Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2009
ECLI:EU:T:2009:507
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – Merck ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑412/08)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario figurativo anteriore TriBion Harmonis – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 28,
56‑58)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 3 luglio 2008 (procedimento R 1605/2007‑2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA], Inc. e la Merck KGaA.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per prodotti e servizi delle classi 5 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Merck KGaA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo comunitario BION (registrazione n. 72 884) per vari prodotti; marchio figurativo comunitario TriBion
Harmonis (registrazione n. 3 282 936) per vari prodotti
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione nella parte relativa ai prodotti della classe 5 e rigetto in ordine ai restanti servizi della
classe 42
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.