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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25996/2026

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rrente-controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4502/2019 depositata il 28/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026Con atto di contestazione del 17 novembre 2015, cui fece seguito l’atto diirrogazione sanzioni notificato il 13 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Caserta irrogò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nellaprospettata qualità di amministratore di fatto della società sammarineseOF [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta esterovestita all’esito di un precedenteaccertamento svolto dall’Agenzia delle entrate di Rimini, la sanzionepecuniaria di euro 13.795.074,00, ai sensi dell’art. 11, comma 1, deld.lgs. n. 472 del 1997.

L’Ufficio muoveva dal processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza di Rimini, secondo cui lasocietà, formalmente avente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], avrebbeoperato in Italia attraverso il sito “youbuy.it” e mediante strutture esocietà riconducibili al contribuente, individuato quale dominus delsistema.

Arzillo impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Caserta, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’atto perdecadenza, l’omessa motivazione sulle deduzioni difensive, l’errataapplicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, la violazione dell’art. 7del d.l. n. 269 del 2003 e l’insussistenza della qualità di amministratore difatto.

L’Agenzia delle entrate si costituì resistendo al ricorso.

LaCommissione tributaria provinciale, con sentenza n. 7709/03/16, rigettò ilricorso e condannò il contribuente alla rifusione delle spese di lite.

Avversotale decisione Arzillo propose appello, insistendo, in particolare, sullaviolazione dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, sulla carenzadi prova della qualità di amministratore di fatto, sulla violazione dell’art. 7del d.l. n. 269 del 2003 e sull’errata individuazione del soggettosolidalmente responsabile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dellaCampania, con sentenza n. 4502/26/2019, depositata il 28 maggio 2019,rigettò l’appello, ritenendo la sentenza di primo grado immune da vizilogici e giuridici, reputando adeguatamente motivato l’atto di irrogazione,valorizzando le risultanze della Guardia di finanza in ordine al ruolo diNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026amministratore di fatto dell’Arzillo e disattendendo anche la censura diultrapetizione.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa cinque motivi avverso la sentenza della CTR e, con il medesimo atto, haaltresì impugnato il provvedimento di diniego della definizione agevolatadella controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, articolando sul puntoun ulteriore motivo.

L’Agenzia delle entrate si è costituita concontroricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ecomunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositatorequisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, riferito alla sentenza impugnata, sicensura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, assumendosi che la CTRnon avrebbe rilevato la nullità dell’atto di irrogazione delle sanzioni perdifetto di motivazione in ordine alle deduzioni difensive presentate dalcontribuente, e segnatamente a quella concernente l’errata attribuzionedella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La CTR, infatti, non ha affatto omesso di scrutinare il profilo concernentela qualità di amministratore di fatto del contribuente, né ha eluso il temadella sufficienza motivazionale dell’atto di irrogazione.

Il giudice regionaleha, anzitutto, rilevato che, "in ordine al motivo di appello sollevato dalcontribuente relativo al difetto di motivazione dell’atto di erogazionesanzioni, oggetto del contendere, lo stesso è palesemente infondato",aggiungendo che i primi giudici avevano esaminato l’atto impugnato,ritenendolo privo di vizi motivazionali, poiché contenente "un’adeguataesposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della pretesatributaria azionata".

Ha, inoltre, osservato che "in sede di appello i motiviNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026di doglianza devono essere proposti nei confronti della sentenza, e non giànei confronti dell’atto".La sentenza impugnata contiene, altresì, un preciso accertamento in fattosulla posizione dell’Arzillo, avendo affermato che era infondato il motivorelativo alla asserita assenza di prova della qualità di amministratore difatto, "stante l’indiscusso valore probatorio di quanto evidenziato dallaGuardia di Finanza", da cui risultava che il contribuente era "il dominus diun intero sistema elusivo", in quanto società italiane a lui riconducibiliacquistavano merci provenienti dai Paesi asiatici, poi rivendute alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale le immetteva sul mercato italiano tramite la FBLs.r.l., riconducibile allo stesso Arzillo.

La CTR ha poi ribadito quanto giàosservato dai primi giudici, ossia che "la società [OSCURATO:PERSONA] non avevamezzi tecnici ed operativi necessari allo svolgimento dell’attivitàdichiarata", traendone la conseguenza che il contribuente era l’effettivobeneficiario delle violazioni contestate.In tal modo la CTR ha compiuto un apprezzamento di merito, fondato sullerisultanze istruttorie richiamate, circa il ruolo effettivamente svolto dalcontribuente nel sistema societario oggetto di verifica.

La censura, purformalmente prospettata come violazione dell’art. 16, comma 7, del d.lgs.n. 472 del 1997, tende dunque, nella sostanza, a rimettere in discussionetale accertamento di fatto, sollecitando una diversa valutazione delmateriale probatorio, non consentita in sede di legittimità sotto ilparadigma della violazione di legge.L’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, nel prescrivere che,quando siano state presentate deduzioni, l’Ufficio irroghi le sanzioni conmedesime», configura una garanzia specifica del procedimentosanzionatorio.

La motivazione deve, pertanto, dare conto dell’effettivaconsiderazione delle ragioni difensive e rendere intelligibile perché essenon siano state reputate idonee a modificare la contestazione; non èNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026sufficiente la mera attestazione della loro ricezione.

Tale obbligo, tuttavia,non impone una replica atomistica a ogni proposizione del contribuente: laconsistenza dell’apparato giustificativo va commisurata al grado dispecificità delle deduzioni, sicché una contestazione meramente assertivapuò essere disattesa mediante il richiamo, purché univoco e pertinente,agli elementi già esposti nell’atto di contestazione e negli atti presupposticonosciuti dall’interessato, dai quali risultino riconoscibili le ragioniincompatibili con la tesi difensiva.

In tal senso va inteso il carattere«rafforzato» della motivazione richiesto dalla disposizione: non comenecessaria ripetizione del materiale già comunicato, ma comedimostrazione che l’Ufficio abbia preso in esame l’apporto procedimentaledel contribuente e lo abbia respinto sulla base di ragioni identificabili econtrollabili (Cass. 20 agosto 2024, n. 23167).Nella specie, la deduzione relativa alla qualità di amministratore di fatto siesauriva nell’affermazione che l’Arzillo non aveva mai svolto alcun ruolonella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che la qualifica attribuitagli era priva difondamento e di riscontro probatorio, senza indicare fatti alternativi,documenti o specifiche circostanze idonee a infirmare gli elementi giàcontestati.

L’atto di irrogazione dava espressamente atto dellapresentazione delle deduzioni e del loro mancato accoglimento;richiamava, quale parte integrante, l’atto di contestazione, che avevaindividuato l’Arzillo come dominus del sistema sulla base della proprietà,tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., del sito «youbuy.it», dell’ubicazione in Italia deldominio, delle attrezzature e dei server, della provenienza delle merci dasocietà italiane a lui riconducibili, della loro immissione nel mercatonazionale attraverso la medesima [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dell’assenza, in capoalla società sammarinese, di mezzi tecnici e operativi adeguati.

A frontedel carattere generico della deduzione, il rinvio a questo articolato quadrofattuale, già conosciuto dal contribuente e direttamente concernente ilruolo da lui svolto, rendeva percepibile che l’Ufficio aveva reputato la meraNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026negazione inidonea a superare gli elementi raccolti.

La CTR, nel valorizzarele medesime risultanze della Guardia di finanza e nel qualificare l’Arzillocome dominus dell’intero circuito, ha dunque correttamente escluso lanullità dell’atto: non perché l’Amministrazione fosse dispensata dalconfrontarsi con le deduzioni, ma perché, valutato il loro contenutoeffettivo, le ragioni del rigetto risultavano già espresse, per relazione, intermini proporzionati alla loro limitata specificità e tali da consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa.Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, difettoassoluto di motivazione e violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, 112 e 132 c.p.c., deducendosi che il giudice regionale avrebbecondiviso acriticamente la decisione di primo grado e le risultanze dellaGuardia di finanza, senza esporre un autonomo percorso argomentativo esenza confrontarsi con le specifiche deduzioni formulate in appello inordine all’assenza di riscontri probatori sulla qualità di amministratore difatto.Il secondo motivo è infondato.Non ricorre, anzitutto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, poiché laCTR ha espressamente esaminato la censura relativa alla pretesa assenzadi prova della qualità di amministratore di fatto, disattendendola sullabase delle risultanze valorizzate dalla Guardia di finanza.

Il giudiceregionale ha, infatti, affermato che era infondato il motivo concernente "lapresunta illegittimità della sentenza per assenza di prove circa la pretesaqualifica di amministratore di fatto", richiamando "l’indiscusso valoreprobatorio di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza" e traendone laconclusione che l’Arzillo fosse "il dominus di un intero sistema elusivo".Neppure è configurabile una motivazione meramente apparente o inferioreal minimo costituzionale.

Secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda percepibile il fondamento della decisione, recandoargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 15 giugno2017, n. 14927; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 20 ottobre 2021,n. 29124).

La sentenza impugnata, sebbene sintetica e in parte adesivaalla ricostruzione già operata dai primi giudici, espone in modo intellegibilela ragione della decisione, individuandola nel ruolo centrale svolto dalcontribuente nel circuito commerciale contestato, nella riconducibilità allostesso delle società italiane coinvolte, nella successiva rivendita dellemerci alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nell’immissione dei beni sul mercatoitaliano tramite la [OSCURATO:SOCIETA]. dell’Arzillo.

La CTR ha inoltre valorizzato lacircostanza che "la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva mezzi tecnici edoperativi necessari allo svolgimento dell’attività dichiarata", reputando taledato coerente con l’attribuzione al contribuente del ruolo gestorio di fatto.La motivazione, dunque, non è assente, né perplessa, né obiettivamenteincomprensibile, ma consente di individuare il percorso logico seguito dalgiudice di merito.

La mancanza di motivazione, quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata tanto nei casi di radicale carenza, quanto nelleipotesi in cui essa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi, perché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili, restando inveceirrilevante il controllo sulla sufficienza della motivazione rispetto allerisultanze probatorie (Cass. 18 settembre 2009, n. 20112; Cass., Sez.

U.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598;Cass. 25 giugno 2018, n. 16611).

Nella specie, si è al di fuori di taleipotesi estrema, poiché la decisione assolve in misura adeguata alrequisito di contenuto richiesto dagli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 eNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026132 c.p.c., contenendo l’esposizione, sia pure concisa, delle ragioni di fattoe di diritto poste a fondamento della statuizione, sufficiente a renderecomprensibile e verificabile il percorso argomentativo della pronuncia(Cass. 15 novembre 2019, n. 29721; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248;Cass. 8 settembre 2022, n. 26477).

La doglianza, sotto la veste dellanullità della sentenza, si risolve piuttosto nella critica alla sufficienza e allapersuasività degli elementi istruttori valorizzati dalla CTR e mira aottenere una diversa lettura del materiale probatorio, attività estranea algiudizio di legittimità (Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.4 marzo 2021, n. 5987).

La circostanza che il giudice d’appello abbiacondiviso la valutazione del primo giudice e abbia richiamato le risultanzedella Guardia di finanza non integra, di per sé, un vizio di nullità, ove,come nella specie, sia comunque percepibile la ratio decidendi posta afondamento del rigetto del gravame.Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997,dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 7 della leggen. 212 del 2000, nonché l’errata identificazione del soggetto solidalmenteresponsabile e l’illegittimo ampliamento del thema decidendum,sostenendosi che la CTR avrebbe fondato la decisione sulla responsabilitàpersonale del contribuente quale unico beneficiario delle violazioni, cosìrecependo una prospettazione introdotta dall’Ufficio in corso di giudizio ediversa da quella posta a fondamento dell’atto impositivo, originariamenteimperniato sulla responsabilità solidale ex art. 11 cit.Il terzo motivo è infondato.La sentenza impugnata non ha fondato la decisione su una causa petendidiversa da quella posta a base dell’atto di irrogazione, né ha introdottofatti nuovi estranei alla contestazione originaria.

La CTR ha valorizzato ilmedesimo nucleo fattuale già emergente dall’atto e dalle risultanze dellaGuardia di finanza: il ruolo dell’Arzillo quale dominus dell’intero sistema, laNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026riconducibilità al medesimo delle società italiane inserite nel circuitocommerciale, l’acquisto delle merci provenienti dai Paesi asiatici, la lorosuccessiva rivendita alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’immissione nel mercatoitaliano mediante la [OSCURATO:SOCIETA]., parimenti a lui riferibile, nonché lamancanza, in capo alla società sammarinese, dei mezzi tecnici e operativinecessari allo svolgimento dell’attività dichiarata.

Si tratta, dunque, dicircostanze tutte già comprese nell’originaria prospettazione fattuale e giàposte a fondamento della pretesa, sicché nessuna modificazionedell’oggetto sostanziale della controversia può ravvisarsi nella sentenzaimpugnata.

La decisione di merito si è limitata, infatti, a trarre da quelmedesimo compendio fattuale la conseguenza giuridica ritenuta conformealla disciplina applicabile.Il riferimento all’Arzillo quale «unico vero beneficiario delle violazionicontestate» non vale, pertanto, a negare l’esistenza della società o adegradarla a soggetto fittizio, ma esprime la valutazione conclusiva delgiudice di merito circa l’effettiva signoria esercitata dal contribuente sullerisorse e sulle attività formalmente facenti capo all’ente.

È questo il datoche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consente di ravvisare lagestione uti dominus e, quindi, l’interposizione regolata dall’art. 37, terzocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che assuma rilievo decisivo laqualificazione del soggetto come amministratore formale o di fatto (Cass.25 luglio 2022, n. 23231; Cass. 27 agosto 2025, n. 23987).Non ricorre, dunque, la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La CTR hapronunciato sulla questione devoluta, concernente la riferibilità dellesanzioni all’Arzillo, e ha soltanto tratto dai fatti già contestati leconseguenze giuridiche coerenti con l’accertata posizione di interponente edi effettivo possessore del reddito.

La riconduzione della fattispecie all’art.37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce infatti unaqualificazione giuridica del quadro fattuale rimasto immutato, non laNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026sostituzione del fatto costitutivo della pretesa né l’introduzione di unanuova ragione impositiva.L’accertamento della CTR è, del resto, sufficiente a integrare taleparadigma: la descritta concentrazione nell’Arzillo della direzione delcircuito commerciale, la riconducibilità a lui delle società che nescandivano i passaggi, l’assenza nella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di mezzi propriadeguati e l’individuazione del contribuente quale effettivo beneficiarioesprimono non la sola ingerenza gestoria, ma il totale asservimento delleuna diversa ricostruzione del ruolo del contribuente, sollecita pertanto unanuova valutazione delle risultanze istruttorie e si rivela, sotto tale profilo,inammissibile.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia su questionispecificamente dedotte, difetto assoluto di motivazione e violazione degliartt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132 c.p.c., lamentandosi che laCTR non si sarebbe pronunciata sulla censura relativa all’applicabilitàdell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., qualesocietà di capitali estera asseritamente dotata di personalità giuridicasecondo l’ordinamento di appartenenza.Il quarto motivo è infondato.Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti unastatuizione implicita di rigetto della questione dedotta, purché la soluzioneaccolta sia logicamente incompatibile con la domanda o l’eccezione nonespressamente esaminata.

Nella specie, la CTR, affermando laresponsabilità dell’Arzillo quale amministratore di fatto e dominus delsistema elusivo, valorizzando la mancanza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,di mezzi tecnici e operativi necessari allo svolgimento dell’attivitàdichiarata e ritenendo il contribuente effettivo beneficiario delle violazioni,Numero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026ha implicitamente disatteso la doglianza relativa all’applicazione dell’art. 7del d.l. n. 269 del 2003.La questione non è stata, dunque, omessa, ma risolta in sensoincompatibile con la prospettazione del contribuente, secondo cui lesanzioni avrebbero dovuto gravare esclusivamente sulla società estera, inquanto asseritamente munita di personalità giuridica.

Il giudice regionale,nel confermare la legittimità dell’irrogazione nei confronti dell’Arzillo e nelricondurre a lui il ruolo sostanziale di amministratore di fatto e beneficiariodel sistema contestato, ha necessariamente escluso la fondatezza dellatesi difensiva imperniata sull’applicazione esclusiva dell’art. 7 cit.Resta distinto il profilo, dedotto con il quinto motivo, della correttezza indiritto di tale soluzione, che attiene non alla nullità della sentenza peromessa pronuncia, ma all’eventuale violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269del 2003.Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, si prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 del d.l. n.269 del 2003, per avere la sentenza implicitamente escluso la personalitàgiuridica della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, quindi, l’operatività della regolasecondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale propriodi società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a caricodella persona giuridica.

ConIl quinto motivo è infondato.La censura muove dall’assunto che la personalità giuridica della [OSCURATO:SOCIETA]., società di capitali costituita secondo l’ordinamentosammarinese, imponga, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003,l’esclusiva riferibilità all’ente delle sanzioni relative al rapporto fiscale.L’assunto non è condivisibile.

La società interposta conserva la propriaesistenza e soggettività giuridica; ciò che rileva è, piuttosto, se il rapportofiscale cui si collegano le violazioni faccia capo all’ente oppure, per effettoNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026dell’interposizione, al soggetto che ne abbia gestito le attività uti dominuse sia risultato l’effettivo possessore del reddito.Questa Corte ha chiarito che, quando un soggetto gestisca uti dominusuna società di capitali, l’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973determina la traslazione in capo a lui del reddito d’impresa e delle relativeimposte, in quanto effettivo possessore del reddito formalmente attribuitoalla società interposta.

Ai fini delle sanzioni non viene allora in rilievo ilrapporto fiscale proprio della persona giuridica, ma quello direttamenteriferibile all’interponente; la fattispecie resta perciò estranea all’art. 7 deld.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, ancorché formalmente commessedall’ente collettivo, sono ricondotte all’attività del gestore uti dominus(Cass. n. 23231 del 2022).

È stato altresì precisato che non è decisivostabilire se il soggetto operante dietro la società sia amministratoreformale o di fatto: occorre accertare che egli ne gestisca e diriga le risorseautonomamente dalla società, anche indipendentemente dagli interessi diquesta, ideando e attuando le condotte dalle quali origina il creditoerariale (Cass. n. 23987 del 2025).L’accertamento compiuto dalla CTR soddisfa tali condizioni.

Il giudiceregionale ha individuato nell’Arzillo il dominus dell’intero sistema,rilevando che le società italiane a lui riconducibili acquistavano le merciprovenienti dai Paesi asiatici e le rivendevano alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., laquale le immetteva nel mercato italiano tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essariferibile al contribuente; ha inoltre constatato che la società sammarinesenon disponeva dei mezzi tecnici e operativi necessari all’attività dichiaratae ha concluso che l’Arzillo era l’effettivo beneficiario delle violazioni.Considerati unitariamente, tali elementi descrivono l’esercizio, da partesua, di un potere autonomo di direzione e disposizione sull’intero circuito eil totale asservimento della società interposta ai suoi interessi: integrano,dunque, la gestione uti dominus richiesta dall’art. 37, terzo comma, cit.,senza postulare l’inesistenza o la fittizietà dell’ente.Numero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ne consegue che la personalità giuridica della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non è nénegata né superata: la riferibilità delle sanzioni all’Arzillo discende dalladiversa imputazione soggettiva del rapporto tributario prodottadall’interposizione.

Poiché il reddito e le attività da cui scaturiscono leviolazioni sono imputati all’interponente come se fossero stati da luiprodotti, manca il presupposto per applicare la regola dell’esclusivaresponsabilità sanzionatoria della persona giuridica stabilita dall’art. 7 deld.l. n. 269 del 2003.

Il motivo va pertanto rigettato; nella parte in cuicontesta la signoria effettiva dell’Arzillo sulle attività dell’interposta, essotende invece a sovvertire l’accertamento di fatto della CTR, nonsindacabile in questa sede.Con distinta censura, rivolta avverso il provvedimento di diniego delladefinizione agevolata, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del d.l. n.119 del 2018, sostenendosi che la controversia, avente ad oggettoesclusivamente sanzioni collegate ai tributi, avrebbe dovuto esseredefinita senza pagamento di alcun importo, essendo il rapporto relativo aitributi già divenuto definitivo per mancata impugnazione dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società.La censura, pur contenuta nel medesimo atto con cui è stata impugnata lasentenza della CTR, ha oggetto autonomo e va esaminata separatamentedai motivi rivolti contro la decisione di merito, poiché investe ilsopravvenuto diniego della definizione agevolata, impugnabile, ai sensidell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, dinanzi all’organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Essa non costituisce,dunque, una doglianza diretta contro la sentenza impugnata, ma unautonomo motivo avverso il provvedimento di diniego.La censura va disattesa.L’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018 distingue le controversierelative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo da quelleNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono.Per queste ultime, la definizione senza pagamento di alcun importorelativo alle sanzioni è consentita solo qualora il rapporto relativo ai tributisia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione agevolataprevista dalla medesima disposizione.La nozione di “definizione” del rapporto relativo ai tributi non può esseresovrapposta alla mera definitività dell’avviso di accertamento per mancataimpugnazione.

Quest’ultima rende incontestabile la pretesa tributaria, manon implica, di per sé, che il tributo sia stato pagato o che il rapporto siastato chiuso mediante una modalità definitoria o comunque satisfattiva.Diversamente opinando, la mera inerzia del contribuente rispetto all’attoimpositivo principale determinerebbe automaticamente l’azzeramentodella controversia sulle sanzioni collegate, in contrasto con la ratio delladisciplina agevolativa.La conclusione è coerente con il dato sistematico della norma, che, nelriferirsi alla definizione del rapporto relativo ai tributi “anche con modalitàdiverse”, presuppone una chiusura del rapporto sostanziale mediantepagamento, definizione agevolata o altra modalità idonea a soddisfare lapretesa tributaria, non già la sola stabilizzazione dell’accertamento permancata opposizione.

Nella specie, il ricorrente deduce soltanto ladefinitività dell’accertamento per mancata impugnazione, ma non allegal’avvenuto pagamento del tributo né altra modalità satisfattiva delrapporto principale.Il provvedimento di diniego va, pertanto, confermato, non potendo ladefinitività dell’avviso di accertamento essere equiparata alla definizionedel rapporto relativo ai tributi richiesta dall’art. 6, comma 3, cit. ai finidella definizione senza pagamento della lite concernente le sole sanzionicollegate.Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dei cinque motiviproposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026Campania, nonché il rigetto dell’autonoma censura rivolta contro ilprovvedimento di diniego della definizione agevolata.

La sentenzaimpugnata resiste, pertanto, alle censure formulate dal contribuente.

Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4502/2019 depositata il 28/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026Con atto di contestazione del 17 novembre 2015, cui fece seguito l’atto diirrogazione sanzioni notificato il 13 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Caserta irrogò nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nellaprospettata qualità di amministratore di fatto della società sammarineseOF [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta esterovestita all’esito di un precedenteaccertamento svolto dall’Agenzia delle entrate di Rimini, la sanzionepecuniaria di euro 13.795.074,00, ai sensi dell’art. 11, comma 1, deld.lgs. n. 472 del 1997. L’Ufficio muoveva dal processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza di Rimini, secondo cui lasocietà, formalmente avente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], avrebbeoperato in Italia attraverso il sito “youbuy.it” e mediante strutture esocietà riconducibili al contribuente, individuato quale dominus delsistema. Arzillo impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Caserta, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’atto perdecadenza, l’omessa motivazione sulle deduzioni difensive, l’errataapplicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 472 del 1997, la violazione dell’art. 7del d.l. n. 269 del 2003 e l’insussistenza della qualità di amministratore difatto. L’Agenzia delle entrate si costituì resistendo al ricorso. LaCommissione tributaria provinciale, con sentenza n. 7709/03/16, rigettò ilricorso e condannò il contribuente alla rifusione delle spese di lite. Avversotale decisione Arzillo propose appello, insistendo, in particolare, sullaviolazione dell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, sulla carenzadi prova della qualità di amministratore di fatto, sulla violazione dell’art. 7del d.l. n. 269 del 2003 e sull’errata individuazione del soggettosolidalmente responsabile. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dellaCampania, con sentenza n. 4502/26/2019, depositata il 28 maggio 2019,rigettò l’appello, ritenendo la sentenza di primo grado immune da vizilogici e giuridici, reputando adeguatamente motivato l’atto di irrogazione,valorizzando le risultanze della Guardia di finanza in ordine al ruolo diNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026amministratore di fatto dell’Arzillo e disattendendo anche la censura diultrapetizione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidatoa cinque motivi avverso la sentenza della CTR e, con il medesimo atto, haaltresì impugnato il provvedimento di diniego della definizione agevolatadella controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, articolando sul puntoun ulteriore motivo. L’Agenzia delle entrate si è costituita concontroricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ecomunque infondato. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositatorequisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, riferito alla sentenza impugnata, sicensura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, assumendosi che la CTRnon avrebbe rilevato la nullità dell’atto di irrogazione delle sanzioni perdifetto di motivazione in ordine alle deduzioni difensive presentate dalcontribuente, e segnatamente a quella concernente l’errata attribuzionedella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il primo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La CTR, infatti, non ha affatto omesso di scrutinare il profilo concernentela qualità di amministratore di fatto del contribuente, né ha eluso il temadella sufficienza motivazionale dell’atto di irrogazione. Il giudice regionaleha, anzitutto, rilevato che, "in ordine al motivo di appello sollevato dalcontribuente relativo al difetto di motivazione dell’atto di erogazionesanzioni, oggetto del contendere, lo stesso è palesemente infondato",aggiungendo che i primi giudici avevano esaminato l’atto impugnato,ritenendolo privo di vizi motivazionali, poiché contenente "un’adeguataesposizione delle ragioni di fatto e di diritto a fondamento della pretesatributaria azionata". Ha, inoltre, osservato che "in sede di appello i motiviNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026di doglianza devono essere proposti nei confronti della sentenza, e non giànei confronti dell’atto".La sentenza impugnata contiene, altresì, un preciso accertamento in fattosulla posizione dell’Arzillo, avendo affermato che era infondato il motivorelativo alla asserita assenza di prova della qualità di amministratore difatto, "stante l’indiscusso valore probatorio di quanto evidenziato dallaGuardia di Finanza", da cui risultava che il contribuente era "il dominus diun intero sistema elusivo", in quanto società italiane a lui riconducibiliacquistavano merci provenienti dai Paesi asiatici, poi rivendute alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale le immetteva sul mercato italiano tramite la FBLs.r.l., riconducibile allo stesso Arzillo. La CTR ha poi ribadito quanto giàosservato dai primi giudici, ossia che "la società [OSCURATO:PERSONA] non avevamezzi tecnici ed operativi necessari allo svolgimento dell’attivitàdichiarata", traendone la conseguenza che il contribuente era l’effettivobeneficiario delle violazioni contestate.In tal modo la CTR ha compiuto un apprezzamento di merito, fondato sullerisultanze istruttorie richiamate, circa il ruolo effettivamente svolto dalcontribuente nel sistema societario oggetto di verifica. La censura, purformalmente prospettata come violazione dell’art. 16, comma 7, del d.lgs.n. 472 del 1997, tende dunque, nella sostanza, a rimettere in discussionetale accertamento di fatto, sollecitando una diversa valutazione delmateriale probatorio, non consentita in sede di legittimità sotto ilparadigma della violazione di legge.L’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 472 del 1997, nel prescrivere che,quando siano state presentate deduzioni, l’Ufficio irroghi le sanzioni conmedesime», configura una garanzia specifica del procedimentosanzionatorio. La motivazione deve, pertanto, dare conto dell’effettivaconsiderazione delle ragioni difensive e rendere intelligibile perché essenon siano state reputate idonee a modificare la contestazione; non èNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026sufficiente la mera attestazione della loro ricezione. Tale obbligo, tuttavia,non impone una replica atomistica a ogni proposizione del contribuente: laconsistenza dell’apparato giustificativo va commisurata al grado dispecificità delle deduzioni, sicché una contestazione meramente assertivapuò essere disattesa mediante il richiamo, purché univoco e pertinente,agli elementi già esposti nell’atto di contestazione e negli atti presupposticonosciuti dall’interessato, dai quali risultino