Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41163/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di rissa; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché nulla ha opposto in ordine alla rilevata sequenza di precedenti penali, indicativa di una serialità non esclusa dalla asserita modestia dei precedenti (in tal senso Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), ed è costituito da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod. pen. e in relazione alle descritte, riprovevoli modalità della condotta, che il ricorso non ha sottoposto a confronto critico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore I Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto aggravato di rissa; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché nulla ha opposto in ordine alla rilevata sequenza di precedenti penali, indicativa di una serialità non esclusa dalla asserita modestia dei precedenti (in tal senso Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591), ed è costituito da censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), che ben ha argomentato in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità del reo ex art. 131 bis comma 3 cod. pen. e in relazione alle descritte, riprovevoli modalità della condotta, che il ricorso non ha sottoposto a confronto critico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore I Pres
Sentenza Cassazione n. 41163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris