento presuntivo; b) - dal prodotto certificato di stato di famiglia, dal quale non risultava presente detto genitore; c) - dalla prodotta sentenza (n. 73/12/12) dalla quale risultava che i genitori di esso esponente occupavano autonoma porzione immobiliare, quale casa coniugale. 1.4 - Col quarto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e degli artt. 342 ss. cod. proc. civ., sull'assunto che, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, i motivi di impugnazione risultavano aspecifici in quanto non contenevano «alcun rilievo in ordine all'applicazione della norma dell'art. 72 D.Legs.507/1993 che consente di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza avviso di accertamento ....in assenza di contestazioni presenti nella fattispecie, in ordine alla destinazione -abitazione e studio dell'immobile ...». 1.5 - Col quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, al d.p.r. n. 158 del 1999, art. 4, ed alla delibera n. 105 del 5 aprile 2004, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, l'Ente locale non avrebbe potuto procedere alla diretta iscrizione a ruolo della Tarsu in relazione a presupposti impositivi incerti e contestati, così che «L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazione esplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati in dichiarazione».

Soggiunge, quindi, il ricorrente che nella stessa comunicazione (del 15.11.2011 prot. n. 39001) posta a fondamento della gravata sentenza, così come in successivo atto di diffida (prot. n. 39002), era stata comunicata all'Ente locale la propria effettiva residenza familiare con riferimento allo stesso indirizzo, e numero civico, dello studio professionale. 1.6 - Il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e della

I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 340, assumendo il ricorrente che: a) - nella fattispecie era stata omessa la comunicazione prescritta dall'art. 1, c. 340, cit., con riferimento alla variazione della superficie utile ai fini della determinazione della TARSU, così che l'Ente locale non avrebbe potuto liquidare il tributo dietro sua iscrizione a ruolo; b) - la tariffa da applicare, ad ogni modo, avrebbe dovuto tener conto della destinazione dell'unità immobiliare a residenza, ed abitazione, del nucleo familiare (quale utenza domestica); c) - nemmeno ricorrevano i presupposti del trattamento sanzionatorio applicato, atteso che la cennata modifica della superficie di riferimento del tributo era conseguita da una pronuncia giudiziale (la n. 73/2012) a fronte dell'originaria prospettazione degli avvisi di accertamento impugnati (che avevano riguardo ad una superficie di mq. 243,00). 1.7 - Col settimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, ed all'art.2948 cod. civ. sull'assunto che, - venendo in considerazione un'unità immobiliare la cui proprietà ascendeva ad atto di donazione del 30 giugno 2003, il dies a quo del termine di decadenza (quinquennale), ai sensi della

I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, andava stabilito al 20 gennaio 2004 (quale termine di presentazione della denuncia di occupazione, ex d.lgs. n. 507, cit., art. 70, c. 1), con conseguente maturazione alla scadenza del quinquennio successivo (al 31 dicembre 2009 ovvero al 31 dicembre 2010).2. - In via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v.

Cass. Sez.

U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195).

3. - Va, quindi, rilevato che tutti i profili di denuncia che, come anticipato, sono stati svolti sulla base dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., risultano inammissibili in quanto, - così come reso esplicito dal sopra ripercorso articolato delle censure, e trovando applicazione, nella fattispecie (a fronte di sentenza pubblicata in data 12 maggio 2015), la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.ad opera del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, c. 1, lett. b), conv. in I. n. 134 del 2012, - la parte non individua il fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale, oggetto di qualificazione in iure, il cui accertamento risulti specificamente rilevante ai fini della definizione del giudizio (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), -il cui esame sia stato omesso, - fatto la cui identificazione, in buona sostanza, viene devoluta alla Corte, - e risolve le sue doglianze in un affastellato di deduzioni, ed argomentazioni, volte a censurare, nella sostanza, l'erronea interpretazione di dati normativi ovvero l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa.

4. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di ogni fondamento, atteso che, - non avendo la stessa parte, odierna ricorrente, contestato il contenuto della busta impiegata per la diretta spedizione dell'atto di appello a mezzo del servizio postale, né la sua riferibilità soggettiva, - la Corte ha ripetutamente rimarcato che la spedizione del ricorso, o dell'atto d'appello, a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta (d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, c. 3, 20, c. 1, e 53, c. 2), costituisce una mera irregolarità (v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2020, n. 3234; Cass., 5 ottobre 2016, n. 19864; Cass., 4 luglio 2014, n. 15309; Cass., 12 giugno 2009, n. 13666).

5. - Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.

Difatti la parte, - che non contesta, come anticipato, il contenuto della busta utilizzata per la spedizione postale nè deduce che il luogo dell'eseguita notifica sia stato diverso da quello oggetto di elezione di domicilio, - non considera che, proprio in ragione della difesa assunta in proprio, non si è realizzata, nella fattispecie, alcuna scissione soggettiva tra difensore e parte sostanziale del giudizio, così che l'omessa indicazione del titolo («avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di se stesso») non comporta alcuna ricaduta processuale in ordine all'individuazione del (giusto) destinatario dell'atto in notifica.

Peraltro, va rimarcato, la stessa pronuncia di legittimità evocata dal ricorrente (Cass., 6 febbraio 2014, n. 2707), - che è espressiva di un più ampio, e consolidato, orientamento interpretativo (v.

Cass., 7 febbraio 2019, n. 3666; Cass., 3 maggio 2018, n. 10500; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156), - enuncia il principio di diritto secondo il quale la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2.

6. - Il terzo motivo è inammissibile. 6.1 - Con riferimento alla notifica diretta degli atti processuali, eseguita a mezzo del servizio postale, come ben rilevato dal giudice del gravame, la Corte ha avuto modo di ripetutamente statuire che le indicazioni che debbono risultare, in tal caso, dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale, ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (v.

Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno 2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723).

E si è, quindi, rimarcato che nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente quanto per il tramite dell'ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento, - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica, - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556).Il ricorrente, - che censura, con argomenti probatori indiziari, un rapporto di convivenza che (in tesi) risulterebbe insussistente, - non dà, quindi, conto degli effettivi contenuti dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, - avviso del quale, dunque, non si contesta la produzione in giudizio, - né della impugnazione, con querela di falso, delle relative emergenze.

7. - L'infondatezza del quarto motivo di ricorso, come ben evidenzia lo stesso P.G., consegue dall'esame della stessa trascrizione del gravame, quale operata in ricorso, ed alla cui stregua, - atteso il contenuto decisorio della sentenza impugnata che, ai fini della liquidazione del tributo, aveva ritenuto necessaria la previa emissione di un avviso di accertamento, - inequivocamente emerge, - con la riproposizione delle altre ragioni di fondatezza della pretesa impositiva, - la specifica censura al decisum oggetto di impugnazione.

8. - Il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, e che pur prospettano profili di inammissibilità, - sono anch'essi destituiti di fondamento. 8.1 - Il giudice del gravame, come anticipato, ha rilevato la legittimità della cartella esattoriale, in relazione alla disciplina sostanziale del tributo (d.lgs. n. 507 del 1992, artt. 70 ss.), e la stessa tempestività dell'iscrizione a ruolo, seguita dalla notifica, tenuto conto della comunicazione rimessa dal contribuente (il 15.11.2011 prot. n.0039001) con riferimento all'occupazione di un'unità immobiliare, dell'estensione di mq. 86, destinata a studio professionale.

Il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, dispone, quindi, che «L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.».

Come, poi, statuito dalla Corte, detta disposizione attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass., 23 maggio 2019, n. 14043; Cass., 28 settembre 2016, n. 19120; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22248). 8.2 — In disparte, ora, la singolarità della tesi prospettata nel quinto motivo di ricorso, - ed alla cui stregua la contestazione (successiva) della cartella esattoriale, da parte del contribuente, imporrebbe la (conseguente) emissione di un avviso di accertamento, - correttamente il giudice del gravame ha attribuito alla comunicazione resa dalla parte, - che aveva riguardo (anche) ad un pregresso contenzioso, ancora in atto tra le parti, - la natura di denuncia dell'occupazione dell'unità immobiliare oggetto di tassazione, dalla stessa difatti emergendo la (per vero inequivoca) richiesta di «calcolare, senza alcuna sanzione, la TARSU per gli anni 2005 e 2006 relativa alla superficie di mq. 86 occupata come studio professionale».

Laddove nella rilevata inammissibilità del profilo di censura, articolato ex art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., ricadono le deduzioni, ed argomentazioni, svolte (anche nel quinto e nel sesto motivo) con riferimento ad una (per vero non meglio identificata) destinazione d'uso (abitativo) della stessa unità immobiliare utilizzata a studio professionale. 8.3 - In ordine al sesto motivo del tutto inconcludente rimane, innanzitutto, l'evocazione della disposizione di cui alla

I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 340 (che ha aggiunto tre periodi all'art. 70, c. 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, e), - che ha riguardo alla comunicazione prescritta, a fronte di «immobili già denunciati», laddove i comuni procedano all'adeguamento della relativa superficie utile, ai fini dell'applicazione del tributo, ed ove quella denunciata risulti inferiore «all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138», - atteso che, nella fattispecie, è in contestazione l'applicazione del tributo su di un'unità immobiliare dell'estensione dichiarata dallo stesso contribuente (così non ricorrendo alcuna variazione di ufficio).

E ne risulta inconferente, con ciò, la stessa censura svolta in ordine al trattamento sanzionatorio applicato; trattamento, questo, che, evidentemente, non può essere fatto dipendere da una (insussistente) modifica di ufficio della superficie di riferimento e che, peraltro, è rimasto del tutto inespresso, non avendo la parte precisato la stessa tipologia delle sanzioni applicate. 8.4 - Quanto, da ultimo, al settimo motivo, il ricorrente non censura lo specifico accertamento svolto, in tema di decadenza, dalla gravata sentenza, - con specifico riferimento alla fattispecie speciale di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, - e, per di più, sottopone alla Corte una interpretazione dei dati normativi di riferimento (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, c. 1;

I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161) alla cui stregua, con riferimento al periodo di imposta 2012, la decadenza dal potere accertativo si sarebbe (già) verificata al 31 dicembre 2009 (ovvero al 31 dicembre 2010), prima ancora, dunque, del perfezionamento della stessa obbligazione tributaria.

Interpretazione, questa, palesemente inaccoglibile e che, già avallata dal giudice di primo grado, il giudice del gravame ha puntualmente corretto, peraltro con applicazione di disposizione recante disciplina di un termine di decadenza (necessariamente successivo al perfezionamento dell'obbligazione tributaria, ma) di più ristretta estensione temporale.

9. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.

M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 1.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15880/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], che si rappresenta e difende in proprio, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] e Associati; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 4486/33/2015, depositata il 12 maggio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 4486/33/2015, depositata il 12 maggio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che, diversamente, aveva accolto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARSU dovuta dal contribuente per l'anno 2012. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - l'atto di appello era stato ritualmente notificato, a mezzo del servizio postale, così come consentito dalla disciplina di rito, notifica, questa, eseguita con diretta spedizione del plico e rispetto alla quale trovavano applicazione, - piuttosto che le disposizioni della I. n. 890 del 1982, - quelle poste dal regolamento postale, così che nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale non era necessario indicare, a pena di nullità, la qualità del consegnatario dell'atto rinvenuto nel domicilio del destinatario, «salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.»;- andava, del pari, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla dedotta genericità dei motivi di impugnazione, «in quanto il richiamo nel ricorso introduttivo alle proprie argomentazioni, già prospettate ai primi giudici e da questi disattesi, è servito al Comune appellante, soltanto, come base del ragionamento critico ai motivi posti a fondamento della decisione dei giudici di primo grado.», - la cartella esattoriale, poi, era stata emessa nel rispetto della disciplina del tributo (d.lgs. n. 507 del 1992, artt. 70 ss.), posto che l'iscrizione a ruolo, seguita dalla notifica della cartella esattoriale, aveva riguardato, relativamente all'anno 2012, «la superficie tassabile dichiarata dallo stesso contribuente, come rilevabile dalla copia della comunicazione ai fini Tarsu, prodotta dal Comune, datata 15.11.2011 prot. n.0039001, relativa all'occupazione dell'immobile in oggetto, per uso professionale, pari a mq 86 a partire del 2005.». 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituito in giudizio, al fine di partecipare alla discussione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Va premesso che parte ricorrente, in ciascuno dei sette motivi di ricorso proposti, articola (anche), ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., la denuncia di omessa (o carente) e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo (o punto decisivo) della controversia, denuncia che si correla alle medesime deduzioni oggetto di ciascun motivo. Tanto premesso, l'atto espone i seguenti motivi di ricorso. 1.1 - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 53, 62, c. 2, all'art. 382, c. 3, cod. proc. civ., ed all'art. 2909 cod. civ., deducendo, in sintesi, che, - in ragione della inesistenza della notifica del gravame, siccome eseguito a mezzo del servizio postale e dietro impiego di busta chiusa (art. 16, c. 3, cit.), - il giudice del gravame, così come ritualmente eccepito in controdeduzioni, avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello ed il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, esclusa ogni sanatoria in ragione della costituzione in giudizio di controparte in data successiva alla scadenza del termine utile per l'impugnazione della sentenza. 1.2 - Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, all'art. 112 cod. proc. civ., ed all'art. 2909 cod. civ., sull'assunto che la spedizione postale, in busta chiusa, risultava inviata «al sig. [OSCURATO:PERSONA] ...» piuttosto che a «avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di se stesso», con conseguente nullità della notifica e passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure, esclusa ogni sanatoria in ragione della costituzione in giudizio di controparte in data successiva alla scadenza del termine utile per l'impugnazione della sentenza. 1.3 - Il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53, al d.p.r. n. 655 del 1982, all'art. 112 cod. proc. civ., agli artt. 2727 ss., e 2909 cod. civ., deducendo il ricorrente che la notifica dell'atto di appello era stata eseguita con consegna di copia dell'atto a persona (anziana e) non convivente, così come reso esplicito: a) - dalla destinazione dell'immobile uggelLo di tassazione a studio professionale, ove, dunque, l'anziana madre di esso esponente non poteva risultare convivente, anche sulla base di argomento presuntivo; b) - dal prodotto certificato di stato di famiglia, dal quale non risultava presente detto genitore; c) - dalla prodotta sentenza (n. 73/12/12) dalla quale risultava che i genitori di esso esponente occupavano autonoma porzione immobiliare, quale casa coniugale. 1.4 - Col quarto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e degli artt. 342 ss. cod. proc. civ., sull'assunto che, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, i motivi di impugnazione risultavano aspecifici in quanto non contenevano «alcun rilievo in ordine all'applicazione della norma dell'art. 72 D.Legs.507/1993 che consente di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza avviso di accertamento ....in assenza di contestazioni presenti nella fattispecie, in ordine alla destinazione -abitazione e studio dell'immobile ...». 1.5 - Col quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, al d.p.r. n. 158 del 1999, art. 4, ed alla delibera n. 105 del 5 aprile 2004, assumendo, in sintesi, che, nella fattispecie, l'Ente locale non avrebbe potuto procedere alla diretta iscrizione a ruolo della Tarsu in relazione a presupposti impositivi incerti e contestati, così che «L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazione esplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati in dichiarazione». Soggiunge, quindi, il ricorrente che nella stessa comunicazione (del 15.11.2011 prot. n. 39001) posta a fondamento della gravata sentenza, così come in successivo atto di diffida (prot. n. 39002), era stata comunicata all'Ente locale la propria effettiva residenza familiare con riferimento allo stesso indirizzo, e numero civico, dello studio professionale. 