riconoscibili le ragioniincompatibili con la tesi difensiva. In tal senso va inteso il carattere«rafforzato» della motivazione richiesto dalla disposizione: non comenecessaria ripetizione del materiale già comunicato, ma comedimostrazione che l’Ufficio abbia preso in esame l’apporto procedimentaledel contribuente e lo abbia respinto sulla base di ragioni identificabili econtrollabili (Cass. 20 agosto 2024, n. 23167).Nella specie, la deduzione relativa alla qualità di amministratore di fatto siesauriva nell’affermazione che l’Arzillo non aveva mai svolto alcun ruolonella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che la qualifica attribuitagli era priva difondamento e di riscontro probatorio, senza indicare fatti alternativi,documenti o specifiche circostanze idonee a infirmare gli elementi giàcontestati. L’atto di irrogazione dava espressamente atto dellapresentazione delle deduzioni e del loro mancato accoglimento;richiamava, quale parte integrante, l’atto di contestazione, che avevaindividuato l’Arzillo come dominus del sistema sulla base della proprietà,tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., del sito «youbuy.it», dell’ubicazione in Italia deldominio, delle attrezzature e dei server, della provenienza delle merci dasocietà italiane a lui riconducibili, della loro immissione nel mercatonazionale attraverso la medesima [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dell’assenza, in capoalla società sammarinese, di mezzi tecnici e operativi adeguati. A frontedel carattere generico della deduzione, il rinvio a questo articolato quadrofattuale, già conosciuto dal contribuente e direttamente concernente ilruolo da lui svolto, rendeva percepibile che l’Ufficio aveva reputato la meraNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026negazione inidonea a superare gli elementi raccolti. La CTR, nel valorizzarele medesime risultanze della Guardia di finanza e nel qualificare l’Arzillocome dominus dell’intero circuito, ha dunque correttamente escluso lanullità dell’atto: non perché l’Amministrazione fosse dispensata dalconfrontarsi con le deduzioni, ma perché, valutato il loro contenutoeffettivo, le ragioni del rigetto risultavano già espresse, per relazione, intermini proporzionati alla loro limitata specificità e tali da consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa.Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, difettoassoluto di motivazione e violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del1992, 112 e 132 c.p.c., deducendosi che il giudice regionale avrebbecondiviso acriticamente la decisione di primo grado e le risultanze dellaGuardia di finanza, senza esporre un autonomo percorso argomentativo esenza confrontarsi con le specifiche deduzioni formulate in appello inordine all’assenza di riscontri probatori sulla qualità di amministratore difatto.Il secondo motivo è infondato.Non ricorre, anzitutto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, poiché laCTR ha espressamente esaminato la censura relativa alla pretesa assenzadi prova della qualità di amministratore di fatto, disattendendola sullabase delle risultanze valorizzate dalla Guardia di finanza. Il giudiceregionale ha, infatti, affermato che era infondato il motivo concernente "lapresunta illegittimità della sentenza per assenza di prove circa la pretesaqualifica di amministratore di fatto", richiamando "l’indiscusso valoreprobatorio di quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza" e traendone laconclusione che l’Arzillo fosse "il dominus di un intero sistema elusivo".Neppure è configurabile una motivazione meramente apparente o inferioreal minimo costituzionale. Secondo il consolidato orientamento di questaCorte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda percepibile il fondamento della decisione, recandoargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 15 giugno2017, n. 14927; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. 20 ottobre 2021,n. 29124). La sentenza impugnata, sebbene sintetica e in parte adesivaalla ricostruzione già operata dai primi giudici, espone in modo intellegibilela ragione della decisione, individuandola nel ruolo centrale svolto dalcontribuente nel circuito commerciale contestato, nella riconducibilità allostesso delle società italiane coinvolte, nella successiva rivendita dellemerci alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e nell’immissione dei beni sul mercatoitaliano tramite la [OSCURATO:SOCIETA]. dell’Arzillo. La CTR ha inoltre valorizzato lacircostanza che "la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva mezzi tecnici edoperativi necessari allo svolgimento dell’attività dichiarata", reputando taledato coerente con l’attribuzione al contribuente del ruolo gestorio di fatto.La motivazione, dunque, non è assente, né perplessa, né obiettivamenteincomprensibile, ma consente di individuare il percorso logico seguito dalgiudice di merito. La mancanza di motivazione, quale causa di nullità dellasentenza, va apprezzata tanto nei casi di radicale carenza, quanto nelleipotesi in cui essa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi, perché intessuta di argomentazioni fra loro logicamenteinconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili, restando inveceirrilevante il controllo sulla sufficienza della motivazione rispetto allerisultanze probatorie (Cass. 18 settembre 2009, n. 20112; Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598;Cass. 25 giugno 2018, n. 16611). Nella specie, si è al di fuori di taleipotesi estrema, poiché la decisione assolve in misura adeguata alrequisito di contenuto richiesto dagli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 eNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026132 c.p.c., contenendo l’esposizione, sia pure concisa, delle ragioni di fattoe di diritto poste a fondamento della statuizione, sufficiente a renderecomprensibile e verificabile il percorso argomentativo della pronuncia(Cass. 15 novembre 2019, n. 29721; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248;Cass. 8 settembre 2022, n. 26477). La doglianza, sotto la veste dellanullità della sentenza, si risolve piuttosto nella critica alla sufficienza e allapersuasività degli elementi istruttori valorizzati dalla CTR e mira aottenere una diversa lettura del materiale probatorio, attività estranea algiudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass.4 marzo 2021, n. 5987). La circostanza che il giudice d’appello abbiacondiviso la valutazione del primo giudice e abbia richiamato le risultanzedella Guardia di finanza non integra, di per sé, un vizio di nullità, ove,come nella specie, sia comunque percepibile la ratio decidendi posta afondamento del rigetto del gravame.Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, c.p.c., la violazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997,dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 7 della leggen. 212 del 2000, nonché l’errata identificazione del soggetto solidalmenteresponsabile e l’illegittimo ampliamento del thema decidendum,sostenendosi che la CTR avrebbe fondato la decisione sulla responsabilitàpersonale del contribuente quale unico beneficiario delle violazioni, cosìrecependo una prospettazione introdotta dall’Ufficio in corso di giudizio ediversa da quella posta a fondamento dell’atto impositivo, originariamenteimperniato sulla responsabilità solidale ex art. 11 cit.Il terzo motivo è infondato.La sentenza impugnata non ha fondato la decisione su una causa petendidiversa da quella posta a base dell’atto di irrogazione, né ha introdottofatti nuovi estranei alla contestazione originaria. La CTR ha valorizzato ilmedesimo nucleo fattuale già emergente dall’atto e dalle risultanze dellaGuardia di finanza: il ruolo dell’Arzillo quale dominus dell’intero sistema, laNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026riconducibilità al medesimo delle società italiane inserite nel circuitocommerciale, l’acquisto delle merci provenienti dai Paesi asiatici, la lorosuccessiva rivendita alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’immissione nel mercatoitaliano mediante la [OSCURATO:SOCIETA]., parimenti a lui riferibile, nonché lamancanza, in capo alla società sammarinese, dei mezzi tecnici e operativinecessari allo svolgimento dell’attività dichiarata. Si tratta, dunque, dicircostanze tutte già comprese nell’originaria prospettazione fattuale e giàposte a fondamento della pretesa, sicché nessuna modificazionedell’oggetto sostanziale della controversia può ravvisarsi nella sentenzaimpugnata. La decisione di merito si è limitata, infatti, a trarre da quelmedesimo compendio fattuale la conseguenza giuridica ritenuta conformealla disciplina applicabile.Il riferimento all’Arzillo quale «unico vero beneficiario delle violazionicontestate» non vale, pertanto, a negare l’esistenza della società o adegradarla a soggetto fittizio, ma esprime la valutazione conclusiva delgiudice di merito circa l’effettiva signoria esercitata dal contribuente sullerisorse e sulle attività formalmente facenti capo all’ente. È questo il datoche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consente di ravvisare lagestione uti dominus e, quindi, l’interposizione regolata dall’art. 37, terzocomma, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che assuma rilievo decisivo laqualificazione del soggetto come amministratore formale o di fatto (Cass.25 luglio 2022, n. 23231; Cass. 27 agosto 2025, n. 23987).Non ricorre, dunque, la violazione dell’art. 112 c.p.c. La CTR hapronunciato sulla questione devoluta, concernente la riferibilità dellesanzioni all’Arzillo, e ha soltanto tratto dai fatti già contestati leconseguenze giuridiche coerenti con l’accertata posizione di interponente edi effettivo possessore del reddito. La riconduzione della fattispecie all’art.37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce infatti unaqualificazione giuridica del quadro fattuale rimasto immutato, non laNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026sostituzione del fatto costitutivo della pretesa né l’introduzione di unanuova ragione impositiva.L’accertamento della CTR è, del resto, sufficiente a integrare taleparadigma: la descritta concentrazione nell’Arzillo della direzione delcircuito commerciale, la riconducibilità a lui delle società che nescandivano i passaggi, l’assenza nella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di mezzi propriadeguati e l’individuazione del contribuente quale effettivo beneficiarioesprimono non la sola ingerenza gestoria, ma il totale asservimento delleuna diversa ricostruzione del ruolo del contribuente, sollecita pertanto unanuova valutazione delle risultanze istruttorie e si rivela, sotto tale profilo,inammissibile.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia su questionispecificamente dedotte, difetto assoluto di motivazione e violazione degliartt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112 e 132 c.p.c., lamentandosi che laCTR non si sarebbe pronunciata sulla censura relativa all’applicabilitàdell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., qualesocietà di capitali estera asseritamente dotata di personalità giuridicasecondo l’ordinamento di appartenenza.Il quarto motivo è infondato.Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti unastatuizione implicita di rigetto della questione dedotta, purché la soluzioneaccolta sia logicamente incompatibile con la domanda o l’eccezione nonespressamente esaminata. Nella specie, la CTR, affermando laresponsabilità dell’Arzillo quale amministratore di fatto e dominus delsistema elusivo, valorizzando la mancanza, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,di mezzi tecnici e operativi necessari allo svolgimento dell’attivitàdichiarata e ritenendo il contribuente effettivo beneficiario delle violazioni,Numero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026ha implicitamente disatteso la doglianza relativa all’applicazione dell’art. 7del d.l. n. 269 del 2003.La questione non è stata, dunque, omessa, ma risolta in sensoincompatibile con la prospettazione del contribuente, secondo cui lesanzioni avrebbero dovuto gravare esclusivamente sulla società estera, inquanto asseritamente munita di personalità giuridica. Il giudice regionale,nel confermare la legittimità dell’irrogazione nei confronti dell’Arzillo e nelricondurre a lui il ruolo sostanziale di amministratore di fatto e beneficiariodel sistema contestato, ha necessariamente escluso la fondatezza dellatesi difensiva imperniata sull’applicazione esclusiva dell’art. 7 cit.Resta distinto il profilo, dedotto con il quinto motivo, della correttezza indiritto di tale soluzione, che attiene non alla nullità della sentenza peromessa pronuncia, ma all’eventuale violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269del 2003.Con il quinto motivo, proposto in via subordinata, si prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 7 del d.l. n.269 del 2003, per avere la sentenza implicitamente escluso la personalitàgiuridica della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e, quindi, l’operatività della regolasecondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale propriodi società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a caricodella persona giuridica. ConIl quinto motivo è infondato.La censura muove dall’assunto che la personalità giuridica della [OSCURATO:SOCIETA]., società di capitali costituita secondo l’ordinamentosammarinese, imponga, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003,l’esclusiva riferibilità all’ente delle sanzioni relative al rapporto fiscale.L’assunto non è condivisibile. La società interposta conserva la propriaesistenza e soggettività giuridica; ciò che rileva è, piuttosto, se il rapportofiscale cui si collegano le violazioni faccia capo all’ente oppure, per effettoNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026dell’interposizione, al soggetto che ne abbia gestito le attività uti dominuse sia risultato l’effettivo possessore del reddito.Questa Corte ha chiarito che, quando un soggetto gestisca uti dominusuna società di capitali, l’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973determina la traslazione in capo a lui del reddito d’impresa e delle relativeimposte, in quanto effettivo possessore del reddito formalmente attribuitoalla società interposta. Ai fini delle sanzioni non viene allora in rilievo ilrapporto fiscale proprio della persona giuridica, ma quello direttamenteriferibile all’interponente; la fattispecie resta perciò estranea all’art. 7 deld.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, ancorché formalmente commessedall’ente collettivo, sono ricondotte all’attività del gestore uti dominus(Cass. n. 23231 del 2022). È stato altresì precisato che non è decisivostabilire se il soggetto operante dietro la società sia amministratoreformale o di fatto: occorre accertare che egli ne gestisca e diriga le risorseautonomamente dalla società, anche indipendentemente dagli interessi diquesta, ideando e attuando le condotte dalle quali origina il creditoerariale (Cass. n. 23987 del 2025).L’accertamento compiuto dalla CTR soddisfa tali condizioni. Il giudiceregionale ha individuato nell’Arzillo il dominus dell’intero sistema,rilevando che le società italiane a lui riconducibili acquistavano le merciprovenienti dai Paesi asiatici e le rivendevano alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., laquale le immetteva nel mercato italiano tramite la [OSCURATO:SOCIETA]., anch’essariferibile al contribuente; ha inoltre constatato che la società sammarinesenon disponeva dei mezzi tecnici e operativi necessari all’attività dichiaratae ha concluso che l’Arzillo era l’effettivo beneficiario delle violazioni.Considerati unitariamente, tali elementi descrivono l’esercizio, da partesua, di un potere autonomo di direzione e disposizione sull’intero circuito eil totale asservimento della società interposta ai suoi interessi: integrano,dunque, la gestione uti dominus richiesta dall’art. 37, terzo comma, cit.,senza postulare l’inesistenza o la fittizietà dell’ente.Numero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ne consegue che la personalità giuridica della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non è nénegata né superata: la riferibilità delle sanzioni all’Arzillo discende dalladiversa imputazione soggettiva del rapporto tributario prodottadall’interposizione. Poiché il reddito e le attività da cui scaturiscono leviolazioni sono imputati all’interponente come se fossero stati da luiprodotti, manca il presupposto per applicare la regola dell’esclusivaresponsabilità sanzionatoria della persona giuridica stabilita dall’art. 7 deld.l. n. 269 del 2003. Il motivo va pertanto rigettato; nella parte in cuicontesta la signoria effettiva dell’Arzillo sulle attività dell’interposta, essotende invece a sovvertire l’accertamento di fatto della CTR, nonsindacabile in questa sede.Con distinta censura, rivolta avverso il provvedimento di diniego delladefinizione agevolata, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del d.l. n.119 del 2018, sostenendosi che la controversia, avente ad oggettoesclusivamente sanzioni collegate ai tributi, avrebbe dovuto esseredefinita senza pagamento di alcun importo, essendo il rapporto relativo aitributi già divenuto definitivo per mancata impugnazione dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società.La censura, pur contenuta nel medesimo atto con cui è stata impugnata lasentenza della CTR, ha oggetto autonomo e va esaminata separatamentedai motivi rivolti contro la decisione di merito, poiché investe ilsopravvenuto diniego della definizione agevolata, impugnabile, ai sensidell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, dinanzi all’organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia. Essa non costituisce,dunque, una doglianza diretta contro la sentenza impugnata, ma unautonomo motivo avverso il provvedimento di diniego.La censura va disattesa.L’art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018 distingue le controversierelative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo da quelleNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono.Per queste ultime, la definizione senza pagamento di alcun importorelativo alle sanzioni è consentita solo qualora il rapporto relativo ai tributisia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione agevolataprevista dalla medesima disposizione.La nozione di “definizione” del rapporto relativo ai tributi non può esseresovrapposta alla mera definitività dell’avviso di accertamento per mancataimpugnazione. Quest’ultima rende incontestabile la pretesa tributaria, manon implica, di per sé, che il tributo sia stato pagato o che il rapporto siastato chiuso mediante una modalità definitoria o comunque satisfattiva.Diversamente opinando, la mera inerzia del contribuente rispetto all’attoimpositivo principale determinerebbe automaticamente l’azzeramentodella controversia sulle sanzioni collegate, in contrasto con la ratio delladisciplina agevolativa.La conclusione è coerente con il dato sistematico della norma, che, nelriferirsi alla definizione del rapporto relativo ai tributi “anche con modalitàdiverse”, presuppone una chiusura del rapporto sostanziale mediantepagamento, definizione agevolata o altra modalità idonea a soddisfare lapretesa tributaria, non già la sola stabilizzazione dell’accertamento permancata opposizione. Nella specie, il ricorrente deduce soltanto ladefinitività dell’accertamento per mancata impugnazione, ma non allegal’avvenuto pagamento del tributo né altra modalità satisfattiva delrapporto principale.Il provvedimento di diniego va, pertanto, confermato, non potendo ladefinitività dell’avviso di accertamento essere equiparata alla definizionedel rapporto relativo ai tributi richiesta dall’art. 6, comma 3, cit. ai finidella definizione senza pagamento della lite concernente le sole sanzionicollegate.Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dei cinque motiviproposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaNumero registro generale 20749/2020Numero sezionale 5620/2026Numero di raccolta generale 25996/2026Data pubblicazione 30/09/2026Campania, nonché il rigetto dell’autonoma censura rivolta contro ilprovvedimento di diniego della definizione agevolata. La sentenzaimpugnata resiste, pertanto, alle censure formulate dal contribuente. Lespese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris