Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16037/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che le propalazioni accusatorie del coimputato avevano trovato solidi riscontri; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto però che la sentenza impugnata vada annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , Pal pa- P DEPOSl fATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10 febbraio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i delitti di bancarotta ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che le propalazioni accusatorie del coimputato avevano trovato solidi riscontri; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto però che la sentenza impugnata vada annullata d'ufficio in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , Pal pa- P DEPOSl fATA
Sentenza Cassazione n. 16037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris