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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 08889/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 2020; a Bernasconi era applicata la pena concordata in relazione ad una ipotesi corruzione.

2. Bernasconi deduce un'unica doglianza: il giudice del patteggiamento pur affermando che non vi erano situazioni che imponessero una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non aveva rilevato l'erronea imputazione a carico del Bernasconi, in quanto dagli atti processuali sarebbe emersa la sua posizione di parte offesa invece che di imputato; elenca tutti gli atti riportati in motivazione dal giudice e li analizza in maniera differente.

Da ciò, consegue la ritenuta erronea qualificazione dei fatti e l'ammissibilità del ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 2.Seppur vero che, ai sensi della riformulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in sede di legittimità nella ipotesi in cui vi sia errata qualificazione giuridica del fatto, la stessa deve ritenersi limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). 3.Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza e dunque dal testo del provvedimento impugnato, emerge che la difesa avrebbe preteso dal giudice una valutazione diversa dalle ipotesi di cui all'art 129 cod. proc. pen., proprie di un giudizio abbreviato o di un dibattimento.

Orbene, considerato che dalla motivazione e dalla imputazione non emerge palesemente quella erroneità inerente alla qualificazione giuridica del fatto, le doglianze, appaiono del tutto inammissibili; appare evidente che dietro la denunciata erronea qualificazione del fatto si cela la censura di un'erronea una valutazione nel merito da parte del giudice del patteggiamento di fatti e circostanze che, a parere della difesa, metterebbero in dubbio la posizione del Bernasconi quale imputato, essendo, nei fatti, parte offesa.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] iscuolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 luglio 2020; a Bernasconi era applicata la pena concordata in relazione ad una ipotesi corruzione. 2. Bernasconi deduce un'unica doglianza: il giudice del patteggiamento pur affermando che non vi erano situazioni che imponessero una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non aveva rilevato l'erronea imputazione a carico del Bernasconi, in quanto dagli atti processuali sarebbe emersa la sua posizione di parte offesa invece che di imputato; elenca tutti gli atti riportati in motivazione dal giudice e li analizza in maniera differente. Da ciò, consegue la ritenuta erronea qualificazione dei fatti e l'ammissibilità del ricorso in cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 2.Seppur vero che, ai sensi della riformulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in sede di legittimità nella ipotesi in cui vi sia errata qualificazione giuridica del fatto, la stessa deve ritenersi limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). 3.Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza e dunque dal testo del provvedimento impugnato, emerge che la difesa avrebbe preteso dal giudice una valutazione diversa dalle ipotesi di cui all'art 129 cod. proc. pen., proprie di un giudizio abbreviato o di un dibattimento. Orbene, considerato che dalla motivazione e dalla imputazione non emerge palesemente quella erroneità inerente alla qualificazione giuridica del fatto, le doglianze, appaiono del tutto inammissibili; appare evidente che dietro la denunciata erronea qualificazione del fatto si cela la censura di un'erronea una valutazione nel merito da parte del giudice del patteggiamento di fatti e circostanze che, a parere della difesa, metterebbero in dubbio la posizione del Bernasconi quale imputato, essendo, nei fatti, parte offesa. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] iscuolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris