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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12370/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;

2. mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione dei "doppi benefici di legge") già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di ritenere configurabile il reato di falsità in dichiarazione sulla propria identità da parte del ricorrente, il quale ha riferito falsamente la propria data di nascita in più circostanze ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Costituisce consolidato orientamento interpretativo ritenere che integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; né rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990).

Avuto riguardo al secondo motivo di ricorso, deve darsi atto che esso è del tutto apodittico, limitandosi a sostenere l'insufficienza motivazionale per escludere le circostanze attenuanti generiche ed evocando, del tutto genericamente, i "doppi benefici di legge" senza neppure indicare quali, né tantomeno specificare le ragioni di meritevolezza di essi (verosimilmente, la sospensione condizionale e la non menzione).

3. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, richiamati anche nel caso di specie; cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSíTATO IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi genericamente formulati, relativi a ragioni di censura (1. manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; 2. mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione dei "doppi benefici di legge") già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché inammissibili in quanto manifestamente infondati. 2. Considerato che, sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non soltanto se risultino intrinsecamente indeterminati ma anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, la sentenza d'appello ha chiarito, con riferimento al primo motivo, le condizioni probatorie che hanno consentito di ritenere configurabile il reato di falsità in dichiarazione sulla propria identità da parte del ricorrente, il quale ha riferito falsamente la propria data di nascita in più circostanze ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Costituisce consolidato orientamento interpretativo ritenere che integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 cod. pen.) la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità; né rileva, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 57755 del 23/11/2017, Naye, Rv. 271990). Avuto riguardo al secondo motivo di ricorso, deve darsi atto che esso è del tutto apodittico, limitandosi a sostenere l'insufficienza motivazionale per escludere le circostanze attenuanti generiche ed evocando, del tutto genericamente, i "doppi benefici di legge" senza neppure indicare quali, né tantomeno specificare le ragioni di meritevolezza di essi (verosimilmente, la sospensione condizionale e la non menzione). 3. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, richiamati anche nel caso di specie; cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSíTATO IN
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