CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 17107/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso 19256-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. Società di ‘1, Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente 2022 domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso 44 l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - non chè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 1199/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2016 R.G.N. 1251/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]',che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RC 192572/ 2016 II\TS C/ ICO11 -::( .V1(1-1 .11h ildior,-,a del 12 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n.1199 del 2015, in parziale riforma della pronuncia di primo grado di rigetto dell'opposizione, ha dichiarato illegittimo il credito contributivo di cui al verbale di accertamento ispettivo dell'INPS, limitatamente al periodo successivo ai primo gennaio 2007. 2. Il primo giudice aveva rigettato l'opposizione a verbale di accertamento ispettivo attributivo dei diverso inquadramento dell'attività svolta dalla s.r.i. [OSCURATO:PERSONA], come "espurioo, sfasatura e smaltimento rifiuti e pulizia serbatoi" rispetto a quelio dichiarato dalla società (attività di autotrasporto e merci per conto terzi), all'esito dell'accertamento, in fatto, sulla natura dell'attività desunta anche dalla contrattazione collettiva di settore, dall'adesione della società alle associazioni di categoria rappresentative degli addetti alla manutenzione e spurgo reti fognarie e idriche, e dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali [OSCURATO:PERSONA], unicamente ai dati emergenti dalla documentazione contabile e dal sito web della società. 3. La Corte di merito, accertato che l'attività prevalente della società consisteva ne auto-sourgo„ sfasatura, srn.altimento rifiuti e pulizia serbatoi e che l'attività di trasporto dei rifiuti era solo «residuale» e finalizzata allo smaltimento, riteneva ; alla stregua dell'interpretazione delle norme contrattuali, in particolare, dei C.C.N.L. per í dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali dei 2009 e con effetto dal 1°.1.2007, applicarsi detta contrattazione collettiva, con effetto dalla predetta data, unicamente per i dipendenti di imprese che provvedono alla «gestione integrata dei rifiuti urbani» ; per avere ie parti contraenti ridefiníto l'ambito dì applicazione che/ per converso, nel C.C.N.L. previgente risultava ben più esteso e riferito agli addetti ai servizi di igiene ambientale, a prescindere dalla categoria di rifirnt ed era stato, dunque, correttamente applicato per il periodo antecedente al 1° gennaio 2007. 4. Avverso tale sentenza rico. re aINPS, con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la s.r.i. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita, nelle more dei giudizio. con sentenzan.40 dei 2018, come da relativi atti aiiegati dai difensore dea parte. 5. L'INAIL ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Preliminarmente va rilevato che Lassongettamento della parte ricorrente alla procedura fallimentare è fatto neutro rispetto alla trattazione del ricorso alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche l'intervenuta modifica dell'art. 43 L. Fall, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41 nella oarte in cui stabilisce che «l'apertura del fallimento determina l'interruzione dei processo»„ non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in guanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione !e comuni cause di interruzione del processo rt.-eviste in via generale dalla legge (Cass,,Sez,ldn., nn. 17295 dei 2003„ 20144 del 2011, 4219 del 2017; Cass. nn. 16979e 40938 dei 2021). 7. L'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 decreto-legge n,338 del 1989 conv. con modif, in leoge n.389 del 1989 e assume che la Corte di merito, una ,iolta affermata l'attinenza dei CCNL igiene ambientale nettezza-urbana unicamente alle imprese che provvedono alla gestione integrata de m4iut. uroemi ed affemiata, altresì, l'attività della società quale trasporto di alfluti ancorché non urbani finalizzata allo smaitimento, avrebbe dovuto dare atto che tale attività non era disciplinata né dal contratto collettivo ioiene arnbientaie nettezza urbana né dai contratto collettivo trasporto merci cc ' interrogarsi su quale fosse l'attività disciolleata da; dae contratti erirna di decidere se applicare l'uno o l'altro, - attività mancata avendo la Corte di merito escluso l'applicazione del contratto igiene ambientale nettezza urbana una volta constatato che il trasporto di rifiuti non urbani e i oro smaltimento non erano ivi contemplati; né avrebbe condotto alcuna valutazione di similarità avendo ritenuto, senza goiega7lone cii sorta„ che l'attività di trasporto rifiuti non urbani finalizzata aio smaitimento era più simile all'attività di trasporto di derrate o di detersivi piuttosto che ail'attività di trasporto di rifiuti urbani. 8. Incontroverso o svolgimento dell'attività di trasporto rifiuti finalizzato allo smaltimento, come accertate in fatto e confermato in entrambi i giudizi di merito, il ricorso è da accogliere. 9. L'art. 1 dei decreto-legge n. 338 dei 1989 individua il minimo contributivo imponibile neil'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti coilettivi. stipulati dalle organizzazioni sindacali più rar_ii'presentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dai contratto collettivo. 10. L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali, dunque non può essere inferiore all'importo di quella che ai la.voratnri di un determinato «settore», corrispondente airattività in concreto svolta daiiiazienda, sarebbe dovuta in applicazione del cosiddetto contratto collettivo leader; o anche al contratto collettivo previsto per un o verso settore in concreto applicato„ se comunque più vantaggioso per i lavoratori rispetto a Quello che avrebbe dovuto essere applicato in base a,: nciadrarnento dell'azienda (fra tante, Cass. n. 27503 del 2019). Il riferimento alla «ciestione grata dei rifiuti urbani» di cui al C. N.L. dei 2009 costituisce; lnivere; solo una spe.cificazione della platea dei destinatari («intendendosi per tali» recita), i! che non vaie ad escludere, cl& novero dei servizi di icilerie ambientale, il trattamento dei rifiuti non urbani, pericoiosi e eco, prodott n aree urbane o extraurbane. 12. Che l'espressione «cestione intecirara dei rifiuti urbani» utilizzata dalle parti contraenti non possa essere strettamente intesa, così da escludere la gestione dei rifiuti nen uro indirettamente dalla previsione, presente sia nel C.C.N.L. dei 2004 sia nei C.C.N.L. del 2009„ secondo cui la gestione dei servizi ambientai è comprensiva anche del trasporto dei rifiuti, solidi e liquidi., «di du.aisiasi categoria», non solo urbani, e che tra i servizi che- CCT. N.L prevede vengano svoiti, dalle imprese, rientrano i sevizi di spazzamento; raccolta, trasporto e smaitimento dei rifiuti urbani e di quelli speciaiii tossici; e CiV: 13. Quandianche si volesse concludere per l'immediata applicabiiità del C.C.N.L. del 2009 solo alle imprese che gestiscono rifiuti urbani, si dovrebbe pervenire ad affermarne l'applicabilità anche nella specie, in virtù dei principio per cui «ai fini dell'indiviguazione della base imponibile per il calcolò dei contribut enevideriziall ex art. 1 d.el g.l, n, 338 del 1989, conv. nella i. 389 elel 1989 occorre fare riferimento alia izontrattazione collettiva nazionale, che è maggiormente di garanzia per un parità di trattamento tra lavoratori di un medesimo settore; ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo ; legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro !'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che preveda retribuzioni tabeliari inferiori rispetto a quello applicato dali'Istituto» (fra tante ; Cass. n. 26266 del 2020, 22357 del 2C19„ 11650 dei 201.8). 14. La Corte territoriale erroneamente ha ravvisato similarità con l'attività di trasporto ci derrate alimenta o d detersivi benché l'accertamento in fatto avesse palesato o s'iolcirneoto di attività di trasporto rifiuti in via residuale e in funzione strumentale ed ausiliaria alle attività ulteriori di auto-spurgo, stasatura„ smaitirriento rifiuti e pulizia serbatoi smaltimento, e non il contrario, come per l'attività delle imprese cui Si applica il C.C.N.L. trasporto merci. 15. In conclusione, per non essersi conformata agli esposti principi la sentenza impugnata va cassata M parte qua e ber non essere necessari ulteriori a:certament rarto. a causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione a verbale di accertamento anche per il periodo successivo ai primo gennaio 2007, 16. La peculiarità celle questioni trai:tate sulle guaii non constano precedenti di iedittimità, consiglia ia compensazione delle spese dell'intero processo. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nei merito, rigetta l'opposizione a verbale di accertamento anche per il periodo successiv