1.6 - Il sesto motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, e della I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 340, assumendo il ricorrente che: a) - nella fattispecie era stata omessa la comunicazione prescritta dall'art. 1, c. 340, cit., con riferimento alla variazione della superficie utile ai fini della determinazione della TARSU, così che l'Ente locale non avrebbe potuto liquidare il tributo dietro sua iscrizione a ruolo; b) - la tariffa da applicare, ad ogni modo, avrebbe dovuto tener conto della destinazione dell'unità immobiliare a residenza, ed abitazione, del nucleo familiare (quale utenza domestica); c) - nemmeno ricorrevano i presupposti del trattamento sanzionatorio applicato, atteso che la cennata modifica della superficie di riferimento del tributo era conseguita da una pronuncia giudiziale (la n. 73/2012) a fronte dell'originaria prospettazione degli avvisi di accertamento impugnati (che avevano riguardo ad una superficie di mq. 243,00). 1.7 - Col settimo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. n. 507 del 1993, artt. 70, 71 e 72, ed all'art.2948 cod. civ. sull'assunto che, - venendo in considerazione un'unità immobiliare la cui proprietà ascendeva ad atto di donazione del 30 giugno 2003, il dies a quo del termine di decadenza (quinquennale), ai sensi della I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, andava stabilito al 20 gennaio 2004 (quale termine di presentazione della denuncia di occupazione, ex d.lgs. n. 507, cit., art. 70, c. 1), con conseguente maturazione alla scadenza del quinquennio successivo (al 31 dicembre 2009 ovvero al 31 dicembre 2010).2. - In via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195). 3. - Va, quindi, rilevato che tutti i profili di denuncia che, come anticipato, sono stati svolti sulla base dell'art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., risultano inammissibili in quanto, - così come reso esplicito dal sopra ripercorso articolato delle censure, e trovando applicazione, nella fattispecie (a fronte di sentenza pubblicata in data 12 maggio 2015), la riformulazione del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.ad opera del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, c. 1, lett. b), conv. in I. n. 134 del 2012, - la parte non individua il fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale, oggetto di qualificazione in iure, il cui accertamento risulti specificamente rilevante ai fini della definizione del giudizio (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983), -il cui esame sia stato omesso, - fatto la cui identificazione, in buona sostanza, viene devoluta alla Corte, - e risolve le sue doglianze in un affastellato di deduzioni, ed argomentazioni, volte a censurare, nella sostanza, l'erronea interpretazione di dati normativi ovvero l'erronea sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa. 4. - Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è manifestamente destituito di ogni fondamento, atteso che, - non avendo la stessa parte, odierna ricorrente, contestato il contenuto della busta impiegata per la diretta spedizione dell'atto di appello a mezzo del servizio postale, né la sua riferibilità soggettiva, - la Corte ha ripetutamente rimarcato che la spedizione del ricorso, o dell'atto d'appello, a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anziché in plico senza busta (d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, c. 3, 20, c. 1, e 53, c. 2), costituisce una mera irregolarità (v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2020, n. 3234; Cass., 5 ottobre 2016, n. 19864; Cass., 4 luglio 2014, n. 15309; Cass., 12 giugno 2009, n. 13666). 5. - Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Difatti la parte, - che non contesta, come anticipato, il contenuto della busta utilizzata per la spedizione postale nè deduce che il luogo dell'eseguita notifica sia stato diverso da quello oggetto di elezione di domicilio, - non considera che, proprio in ragione della difesa assunta in proprio, non si è realizzata, nella fattispecie, alcuna scissione soggettiva tra difensore e parte sostanziale del giudizio, così che l'omessa indicazione del titolo («avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore di se stesso») non comporta alcuna ricaduta processuale in ordine all'individuazione del (giusto) destinatario dell'atto in notifica. Peraltro, va rimarcato, la stessa pronuncia di legittimità evocata dal ricorrente (Cass., 6 febbraio 2014, n. 2707), - che è espressiva di un più ampio, e consolidato, orientamento interpretativo (v. Cass., 7 febbraio 2019, n. 3666; Cass., 3 maggio 2018, n. 10500; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156), - enuncia il principio di diritto secondo il quale la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c., comma 2. 6. - Il terzo motivo è inammissibile. 6.1 - Con riferimento alla notifica diretta degli atti processuali, eseguita a mezzo del servizio postale, come ben rilevato dal giudice del gravame, la Corte ha avuto modo di ripetutamente statuire che le indicazioni che debbono risultare, in tal caso, dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale, ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (v. Cass., 25 luglio 2018, n. 19795; Cass., 5 agosto 2016, n. 16488; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25616; Cass., 29 gennaio 2008, n. 1906; Cass., 13 giugno 2007, n. 13812; Cass., 4 agosto 2006, n. 17723). E si è, quindi, rimarcato che nel caso di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, tanto direttamente quanto per il tramite dell'ufficiale giudiziario, le attestazioni che emergono dall'avviso di ricevimento, - secondo le concrete prescrizioni riferibili all'una e all'altra modalità di notifica, - godono della stessa fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e quindi sono impugnabili con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4556).Il ricorrente, - che censura, con argomenti probatori indiziari, un rapporto di convivenza che (in tesi) risulterebbe insussistente, - non dà, quindi, conto degli effettivi contenuti dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, - avviso del quale, dunque, non si contesta la produzione in giudizio, - né della impugnazione, con querela di falso, delle relative emergenze. 7. - L'infondatezza del quarto motivo di ricorso, come ben evidenzia lo stesso P.G., consegue dall'esame della stessa trascrizione del gravame, quale operata in ricorso, ed alla cui stregua, - atteso il contenuto decisorio della sentenza impugnata che, ai fini della liquidazione del tributo, aveva ritenuto necessaria la previa emissione di un avviso di accertamento, - inequivocamente emerge, - con la riproposizione delle altre ragioni di fondatezza della pretesa impositiva, - la specifica censura al decisum oggetto di impugnazione. 8. - Il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, e che pur prospettano profili di inammissibilità, - sono anch'essi destituiti di fondamento. 8.1 - Il giudice del gravame, come anticipato, ha rilevato la legittimità della cartella esattoriale, in relazione alla disciplina sostanziale del tributo (d.lgs. n. 507 del 1992, artt. 70 ss.), e la stessa tempestività dell'iscrizione a ruolo, seguita dalla notifica, tenuto conto della comunicazione rimessa dal contribuente (il 15.11.2011 prot. n.0039001) con riferimento all'occupazione di un'unità immobiliare, dell'estensione di mq. 86, destinata a studio professionale. Il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, dispone, quindi, che «L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.». Come, poi, statuito dalla Corte, detta disposizione attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass., 23 maggio 2019, n. 14043; Cass., 28 settembre 2016, n. 19120; Cass., 30 ottobre 2015, n. 22248). 8.2 — In disparte, ora, la singolarità della tesi prospettata nel quinto motivo di ricorso, - ed alla cui stregua la contestazione (successiva) della cartella esattoriale, da parte del contribuente, imporrebbe la (conseguente) emissione di un avviso di accertamento, - correttamente il giudice del gravame ha attribuito alla comunicazione resa dalla parte, - che aveva riguardo (anche) ad un pregresso contenzioso, ancora in atto tra le parti, - la natura di denuncia dell'occupazione dell'unità immobiliare oggetto di tassazione, dalla stessa difatti emergendo la (per vero inequivoca) richiesta di «calcolare, senza alcuna sanzione, la TARSU per gli anni 2005 e 2006 relativa alla superficie di mq. 86 occupata come studio professionale». Laddove nella rilevata inammissibilità del profilo di censura, articolato ex art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., ricadono le deduzioni, ed argomentazioni, svolte (anche nel quinto e nel sesto motivo) con riferimento ad una (per vero non meglio identificata) destinazione d'uso (abitativo) della stessa unità immobiliare utilizzata a studio professionale. 8.3 - In ordine al sesto motivo del tutto inconcludente rimane, innanzitutto, l'evocazione della disposizione di cui alla I. n. 311 del 2004, art. 1, c. 340 (che ha aggiunto tre periodi all'art. 70, c. 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, e), - che ha riguardo alla comunicazione prescritta, a fronte di «immobili già denunciati», laddove i comuni procedano all'adeguamento della relativa superficie utile, ai fini dell'applicazione del tributo, ed ove quella denunciata risulti inferiore «all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138», - atteso che, nella fattispecie, è in contestazione l'applicazione del tributo su di un'unità immobiliare dell'estensione dichiarata dallo stesso contribuente (così non ricorrendo alcuna variazione di ufficio). E ne risulta inconferente, con ciò, la stessa censura svolta in ordine al trattamento sanzionatorio applicato; trattamento, questo, che, evidentemente, non può essere fatto dipendere da una (insussistente) modifica di ufficio della superficie di riferimento e che, peraltro, è rimasto del tutto inespresso, non avendo la parte precisato la stessa tipologia delle sanzioni applicate. 8.4 - Quanto, da ultimo, al settimo motivo, il ricorrente non censura lo specifico accertamento svolto, in tema di decadenza, dalla gravata sentenza, - con specifico riferimento alla fattispecie speciale di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 72, c. 1, - e, per di più, sottopone alla Corte una interpretazione dei dati normativi di riferimento (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70, c. 1; I. n. 296 del 2006, art. 1, c. 161) alla cui stregua, con riferimento al periodo di imposta 2012, la decadenza dal potere accertativo si sarebbe (già) verificata al 31 dicembre 2009 (ovvero al 31 dicembre 2010), prima ancora, dunque, del perfezionamento della stessa obbligazione tributaria. Interpretazione, questa, palesemente inaccoglibile e che, già avallata dal giudice di primo grado, il giudice del gravame ha puntualmente corretto, peraltro con applicazione di disposizione recante disciplina di un termine di decadenza (necessariamente successivo al perfezionamento dell'obbligazione tributaria, ma) di più ristretta estensione temporale. 9. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q. M. La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 1.000,00 per compensi professionali ed C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 26595/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris