CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29601/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1355-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3293/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / Ric. 2020 n. 01355 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Rg 1355/2020 FATTO Ritenuto che: Con sentenza nr 3293/2019 la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla società Scusate il [OSCURATO:SOCIETA] nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Roma con cui era stata impugnata una cartella di pagamento afferente l'omesso versamento del saldo anno 2011 di tributo Iva per l'importo di € 16.722,89. Il giudice di appello rilevava che la decisione impugnata si era fondata su più rationes decidendi e che l'appellante si era limitato a contestare una sola di essa, non svolgendo alcuna censura in ordine alla riconosciuta tardività del ricorso depositato oltre i 30 giorni, ragione di per sé sufficiente a giustificare la decisione assunta. La società Scusate il [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso e ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate. DIRITTO Considerato che: Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex ad 360, primo comma, nr 4 c.p.c. Si censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stata criticata la decisione della CTP con cui era stata rilevata l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato oltre il termine di 30 giorni prescritto dall'ad 22 del Dlgs 546/1992. Si evidenzia al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, al punto f) delle premesse dell'atto di appello era stato esplicitamente contestata la tardività rilevata dalla CTP evidenziando che ai fini del computo dei termini per proporre ricorso si sarebbe dovuto tener conto del periodo feriale e del disposto dell'art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 in tema di mediazione, il quale prevede che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data della notifica e che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine suddetto. Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell'ad 360, primo comma, nr 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla soluzione del caso concreto prospettato dal contribuente vale a dire l'affermata decadenza in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria nel notificare la cartella di pagamento oltre il termine previsto dall'ad 25 del DPR 602/1973. L'amministrazione finanziaria a sua volta, in via di ricorso incidentale, deduce che la notificazione della cartella e l'iscrizione a ruolo esattoriale traggono origine dalla sopravvenuta decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione del proprio debito fiscale cui lo stesso era stato in un primo momento ammesso. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo e del ricorso incidentale. Va osservato, infatti, che anche nel processo tributario l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n. 687/07; n. 19639/08). In un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. 7585/03; 25751/13, 20418/14). Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, stabilisce infatti che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione "della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto"; con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell'impugnazione questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni." (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002); tale necessaria interpretazione complessiva dell'atto di appello vale anche per altri elementi (estremi della sentenza, esposizione sommaria dei fatti e oggetto della domanda) indicati dall'art. 53 cit., tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, (dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione)" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019). Ciò posto, nel caso di specie, dallo stralcio dell'atto di gravame riportato in ricorso si evince chiaramente che il contribuente aveva specificamente contestato la decisione anche sotto il profilo della rilevata inammissibilità per mancato deposito entro i 30 giorni dalla notifica del ricorso ex ad 22 del Dlgs 546/1992, specificando al punto f) che "il giudizio prevede l'applicazione di quanto disposto dall'art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 e che pertanto il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il relativo termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del predetto articolo. Anche in questo caso, la costituzione in giudizio del ricorrente è tempestiva". In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso; resta assorbito il secondo motivo nonché il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio - anche per le spese del giudizio di legittimità - alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese del giudizio di legittimità - alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Roma 16.6.2021 DEPOS17