CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, infunzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata, ai sensidell’art. 670 cod. proc. pen., nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, volta adottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena di due anni e quattromesi di reclusione applicata dalla Corte di appello di Brescia, con sentenza del 6marzo 2025, in relazione al reato di cui all’art. 609-bis, primo comma, 609-ter,primo comma, n. 5, cod. pen., previo riconoscimento, con giudizio di prevalenza,della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX,per il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi diricorso, di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione della disposizione di cui all’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., inrelazione alla condanna per il reato di violenza sessuale, nel caso di minoregravità, commessa in danno di minore.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione ha errato nel valutare comeostativa alla sospendibilità dell’ordine di esecuzione l’aggravante di cui all’art.609-ter, primo comma, n. 5, cod. pen., avendo omesso di considerare che talecircostanza, nel giudizio di bilanciamento con l’attenuante della minore gravità,era stata ritenuta subvalente, sicché ad essa non avrebbe potuto riconoscersiuna efficacia ultrattiva che il giudicato aveva, invece, neutralizzato; si osserva,poi, che la pena è stata rideterminata al di sotto della soglia triennale.Né, secondo la difesa, con riferimento al caso di specie in cui la vittimaaveva sedici anni, rileverebbe nel senso della non sospendibilità dell’ordine diesecuzione la sentenza della Corte di cassazione n. 5214 del 2025 relativa aduna vittima infraquattordicenne, trattandosi, in quest’ultimo caso, di unaconnotazione fattuale significativamente incidente sulla struttura del reato.La difesa evidenzia, poi, che la sentenza della Corte di cassazione Sez. 1, n.27724 del 6 ottobre 2020 rileverebbe nel senso auspicato dal ricorrente inquanto dalla stessa discenderebbe che, in caso di condanna per il reato diviolenza sessuale attenuata ex art. 609-bis cod. pen., anche se commessa indanno di minore, l’ordine di esecuzione deve essere sospeso, ove ricorrano gliulteriori requisiti di legge, indipendentemente dalla preventiva partecipazione alprogramma trattamentale, restando salva la possibilità per il condannato diintraprendere tale percorso in stato di libertà.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge inrelazione alle disposizioni di cui agli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen., 4-bisOrd. pen., 609-bis, u.c., 609-ter, primo comma, n. 5, cod. pen.; deduce poi laillegittimità costituzionale delle disposizioni indicate con riferimento allaviolazione degli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui attribuiscono automaticarilevanza ostativa all’aggravante della minore età della persona offesa - anchequando ultra quattordicenne e quando l’aggravante sia stata neutralizzata dalgiudizio di prevalenza dell’attenuante della minore gravità - impedendo lasospensione dell’ordine di esecuzione della pena; si tratterebbe di unautomatismo non coerente con il giudicato in sede di cognizione, in quantoequipara irragionevolmente situazioni tra loro profondamente diverse.Secondo la difesa, particolare rilievo assume la circostanza che la personaoffesa fosse persona ultraquattordicenne, atteso che, in questo caso,l’aggravante contestata non integra né un elemento costitutivo del reato, né unpresupposto di tutela rafforzata come accade nell’ipotesi in cui l’età inferiore aiquattordici anni rileva direttamente sul piano tipico della fattispecie. Diconseguenza, l’aggravante del fatto commesso in danno di persona che non haancora compiuto i diciott’anni ma che è maggiore di quattordici anni non puòspiegare effetti ostativi automatici in sede esecutiva lì dove, come nel caso dispecie, l’aggravante sia stata assorbita dalla prevalenza dell’attenuante speciale.Deduce la difesa che, a ragionar diversamente, si finisce per attribuireall’aggravante un effetto espansivo e paralizzante che la stessa Corte di appelloha escluso valutando il merito con ciò determinandosi una indebita riscrittura delgiudicato in sede esecutiva. Precisa la difesa che l’aggravante di cui all’articolo609 ter, primo comma, n. 5, cod. pen. è di natura oggettiva in quanto vienericonosciuta senza un particolare obbligo motivazionale del giudice in ordine allasua configurazione.Ad avviso della difesa, l’aggravante in questione potrebbe spiegare effettipreclusivi solo ove le possibilità che la vittima impedisca la commissione delreato e i suoi danni siano inibite o quantomeno ostacolate dalla minore età, ciòche non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che, come riferito dalla stessapersona offesa, «quest’ultima esprimeva liberamente il proprio dissenso e se neandava tranquillamente ed indisturbata dall’abitazione».Secondo la difesa, in considerazione del dato letterale della norma, l’ordinedi esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso in quanto – sebbene l’articolo 4-biscomma 1-quater Ord. pen. reciti che non vi possa essere sospensione dell’ordinedi esecuzione in relazione all’articolo 609-ter cod. pen. - l’aggravante deveritenersi venuta meno per effetto della riconosciuta prevalenza dell’attenuante, dicui all’articolo 609-bis, comma terzo, cod. pen. Diversamente, secondo la difesanon avrebbe senso la scelta legislativa di specificare la possibilità di accedere aibenefici per i condannati la cui condotta è già stata valutata quale lievementeoffensiva, specialmente in presenza di una minore ultraquattordicenne.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge inrelazione alle disposizioni di cui agli artt. 656, comma 9, cod. proc. pen., 4-bis,comma 1-quater Ord. pen., nonché illegittimità dell’automatismo ostativofondato sul solo titolo di reato nonostante la qualificazione del fatto come diminore gravità, la neutralizzazione dell’aggravante e la pena inferiore ad annitre; ed ancora il contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., art. 3 Cedu in riferimentoalla possibilità della sospensione dell’ordine di esecuzione per il delitto di cuiall’articolo 56, 609- bis, primo comma, 609-ter, primo comma, n. 5 cod. pen.,invece negata con riferimento al medesimo reato in forma non tentata, maIn aggiunta alle considerazioni sopra formulate, la difesa evidenzia che unainterpretazione dell’articolo 656, comma 9, cod. proc. pen., che impongal’automatica esecuzione della pena in forza del solo titolo di reato si pone incontraddizione con la stessa struttura dell’articolo 4-bis Ord. pen., che ammetteeccezioni fondate sulla minore gravità del fatto e sulla concreta pericolosità delcondannato, escludendo l’operatività della previsione rafforzata di cui al comma1-quater nei casi in cui risulti applicata la circostanza attenuante della minoregravità. Di conseguenza l’automatica esecuzione della pena attraverso la penadetentiva inframuraria si traduce in un trattamento irragionevole esproporzionato in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost) con lafinalità rieducativa della pena (art. 27 Cost) e in violazione dell’articolo 117 Cost.con riferimento all’articolo 3 della CEDU.Secondo la difesa dalla mancata sospendibilità dell’ordine di esecuzione nelcaso di condanna per il reato di violenza sessuale attenuata commessa in dannodi minore degli anni diciotto deriverebbe un irragionevole paradosso: in relazioneal fatto consumato ritenuto di minore gravità non è possibile la sospensionedell’ordine di esecuzione mentre sarebbe possibile con riferimento al reato diviolenza sessuale tentata e aggravata dall’art. 609-ter, primo comma, n. 5, nonritenuto di minore gravità. Ad avviso della difesa deve considerarsi ben più graveche un soggetto ai danni di un minore ultraquattordicenne tenti di porre inessere la condotta di violenza sessuale e non ci riesca per cause indipendenti dasé piuttosto che consumi la condotta, ma in forma attenuata, sicché non sarebbecondivisibile quanto affermato nell’ordinanza impugnata ovvero che – nei casitentati - si tratta di fattispecie in ogni caso ontologicamente connotata daminore offensività, rispetto a qualsivoglia ipotesi di reato consumato.Nel ricorso, poi, si prospetta la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost. inquanto l’automatica carcerazione impedirebbe qualsiasi valutazioneindividualizzata del percorso educativo in presenza di un fatto espressamentequalificato come di minore gravità e per il quale l’ordinamento in casi analoghi oaddirittura più gravi consente l’accesso a misure alternative.In conclusione, la difesa sollecita la Corte di cassazione a sollevare questionedi legittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 9, cod. proc. pen., nellaparte in cui preclude automaticamente la sospensione dell’ordine di carcerazioneper il delitto di quell’articolo 609-bis,cod. pen. anche quando il fatto sia statoqualificato di minore gravità e l’attenuante sia stata ritenuta prevalente sull’aggravante di cui all’articolo 609-ter cod. pen., anche in relazione al profilo dellamancata dif ferenziazione del regime appl icato r ispetto ai minoriinfraquattordicenni ed ultraquattordicenni e in relazione al regime esecutivo intema di delitto tentato, per contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., in riferimentoal principio di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalitàrieducativa della pena; si tratterebbe di questione rilevante perché dalla suasoluzione dipende la possibilità di sospendere l’esecuzione carceraria e divalutare modalità alternative di espiazione.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va, in primo luogo, rilevato che la decisione con cui è stata respintal’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione in relazione alla condanna per ilreato di cui all’art. 609-bis cod. pen., con irrogazione di una pena al di sotto deitre anni e con giudizio di prevalenza della attenuante della minore gravitàsull’aggravante di aver commesso il fatto in danno di minore infradiciottenne eultra quattordicenne, muove dalla corretta applicazione delle disposizioni di leggee dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che dallagiurisprudenza della Corte costituzionale.Innanzitutto, come osservato da Sez. 4, n. 43117 del 18/09/2012, Riccio,Rv. 253698 - 01), i reati ricompresi nel catalogo di cui all’art. 4-bis Ord. pen.sono ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena irrogata,stante il rinvio di natura formale contenuto nel comma 9 dell’art. 656 cod. proc.pen. alla disposizione dell’ordinamento penitenziario; la norma processuale,pertanto, recepisce le modifiche che quest’ultima disposizione subisce nel tempo.Con specifico riferimento ai condannati per reati di natura sessuale,l’ordinanza impugnata correttamente rileva che essi, quanto alla possibilità difruire dei benefici penitenziari, devono sottoporsi, ai sensi del comma 1-quater,dell’art. 4-bis Ord. pen., all’osservazione scientifica della personalità condottacollegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti cheoperano all’interno delle strutture carcerarie di cui al quarto comma dell’art. 80Ord. pen., in quanto solo tale valutazione consente il superamento dellapresunzione di pericolosità prevista per tali categorie di delitti (Sez. 1, n. 12138del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 274974 - 01Sez. 1, n. 13210 del14/05/2015, dep. 2016, Agostini, Rv. 266560 - 01).Tale stretta correlazione risulta confermata dalla recente sentenza n. 68 del2026 della Corte cost. - sulla quale si ritornerà più avanti - che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, nella parte in cui siapplica(va) ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen., cui siastata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sestocomma del medesimo art. 609-quater cod. pen.Nel ritenere la violazione dell’art. 3 Cost. (oltre che dell’art. 27 Cost) perl’ingiustificato diverso trattamento con la fattispecie di cui all’art. 609-bis cod.pen. nei casi in cui sia applicata l’attenuante della minore gravità, per la quale ilcomma 1-quater dell’art. 4-bis cit. esclude espressamente la necessitàdell’osservazione, la Corte costituzionale ha evidenziato la correttezza dellascelta del rimettente di censurare sia l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc.pen., sia l’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen.Nella sentenza, si è, infatti, rilevato che le norme censurate (art. 656,comma 9, cod. proc. pen. e art. 4-bis, comma 1-quater Ord. pen.) vietano exlege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione,sicché opportunamente il giudice a quo, benché investito soltanto della decisionesulla sospensione dell’ordine di carcerazione, disciplinato dall’art. 656, comma 9,lettera a), cod. proc. pen., ha ritenuto di censurare anche la disposizionedell’ordinamento penitenziario, in quanto un’eventuale decisione che si fosselimitata ad accogliere le sole questioni di legittimità costituzionale aventi peroggetto la norma processuale sarebbe stata inutiliter data.Nella sentenza, la Corte ha, infatti, osservato che «[l]addove peròrimanesse ferma, a carico dei condannati per un fatto di minore gravità di cuiall’art. 609-quater cod. pen., la preclusione all’accesso a qualsiasi misuraalternativa in assenza di un anno di osservazione in carcere, l’istanza relativasarebbe comunque destinata a essere rigettata dal tribunale di sorveglianza; ditalché la sospensione dell’ordine di esecuzione si risolverebbe soltanto nell’inutiledilazione di una pena detentiva destinata a essere in ogni caso scontata».I casi di esenzione dalla necessaria osservazione scientifica dellapersonalità e, quindi, non rientranti nel divieto di sospensione dell’ordine diesecuzione, sono, dunque, il reato di violenza sessuale “di minore gravità”, cheviene in rilievo nel caso di specie, e, per effetto della sentenza n. 68 del 2026, ilreato di atti sessuali con minorenne nei casi “di minore gravità” (art. 609-quater,sesto comma, cod. pen.).Mentre, dunque, le fattispecie di reato di cui all’art. 609-bis e 609-quatercod. pen “di minore gravità” costituiscono una deroga alla disciplina del divieto disospensione, non altrettanto lo sono le ipotesi specificamente previste dall’art. 4-bis, 1-quinquies in riferimento ai reati ivi indicati, se commessi in danno dipersona minorenne.Come affermato da Sez. 1, n. 27724 del 2020, infatti, le norme di cui alcomma 1-quater e comma 1-quinquies (dell'art. 4-bis Ord. pen.) hannocontenuti applicativi diversi e non si pongono in rapporto di specialità tra loro,ma di complementarietà della seconda norma rispetto alla prima; nella pronunciacitata questa Corte ha evidenziato che la possibilità per il soggetto condannatoper uno dei titoli di reato sessuale in danno di minori previsti dal comma 1-quinquies di essere ammesso a partecipare - su base volontaria - al programmadi trattamento psicologico riabilitativo di cui all'art. 13-bis Ord. pen. «non siconfigura, infatti, come un'alternativa (rimessa alla scelta dell'interessato) allasoggezione obbligatoria al periodo di osservazione scientifica in carcere in formacollegiale per la durata minima di un anno, prevista dal comma 1-quater per imedesimi titoli di reato (con la sola eccezione della fattispecie attenuata diviolenza sessuale di cui al terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen.), macostituisce soltanto una facoltà aggiuntiva del condannato in funzione di unamigliore emenda e della conseguente probabilità di beneficiare, al termine delperiodo di osservazione obbligatoria, di una misura alternativa alla detenzione incaso di esito positivo (anche) del trattamento ex art. 13-bis ord. pen.»In tale contesto normativo, dunque, l’aggravante dell’avere commesso ilreato di violenza sessuale (per restare al caso che viene qui in rilievo) in dannodi persona minorenne conserva efficacia preclusiva della sospensione dell’ordinedi esecuzione, pur nel caso in cui sia stata applicata l’attenuante della minoregravità.Questa Corte, infatti, ha affermato che i condannati per il reato di violenzasessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., pur quando sia statariconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod.pen., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono esseresottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente,per almeno un anno (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019, Marni, Rv. 277487 – 01;Sez. 1, n. 42309 del 11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025 – 01;Sez. 1, n. 30497del 03/06/2010, Treglia, Rv. 248579 - 01).Correttamente, quindi, la Corte di appello di Brescia ha rilevato che per idelitti aggravati dall’art. 609-ter cod. pen. valgono le modalità stabilite dall’art.4-bis comma 1-quater, 1 quinquies, non rilevando la concessione dellacircostanza attenuante della minore gravità (e più in generale di eventuali altremisura della pena e non anche sulla struttura del reato che conserva, per effettodell’aggravante, l’accentuato disvalore sul piano dell’ offensività tale darichiedere le particolari modalità di osservazione della personalità.Del resto, questa Corte ha in più occasioni affermato, a diversi fini, che ilgiudizio di comparazione tra le circostanze, che conduca all'esclusionedell'operatività dell'aggravante sul piano sanzionatorio, non fa venir meno laconfigurazione giuridica del reato aggravato (Sez. 2, n. 24862 del 29/05/2009,Randazzo, Rv. 244340 – 01; Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli, Rv.264208 - 01 con riferimento alla perseguibilità d'ufficio prevista per il reatoaggravato; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327 – 01, conriferimento alla competenza funzionale del giudice).In conclusione, l’opzione interpretativa seguita dal Giudice dell’esecuzionenel respingere l’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione nei confronti delricorrente è perfettamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, lìdove, venendo in rilievo la condanna per il reato di violenza sessuale aggravatadall’aver commesso il fatto in danno della persona offesa sedicenne, non haformulato con riferimento all’attenuante della minore gravità, applicata nel casodi specie.Tale conclusione, condotta sulla base dei principi sopra menzionati, non sipone in frizione con i parametri costituzionali invocati dalla difesa del ricorrente.3. In relazione all’automatismo denunciato come illegittimo, in quantofondato sulla base del solo titolo di reato e dal quale deriverebbe una automaticaillegittima preclusione della sospensione dell’ordine di esecuzione, va rilevato chela Corte costituzionale, più volte si è pronunciata sull’art. 656, comma 9 cod.proc. pen., giungendo ad escludere l’irragionevolezza dell’automatismolegislativo e la violazione della finalità rieducativa della pena.Va, infatti, rilevato che con riferimento alle questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale,sollevate nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione di cui alcomma 5 della medesima disposizione non può essere disposta nei confronti deicondannati per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis, commaprimo, del codice penale, la Corte, nella sentenza n. 216 del 2019 ha, tral’altro, stabilito che «[n]eppure può, nella specie, essere ravvisato unirragionevole e «aprioristico» automatismo legislativo: il legislatore, infatti, ha,con valutazione immune da censure sul piano costituzionale, ritenuto che –indipendentemente dalla gravità della condotta posta in essere dal condannato, edall’entità della pena irrogatagli – la pericolosità individuale evidenziata dallaviolazione dell’altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente per negare in viagenerale ai condannati per il delitto in esame il beneficio della sospensionedell’ordine di carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte deltribunale di sorveglianza, della possibilità di concedere al singolo condannato ibenefici compatibili con il suo titolo di reato e la durata della sua condanna».Parimenti, nella sentenza n. 238 del 2021, la Corte ha escluso la denunciatamanifesta irragionevolezza del trattamento stabilito, quanto alla esclusione dallapossibilità di sospensione dell’ordine di esecuzione, per chi commette fatti dicontrabbando di tabacchi lavorati esteri adoperando mezzi di trasportoappartenenti a persone estranee al reato. In particolare, si è specificato che Ildivieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della condanna trova la propriaratio nella discrezionale, e non manifestamente irragionevole, presunzione dellegislatore relativa alla particolare gravità del fatto e alla speciale pericolositàsoggettiva manifestata dall’autore. Nella pronuncia la Corte ha evidenziato che«[n]on è riscontrabile un aprioristico automatismo legislativo, in quanto con ilcensurato comma 9, lettera a), dell’art. 656 cod. proc. pen., che si riferisce aireati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., e perciò anche all’art. 291-ter del d.P.R. n.43 del 1973, il legislatore, in ragione della particolare pericolosità che denotal’autore del delitto di contrabbando, il quale utilizza un mezzo di trasportoappartenente ad un terzo estraneo al reato, ha inteso – indipendentemente dallagravità della condotta posta in essere e dall’entità della pena irrogata – negare invia generale al condannato il beneficio della sospensione dell’ordine dicarcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del tribunale disorveglianza».In altri casi, e concentrando l’analisi sulle pronunce della Corte costituzionaleche hanno avuto ad oggetto questioni di costituzionalità concernenti titoli direato inclusi nel divieto di sospensione dell’esecuzione, l’intervento ablativo si è,di regola, fondato sulla constatazione della disparità di trattamento tra reatirecanti caratteristiche analoghe.A titolo esemplificativo, nella sentenza n. 125 del 2016 - che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen., nellaparte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzionenei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo - si èriscontrata una ingiustificata disparità di trattamento, non tanto per la maggioregravità della rapina rispetto al furto con strappo, «quanto per le caratteristichedei due reati, che non consentono di assegnare all’autore di un furto con strappouna pericolosità maggiore di quella riscontrabile nell’autore di una rapina attuatamediante violenza alla persona».Nella sentenza n. 3 del 2023, la Corte costituzionale ha ritenutoparticolarmente illogica la disparità di trattamento tra i condannati per il delittodi incendio boschivo colposo e i condannati per quello, strutturalmente affine, diincendio colposo, posto a tutela dell'incolumità pubblica - e cioè della vita edell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un beneancor più importante rispetto al patrimonio boschivo - comunque punito con ilmedesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo, per il qualesoltanto operava il divieto di sospensione dell’esecuzione della pena.Venendo poi, specificamente, ai delitti di natura sessuale, nella giàrichiamata sentenza n. 68 del 2026 (sostanzialmente discostandosi dal contrarioorientamento giurisprudenziale, Sez. 1, n. 5214 del 2025, non mass.; Sez. 1, n.23822 del 22/06/2020, Ruggieri, Rv. 279444 – 01; Sez. 1, n. 41958 del22/10/2009, Sonni, Rv. 245079), la Corte costituzionale ha ravvisato un diversotrattamento privo di giustificazione tra gli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.;al riguardo, ha rilevato che tali reati «proteggono analoghi beni giuridicicostituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertà sessuale e il libero earmonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale), prevedonola stessa cornice edittale (da sei a dodici anni di reclusione) e sono posti inrapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al di fuori delleipotesi previste dal primo»; in particolare si è affermato che «in un tale quadronormativo, è irragionevole che il condannato per il reato di violenza sessuale,che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso diautorità, possa vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in attesa di unavalutazione individualizzata in ordine all’accesso alle misure alternative alladetenzione, quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effettospeciale della minore gravità, mentre il condannato per il reato di atti sessualicon minorenne – che presuppone l’assenza di violenza, minaccia o abuso diautorità, stante il fatto che ove ricorrano trova applicazione l’art. 609-bis, conl’aumento di pena di cui all’art. 609-ter, primo comma, numero 5), o secondocomma, cod. pen. – pur se il caso sia stato riconosciuto di minore gravità nonsolo non si vedrà sospesa la pena, con immediato ingresso in carcere, ma nonpotrà neppure presentare istanza di accesso alle misure alternative alladetenzione prima di un anno.»In tale pronuncia, per quanto qui serve evidenziare, si è affermato che«[f]ermo, in linea di principio, il parallelismo tra possibilità di accesso alle misurealternative alla detenzione e sospensione dell’esecuzione della pena, questaCorte ha altresì osservato che detto parallelismo è tendenziale, perché«appartiene pur sempre alla discrezionalità legislativa selezionare ipotesi dicesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti» (sentenza n. 41 del 2018).Il legislatore può ritenere, pertanto, che, ferma restando la possibilità di fareimmediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena carcerariadebba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in viadefinitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specificidelitti (sentenze n. 3 del 2023, n. 238 del 2021, n. 216 del 2019, n. 41 del 2018,n. 90 del 2017 e n. 125 del 2016), o perché l’accesso alle misure alternative «èsoggetto a condizioni così stringenti da rendere questa eventualità meramenteresiduale, sicché appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudiziorelativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alladetenzione» (sentenza n. 41 del 2018)».Dalle pronunce riportate si ricava, dunque, che a parte ipotesi di evidentiingiustificate disparità di trattamento tra fattispecie di reato, rientra nelladiscrezionalità del legislatore riconnettere alla presunzione di maggiorepericolosità di un titolo di reato la più rigorosa disciplina che impedisce lasospensione dell’esecuzione della pena, senza per questo collidere con il principiodi ragionevolezza e con la finalità rieducativa della pena medesima.In tal senso, peraltro, questa Corte si è espressa quando ha osservato «chela presunzione di pericolosità legata in modo oggettivo al titolo di reato per cui èintervenuta la condanna non può ritenersi incompatibile con i principicostituzionali, in quanto fa prevalere la regola della esecuzione di una condannadefinitiva sull'eccezione della sospensione dell'esecuzione. (Sez. 1, n. 39985 del09/04/2019, Marni, Rv. 277487).4. Altresì priva di pregio è la doglianza difensiva con la quale si prospetta lanecessità di una interpretazione costituzionalmente imposta che ritenga di doverneutralizzare l’efficacia preclusiva, ai fini della sospensione dell’esecuzione dellapena, dell’aggravante dell’aver commesso il reato di violenza sessuale in dannodi persona minorenne, nella specie infradiciottenne, rispetto all’attenuante dellaminore gravità in quanto giudicata dal giudice della cognizione prevalenterispetto alla circostanza di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 5, cod. pen.Questa Corte ha già rilevato, in più occasioni, come la condanna per delittoaggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, anorma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anchequando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenzadelle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio dicomparazione rileva solo "quoad poenam" e non incide sugli elementicircostanziali tipizzanti la condotta. (Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D'aguanno,Rv. 289429 – 01; Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Bozzaotre, Rv. 276312 – 01,principio affermato in relazione ad una fattispecie relativa a condanna per il reatodi cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi del successivo art. 80,comma 2; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, Chilelli, Rv. 253784 – 01, inrelazione al delitto di rapina aggravata).Di conseguenza, la presunzione di pericolosità correlata ai delitti elencatinell’art. 4-bis Ord. pen. non viene meno quando l’aggravante, come nella speciecondizione preclusiva della sospensione dell’esecuzione, sia giudicata sub valenterispetto alla ritenuta minore gravità della condotta, non incidendo sulla strutturadel reato cui il legislatore ricollega, attraverso l’inserimento nel catalogo di cuiall’art. 4-bis Ord. pen, maggiore gravità.Questa conclusione risulta, peraltro, condivisa dalla Corte costituzionale chenella già richiamata pronuncia n. 231 del 2021– in linea con la giurisprudenza diquesta Corte – ha rilevato, con riferimento all’inserimento dell’art. 291-ter deld.P.R. n. 43 del 1973 tra i delitti elencati dall’art. 4-bis della legge n. 354 del1975, che la presunzione di pericolosità, non può ritenersi superata dallacircostanza che l’aggravante è stata bilanciata dal giudice del merito con leaffermato nella sentenza n. 52 del 2020, e cioè che “la previsione di attenuanti[…] consente di adeguare la pena al caso concreto, ma non riguardanecessariamente l’oggettiva pericolosità del comportamento descritto dallafattispecie astratta”, sicché la concessione dell’attenuante può dirsi rilevante aisoli fini della determinazione della pena proporzionata al caso concreto, mentre,nella logica dell’attuale art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit., essa non risultaidonea a incidere, di per sé sola, sulla coerenza della scelta legislativa diricollegare a quel determinato delitto un trattamento più rigoroso in fase diesecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza dicondanna».Si tratta di argomentazioni pienamente applicabili anche alla disposizione dicui all’art. 4-bis, comma 1- quater, Ord. pen. e, dunque, alla fattispecie in esamenella quale l’attenuante di cui all’art. 609-bis cod. pen. è stata ritenutaprevalente rispetto alla aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5,cod. pen.Ricorre, poi, l’inequivoco dato letterale atteso che il secondo periodo delcomma 1-quater dell’art. 4-bis Ord. pen. sottrae il reato di violenza sessualedalla disciplina prevista nel primo periodo, solo ove sia stata applicatal’attenuante, restando pertanto ferma l’efficacia preclusiva dell’aggravante,disposizione.In conclusione, non si ravvisano profili di incostituzionalità per violazionedell’art. 3 e 27 Cost. della disciplina che esclude la sospensione dell’ordine diesecuzione per il reato di violenza sessuale in danno di persona minore anche nelcaso in cui la minore gravità sia ritenuta, nella determinazione del quantum dipena, prevalente rispetto all’aggravante, in quanto il giudizio di bilanciamentonon priva il fatto del maggior disvalore, se compiuto in danno di soggettominorenne.Del resto, corrobora tale conclusione il recente arresto di questa Sezione -sentenza n. 31918 del 2026, non mass. – cui questa pronuncia intende darecontinuità e che ha evidenziato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 68del 2026, non ha ritenuto di applicare l’art. 27 legge n. 87 del 1853 al fine delladichiarazione in via consequenziale della illegittimità costituzionale delladisposizione dell’art. 4-bis comma 1-quater Ord. pen. nella parte in cui nonconsente l’accesso ai benefici penitenziari e, conseguentemente, la sospensionedell’esecuzione quando ricorra una delle ipotesi aggravatrici dell’art. 609-ter cod.pen. a fronte dell’applicazione della circostanza attenuante del fatto di minoregravità.5. Non rilevano poi, nel senso auspicato dal ricorrente, le argomentazioni inpunto di differente disvalore della condotta lì dove commessa in danno dipersona sedicenne, come nella specie, o infraquattordicenne, giustificandosi,secondo la difesa, solo in tale caso il divieto di sospensione dell’esecuzione.Va, al riguardo, rilevato che la diversa età della persona offesa minorennerileva, ancora una volta, sul piano della misura della pena, rientrando entrambele ipotesi nella previsione dell’aggravante di cui all’art. 609–ter cod. pen.,rispettivamente, al primo comma, n. 5 e al secondo comma della medesimadisposizione.La diversa previsione dell’aumento della pena a seconda se la vittima siapersona che non abbia compiuto diciotto anni, che non abbia compiutoquattordici anni o, infine, che non abbia compiuto dieci anni è ininfluente sulpiano della struttura del reato, il cui maggior disvalore è ricollegato all’esserecommesso da persona adulta in danno di un soggetto minore, costituendo laminore età, di per sé, indice della maggiore vulnerabilità della vittima.Né coglie nel segno, ai fini della individuazione della possibile frizione con ilprincipio di uguaglianza, l’asserito paradosso rappresentato dalla difesa delricorrente con riferimento al delitto di violenza sessuale aggravata, consumata, eritenuto di minore gravità, per il quale non è possibile la sospensione dell’ordinedi esecuzione, rispetto all’ipotesi di violenza sessuale tentata e aggravatadall’art. 609-ter, primo comma, n. 5, non ritenuto di minore gravità, non inclusonel divieto di sospensione.Posto che, secondo quanto affermato da questa Corte, il divieto diconcessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari,imposto dall'art. 4-bis Ord. pen. per la commissione di taluni gravi delitti iviprevisti, opera esclusivamente per i reati consumati e non per le corrispondentifattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativoe per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale diaccesso ai benefici penitenziari, deve, tuttavia, rilevarsi come la doglianza siainconferente non solo perché pretende di porre a confronto situazioni fattispeciediverse (l’una giudicata di minore gravità’, l’altra, no), ma anche perché muoveda una erronea considerazione della struttura del reato, lì dove ipotizza come piùgrave la condotta di chi tenti di porre in essere la condotta di violenza sessuale,non attenuata, rispetto alla fattispecie consumata attenuata.6. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso, nel suo complesso, deveritenersi infondato; né, per le ragioni esposte, sussistono i presupposti persollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.Deve, infatti, ritenersi che è manifestamente infondata la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. nella parte incui esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena inflitta per il reatodi cui all’art. 609-bis cod. pen., nel caso in cui sia stata applicata l’attenuantedella minore gravità in via prevalente sull’ aggravante di cui all’articolo 609-ter,comma 1, n. 5), cod. pen., non ravvisandosi il contrasto con gli artt. 3 e 27 dellaCostituzione.7. Alla pronuncia di rigetto consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.