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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 17568/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:04LK12D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di rissa.

Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità e dolendosi per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa.

Osservato che le censure di vizio della motivazione aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine 2 e 3 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuzione all'imputato, confutando nel contempo la tesi della legittima difesa, peraltro genericamente evocata nell'impugnazione.

Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], (9-Atc r DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:04LK12D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di rissa. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione illogica quanto all'affermazione di responsabilità e dolendosi per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Osservato che le censure di vizio della motivazione aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esule dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine 2 e 3 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la perpetrazione del reato e la sua attribuzione all'imputato, confutando nel contempo la tesi della legittima difesa, peraltro genericamente evocata nell'impugnazione. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 26.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], (9-Atc r DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 17568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris