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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 23524/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11840/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L’Avvocatura Generale dello Stato che a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza diCOMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA 963/2018 depositata il 07/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lion [OSCURATO:SOCIETA]. poi incorporat a in [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con il qualel’ufficio ha accertato il maggior valore del ramo di azienda cedutocon contratto ai rogiti del notaio Ajello del 21 gennaio 2004, liquidando la maggiore imposta di registro.

Analogo ricorso era proposto dall’altra parte del contratto (ING S viluppo I nvestimenti [OSCURATO:SOCIETA].).

Il ricorso delle contribuent i è stato parzialmente a c colto in primo grado.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello e le contribuenti hanno proposto appello incidentale.

La C ommissione tributaria regionale con sentenza depositata il 22 luglio 2009 respingeva sia l'appello principale dell'ufficio che l'appello incidentale proposto dalle contribuenti .

L’A genzia ricorreva quindi per cassazione e la Corte con sentenza pronunciata il 12 febbraio 2016 accoglieva il ricorso principale di Agenzia delle entrate respingendo quelloincidentale.

L a cau sa era quindi riassunta e con la sentenza oggi in esame la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate e si è costituita resistendo con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato domanda di definizione agevolata e istanza di estinzione del processo.

Il 16 giugno ha depositatoulteriore memoria e in essa chiarisce di avere presentato domanda di definizione agevolata senza effettuare alcun pagamento poiché gli importi versati in pendenza di giudizio risultano capienti di quanto dovuto per la definizione.

Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è parte ricorrente, devono richiedersi informazioni alla stessa in o r dine al regolare compimento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinviala causa a causa a nuovo ruolo e chiede alla Agenzia delle entrate di fornire chiarimenti entro giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza sulla regolarità della procedura di definizione agevolata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11840/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso L’Avvocatura Generale dello Stato che a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' NICOLA e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza diCOMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA 963/2018 depositata il 07/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lion [OSCURATO:SOCIETA]. poi incorporat a in [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con il qualel’ufficio ha accertato il maggior valore del ramo di azienda cedutocon contratto ai rogiti del notaio Ajello del 21 gennaio 2004, liquidando la maggiore imposta di registro. Analogo ricorso era proposto dall’altra parte del contratto (ING S viluppo I nvestimenti [OSCURATO:SOCIETA].). Il ricorso delle contribuent i è stato parzialmente a c colto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello e le contribuenti hanno proposto appello incidentale. La C ommissione tributaria regionale con sentenza depositata il 22 luglio 2009 respingeva sia l'appello principale dell'ufficio che l'appello incidentale proposto dalle contribuenti . L’A genzia ricorreva quindi per cassazione e la Corte con sentenza pronunciata il 12 febbraio 2016 accoglieva il ricorso principale di Agenzia delle entrate respingendo quelloincidentale. L a cau sa era quindi riassunta e con la sentenza oggi in esame la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate e si è costituita resistendo con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato domanda di definizione agevolata e istanza di estinzione del processo. Il 16 giugno ha depositatoulteriore memoria e in essa chiarisce di avere presentato domanda di definizione agevolata senza effettuare alcun pagamento poiché gli importi versati in pendenza di giudizio risultano capienti di quanto dovuto per la definizione. Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è parte ricorrente, devono richiedersi informazioni alla stessa in o r dine al regolare compimento della procedura di definizione agevolata. P.Q.M. Rinviala causa a causa a nuovo ruolo e chiede alla Agenzia delle entrate di fornire chiarimenti entro giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza sulla regolarità della procedura di definizione agevolata.
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