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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 2011

Cassazione n. 26593/2025

Testo disponibile della fonte

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va della revoca della detenzione domiciliare. 4.Con successiva memoria la difesa, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione, atteso che Iavazzo è stato scarcerato per espiazione della pena in data 4 maggio 2025, in forza di provvedimento emesso dal P.M. in data 29 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.

Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).

2. Nel caso in esame, risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente,che [OSCURATO:PERSONA] finito, il 4 maggio 2025, di espiare la pena in relazione alla quale era detenuto, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va della revoca della detenzione domiciliare. 4.Con successiva memoria la difesa, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno l’interesse all’impugnazione, atteso che Iavazzo è stato scarcerato per espiazione della pena in data 4 maggio 2025, in forza di provvedimento emesso dal P.M. in data 29 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 2. Nel caso in esame, risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente,che [OSCURATO:PERSONA] finito, il 4 maggio 2025, di espiare la pena in relazione alla quale era detenuto, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0., Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenz
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