CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 34874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza in data 03/02/2026 della [OSCURATO:PERSONA] PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 03/02/2026 della Corte di appello di Perugia, pronunciata ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi d’impugnazione, fatta eccezioneper quelli relativi al trattamento sanzionatorio, che veniva concordato dalle parti.La ricorrente con il primo motivo lamenta la mancanza di una congrua motivazionein ordine all’affermazione di responsabilità e, con il secondo motivo l’omessa motivazionein ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e alla configurabilitàdel reato di cui all’art. 712 cod. pen.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno aspecificare.2.1. All’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022,dep. 2023, ric. Fazio, deve ritenersi oramai superato l’orientamento di questa Corte, chelimitava l’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, aisensi dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen. in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l’applicabilità dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.2.2. Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdottaquale disposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesaanalogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governai mezzi e i motivi di impugnazione. A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamentedal patteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innestanel giudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto aquelle derivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittivaprevista dall’art. 448, comma 2-bis, non può trovare applicazione al di fuori dell’ambitoper il quale è stata espressamente dettata.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, nonvi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi diricorso avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., così dadiversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale perla sentenza ordinaria di appello.2.3. In tal senso, è stato osservato che l’unico riferimento normativo in materia diimpugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide suipresupposti di ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilitàpossa essere dichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.3. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin quibrevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso percassazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. nondiscendono da una disciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall’ordinarioeffetto preclusivo che consegue alla rinuncia ai motivi di appello.Invero, una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a più motivi, sul puntooggetto di rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione dellacensura nel successivo grado di giudizio.I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione delgiudicato sui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibilel‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.3.1. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando unprincipio di diritto - richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione- a mente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo dellamotivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta chel'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata aimotivi non oggetto di rinuncia» (così Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522-01; v. anche Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).3.2. Con specifico riguardo al secondo motivo d’impugnazione, che sembracontestare la qualificazione giuridica del fatto, va ribadito che «è inammissibile il ricorsoper cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello exart. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, inquanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nelsuccessivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale» (Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01, ove in motivazione la Corte ha precisatoche detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., restaapplicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce lasostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).4. Dall’applicazione dei princìpi sin qui esposti discende l’inammissibilità del ricorso,in esame atteso che la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezioneper quello relativo al trattamento sanzionatorio, da lei stessa concordato ed accolto dallaCorte di appello.5. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profilidi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragionedei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]