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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37351/2022

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3633/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 2019, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3444/2019, depositata in data 10 giugno 2019,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n.

TK3036105061/2012, notificato il 17 dicembre 2012, l'Agenzia delle entrate avevarichiesto alla società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, con riferimento all'anno 2007, il pagamento della complessiva somma di euro 293.042,00, oltre le sanzioni di pari importo, a titolo di IRES, IRAPed IVA.

2. [OSCURATO:PERSONA] , adita dalla società contribuente, con sentenza n. 7699/18 dell'11settembre 2017, aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando l'importo dei ricavi in euro810.369,00 e ritenendo che solo una parte delle movimentazioni bancarie trovava adeguata giustificazione e precisamente i movimenti che la stessa Amministrazione aveva ritenuto estranee all'attività di impresa (euro 262.916,22) e i movimenti che consistevano in mere partite di giro da un conto all'altro intestati al medesimo soggetto e che non erano sintomatici di un ricavo(93.000,00).

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente, affermando che: -) l'accertamento induttivo extracontabile era consentito all' U fficio in tutti i casi in cui emergevano gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni a prescindere dalla regolarità formale della medesima contabilità; -) nella fattispecie erapacifico che una rilevante serie di operazioni non risultava essere stat a contabilizzat a e sussiste va u na evidente commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante, ciò che rendeva legittimo il ricorso all'accertamento induttivo extracontabile;-) risultavaagli atti che, per l'anno 2007 , dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] sussisteva un reddito assolutamente irrisorio ( euro 245,00); era, quindi, evidente che l'attività della società, di cui all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] era l'unico socio e amministratore, costituiva la sua principale fonte di guadagno e che attraverso detta società il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attività di antiquario, attività svolta con continuità negli ultimi anni, come sostenuto dall'Ufficio e confermato dai continui acquisti e dalle successive rivendite; -) risultava,pertanto , legittima l'attribuzione alla società dei proventi derivanti dalle transazioni sia pure operate su conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA]; -) la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio unico e amministratore della società appellante valeva anche a dimostrare l'infondatezza del lamentato vizio del contraddittorio che si sarebbe realizzato non avendo l'ufficio convocato la società, ma solo il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'accertamento; -) in ogni caso, non sussisteva l'obbligo di convo care il contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento se l'ufficio raggiungeva la prova della evasione dalla documentazione in suo possesso; -) l'Ufficio avevagià escluso dall'accertamento i movimenti bancari per i quali era stata fornita una giustificazione e il giudice di primo grado aveva ridotto l'accertamento dell'imponibile da un importo complessivo di euro 1.166.285,22 alla complessiva somma di euro 810.369,0 0 , ritenendo che per la differenza erano state date idonee giustificazioni; -) non erano idonee, invece, le giustificazioni fornite per la restante parte in quanto l'appellante, pur avendone l'onere, non aveva fornito per ciascuna operazione la prova analitica contraria alla presunzione legale di maggior ricavo; -) infine era congruo e ragionevole il ricarico applicato , apparendo credibile quantificare i costi nella misura dell’80% del volume degli affari.4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a settemotivi.

5. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nonostante le puntuali censure formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] fin dal primo grado del presente giudizio in ordine alla illegittimità dell'avviso di accertamento per la c arenza d e i presupposti legittimanti il ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo strumento dell'accertamento induttivo extracontabile, aveva affermato , senza alcuna reale motivazione sul punto, che, nella fattispecie in esame tali presupposti fossero, in realtà, sussistentied in particolare che le gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni societarie richieste dalla norma per l'applicazione di detto istituto fossero desumibili dalla presunta omessa contabilizzazione di «una rilevante serie di operazioni», che i giudici giungevanoaddirittura a definire «pacifica», e dalla altrettanto presunta «commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante»,che, ancora una volta del tutto apoditticamente, venivadefinita «evidente»; in realtà, la mancanza di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della regolarità o meno della contabilità della società Fine ArtConsulting, nonché la totale estraneità delle operazioni rinvenute sui conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'attività imprenditoriale della ormai estinta società [OSCURATO:PERSONA],costituivano il vero e controverso thema decidendum del giudizio e che nulla di «evidente» era emerso nella ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione tributaria provinciale , tanto da essere state puntualmente contestate dalla società contribuentesia nel ricorso di primo grado, sia nell'atto di appello; né dalla lettura della sentenza di secondo grado era possibile giungere ad un giudizio diverso, atteso che, a fronte delle puntuali contestazioni formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che nessun rilievo erastato avanzato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della propria contabilità tanto da poterla considerare inattendibile, i giudici di secondo grado non avevanofornito alcuna motivata argomentazione contraria. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 E' orientamento consolidato di questa Corte r itenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente,siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr.Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (per quel che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). 1.3Ciò precisato, il giudice del gravame, nel caso in esame, ha tenuto conto delle ragioni fondanti la pretesa nell'avviso di accertamento, prendendo in considerazione la fattispecie concreta, come prospettata nell'avviso di accertamento, ai fini della qualificazione della natura induttiva dell'accertamento compiuto; peraltro, nella motivazione della sentenza, anche se in maniera concisa, è riportato il percorso logico seguito per addivenire alla conclusione che, nella fattispecie, l'accertamento eseguito aveva natura induttiva e ciò anche in ragione della espressa censura sollevata dai contribuenti nell'atto di appello (oltre che nel ricorso di primo grado), con la quale era stata espressamente dedotta l'illegittimità dell'accertamento induttivo extracontabile per difetto dei presupposti di legge (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);in particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che era pacifico che una rilevante serie di operazioni non risultava essere stat a contabilizzat a e sussisteva una evidente commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante e ciò rendeva legittimo il ricorso all'accertamento induttivo extracontabile; vi è, in sostanza, una motivazione in ordine alla verifica della assoluta inattendibilità delle scritture contabili, tenuto conto del fatto che, come si ricava dalla lettura del controricorso, alla pagina 2, nell'avviso di accertamento erano state riscontrate diverse irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni prese in considerazione e ciò all'esito dell'acquisizione delle risultanze delle indagini bancarie attivate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] , e della documentazione prodotta, su specifico invito, dalla stessa parte, in data 29 ottobre 2012. 1.4Deve, inoltre, osservarsi che a fronte del giudizio di inattendibilità delle scritture contabili formulato dai giudici di merito, che attiene al merito della controversia e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 8 giugno 2018, n. 14932), il ricorrente, in modo estremamente generico, deduce di avere puntualmente contestato fin dal primo grado del giudizio l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e che, anche in queste sede, le «puntuali contestazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]» sul fatto che nessun rilievo era stato avanzato nei confronti della contabilità della società e che i conti correnti sui quali si fondava l'accertamento non erano intestati alla società(cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione) non sono state specificate (limitandosi la parte ricorrente a richiamare i documenti prodotti in ambedue i gradi del giudizio nelle note nn. 56 e 57). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, 5 del decreto legislativo n. 446/1997, 51, 54e 55 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto che sussistevano gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni e che tali irregolarità fossero riconducibili alla presunta omessa contabilizzazione di «una rilevante serie di operazioni», che i giudici avevano addirittura a definire «pacifica»,e dalla altrettanto presunta « commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante»; fin dal primo grado di giudizio, infatti, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento eccependo che le scritture contabili della società erano state sempre correttamente tenute e che i rilievi mossi apparivano del tutto inidonei a consentire all'Ufficio di prescindere dalle stesse nella determinazione del reddito della società; gli unici rilievi rivolti alla contabilità della società che risultavano dall'avviso di accertamento attenevano all'incasso da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di due assegni «che vanno ricondotti alla società» per totali euro 14.000,00 e l'accollo da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] d i euro 18.815,00 la cui «causale è riconducibile al pagamento di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]»; se anche si fosse ritenutoche tali operazioni fossero state erroneamente contabilizzate, esse, pari ad appena euro 32.815,00, non potevano integrare quella g ravità tale da determinare l'inattendibilità della contabilità così da consentire la lievitazione dell'imponibile di euro1.166.335,22; in realtà, si trattava di operazioni del tutto legittime; i 18 mila euro attenevano semplicemente a un finanziamento delsocio che, in considerazione del cattivo andamento dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] , aveva provveduto personalmente al pagamento di collaboratori della stessa; c on riguardo, poi, ai due assegni che «vanno ricondotti alla società», essi constavano di un assegno di euro 9.000,00 che non era mai confluito sul conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma era stato versato sul conto corrente della società e regolarmente registrato nella contabilità della stessa,e un assegno di euro5.000,00 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] che era stato girato al sig. [OSCURATO:PERSONA]; solo quest'ultimo, che avrebbe potuto essere contabilizzato come restituzione di finanziamento del socio, pare va non essere stato correttamente registrato, sicché, dei già esigui euro 32.815,00 contestati come omesse fatturazioni, gli errori contabili si riducevanoa una singola operazione di appena euro 5.000,00 che, certo, non era sufficiente a determinare l'inattendibilità della contabilità così da consentire un aumento dell'imponibile di ben euro 1.166.335,22; non si comprendeva, pertanto, in cosa consisteva quella «rilevante serie di operazioni» che non risultavano «essere state contabilizzate» ; né poteva sostenersi che la legittimità del ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo strumento dell'accertamentoinduttivo extracontabile poteva trovare fondamento nella presunta omessa giustificazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei movimenti relativi ai conti correnti indicati negli allegati all'atto impositivo, ovvero: c/c n. 00884060526 presso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; c/c n. 07311931005 presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; c/c n. 00078240421 presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò perchè l'accertamento induttivo extracontabile attraverso i dati risultanti dalle movimentazioni finanziarie era ammesso allorquando il contribuente fosse stato invitato a fornire spiegazione dei movimenti considerati senza che avessedimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i movimenti in esame non avevanorilevanza allo stesso fine; aveva errato nuovamente la Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva affermatoche «la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio unico e amministratore della società appellante valevaanche a dimostrare l'infondatezza del lamentato vizio del contraddittorio che si sarebbe realizzato non avendo l'ufficio convocato la società ma solo il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'accertamentoe che non sussisteva l'obbligo di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento se l'ufficio raggiungeva la prova della evasione dalla documentazione in suo possesso»; nel caso di specie, nessun invito al contraddittorio era stato rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA], destinataria dell'avviso di accertamento impugnato, e i movimenti su cui si fondavala pretesa si riferivano a conti correnti non intestati alla società stessa(la verifica era stata avviata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e l'invito al quale si facevariferimento nell'avviso di accertamento era stato rivolto al solo sig. [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non anche alla società [OSCURATO:PERSONA] ); ne consegu iva che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate non aveva mai dimostrato la riferibilità alla società dei movimenti sui conti correnti intestati al socio, e, dall'altro lato, alla società non era mai stata chiesta l'esibizione delle scritture contabili né alcuna spiegazione dei movimenti (non essendo stato avviato il contraddittorio con la stessa), sicché non poteva riscontrarsi alcuna mancanza di corrispondenza tra i movimenti e la contabilità.

3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla riferibilità alla società [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti intestati al socio [OSCURATO:PERSONA]; sul punto la Commissione tributaria regionale, nonostante le puntuali censure formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA], si era limitata ad affermare che «risulta agli atti che per l'anno 2007 dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta un reddito assolutamente irrisorio (€ 245,00).

E'quindi evidente che l'attività della società, di cui all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] era l'unico socio e amministratore, costituiva la sua principale fonte di guadagno attraverso detta società il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attività di antiquario, attività svolta con continuità negli ultimi anni come sostenuto dall'ufficio e confermato dai continui acquisti e successive rivendite.

Risulta pertanto legittima l'attribuzione alla società dei proventi derivanti dalle transazioni sia pure operate sui conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA]».

4. Il quarto mezzo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La Corte di cassazione aveva affermato il principio che le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata potevano essere estese ai conti correnti dei soci della stessa solo se sussistevano elementi indiziari per far ritenere che tali conti erano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti, mentre, nel caso in esame, mancava la prova sulla presunta riferibilità alla società dei movimenti sui conti correnti della persona fisica, né poteva sostenersi che essa potesse essere rinvenuta nell'unica circostanza valorizzata dalla Commissione tributaria regionale, ove era stato affermato che «risulta agli atti che per l'anno 2007 dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta un reddito assolutamente irrisorio (€ 245, 00)».Al contrario, era stata la stessa Agenzia delle Entrate a dimostrare di non ritenere che i movimenti rilevati sui conti correnti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della moglie fossero riferibili alla società [OSCURATO:PERSONA], dato che sia con l'avviso di accertamento n.

TK3016105001/2011 per il 2006, sia con gli avvisi di accertamento nn.

TK3016105345/2014 e TK3016105032/2015 per gli anni 2009 e 2010, l'Ufficio aveva attribuito al sig. [OSCURATO:PERSONA] i redditi asseritamente discendenti dagli stessi conti correnti oggi imputati alla società Fine ArtConsulting.5.Il quinto mezzo deduce la nullità dell'impugnata sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'illegittimità dell'avviso di accertamento e all'infondatezza della pretesa impositiva, avendo la Commissione tributaria reginale affermato, ancora una volta senza alcuna reale motivazione e nonostante le puntuali censure formulate sul punto dalla società Fine ArtConsulting, che «il giudice di I grado ha già ridotto l'accertamento dello imponibile da un importo complessivo di € 1.166.285,22 alla complessiva somma di € 810.369,00 ritenendo che per la differenza erano state date idonee giustificazioni.

Non sono idonee, invece, le giustificazioni date per la restante parte in quanto l'appellante, pur avendone l'onere, non ha fornito per ciascuna operazione la prova analitica contraria alla presunzione legale di maggior ricavo». 5.1I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati. 5.2La sentenza censurata ha evidenziato che il maggior reddito della società era stato accertato facendo riferimento ai conti correnti intestati al terzo, che era anche socio unico e amministratore della società per cui era legittima l'imputazione dei predetti movimenti alla società; ancora il Collegio di secondo grado ha evidenziato che risultava agli atti che per l'anno 2007 dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] sussisteva un reddito assolutamente irrisorio, pari ad euro 245,00 ed era, quindi, evidente che l'attività della società, di cui all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] era l'unico socio e amministratore, costituiva la sua principale fonte di guadagno e che a ttraverso detta società il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attività di antiquario, attività esercitata con continuità negli ultimi anni, come sostenuto dall'Ufficio e confermato dai continui acquisti e dalle successive rivendite; inoltre, la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio unico e amministratore della società appellante valevaanche a dimostrare l'infondatezza del lamentato vizio del contraddittorio, anche se non sussiste va l'obbligo di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento se l'ufficio raggiungeva la prova della evasione dalla documentazione in suo possesso; inoltre, l'Ufficio aveva già escluso dall'accertamento i movimenti bancari per i quali era stata fornita una giustificazione e il giudice di primo grado aveva già ridotto l'accertamento dell'imponibile da un importo complessivo di euro 1.166.285,22 alla complessiva somma di euro810.369,00 ritenendo che per la differenza erano state date idonee giustificazioni; non erano idonee, invece, le giustificazioni fornite per la restante parte in quanto l'appellante, pur avendone l'onere, non aveva fornito per ciascuna operazione la prova analitica contraria alla presunzione legale di maggior ricavo; i giudici di secondo grado, in sostanza, hanno affermato la sussistenza di unapresunzione legale di tipo relativo, in relazione alla quale il contribuente non aveva fornito la provacontraria, se non per alcune movimentazioni (peraltro riconosciute dall'Ufficio), come aveva evidenziato anche il giudice di primo grado; il giudice del gravame, dunque, pur tenendo conto delle ragioni di doglianza prospettate dalla società contribuente e dal socio, essenzialmente dirette a dare prova della sussistenza di redditi personali del socio giustificativi delle movimentazioni bancarie, ha ritenuto provati, sia pure con una prova presuntiva,i profili di fatto sui quali l'amministrazione finanziaria e il giudice di primo grado avevano ritenuto fondata la ripresa; non correttamente, dunque, parte ricorrente ha ritenuto che la pronuncia censurata non abbia fatto applicazione della previsione di cui agli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, posto che, invero, la motivazione dei giudici di secondo gradosi fonda su specifici presupposti, quali la natura ristretta della compagine sociale su base familiaree la rilevata commistione dei conti correnti del socio con quelli del socio unico e amministratore della società, che giustificano l'applicabilità della presunzione legale relativa di cui alla richiamata previsione normativa.5.3 Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, con riferimento ad una società a responsabilità limitata (e quindi con riferimento ad un ente in cui l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci è perfetta), gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, senza che possa configurarsi una limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società.

L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche alloro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass., 8 settembre 2021, n. 2408; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223). 5.4 Sotto tale profilo, la ristrettezza della compagine sociale, unitamente agli altri profili individuati nella sentenza censurata, sono di per sé idonei a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, con conseguente onere di prova contraria a carico della società di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass. Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223, citata, in motivazione).5.5Va, peraltro, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria è soddisfatto, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass., 23 settembre 2021, n. 25812), prova che i giudici di merito hanno ritenuto, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che la parte ricorrente non ave sse fornito . 5.6 Con riferimento, poi, al profilo di censura riguardante la prova offerta dalla parte ricorrente, la doglianzanon tiene conto del fatto che la sentenza censurata ha escluso la rilevanza della prova contraria dedotta, in base alla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna autonomia finanziaria negli anni di imposta di riferimento; in sostanza, proprio l'assenza di autonoma finanziaria del socio ha indotto il giudice del gravame a escludere che gli importi risultanti dal conto corrente intestato al socio fosseroa lui effettivamente riferibili, sì da ricondurre gli importi presenti a ricavi propri della società. 5.7 La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti in tema di accertamento induttivo fondato su verifiche di conti correnti bancarinei confronti di una società con una ristretta compagine societaria e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.Le doglianze formulate si risolvono, nella sostanza, in una mera contrapposizione, come tale inammissibile, alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione.

6. Il sesto mezzo deduce l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la Commissione tributaria regionale aveva ignorato la documentazione prodotta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado di giudizio e richiamata nel terzo motivo di appello, con le note del 25 marzo 2015 e dell'8 marzo 2017 (indicata a lle pagine 31 e 32 del ricorso per cassazione) , che giustificava le operazioni contestate dall'Ufficio; in particolare la Commissione tributaria regionale avrebbe potuto verificare la situazione di difficoltà economica che aveva indotto il sig. [OSCURATO:PERSONA] a vendere diversi immobili e mobili di sua proprietà e a contrarre debiti proprio per finanziare il proprio tenore di vita; avrebbe, altresì, trovato, evidenza del fatto che, buona parte dei movimenti in avere che lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto erano riconducibili alla vendita di opere d'arte che egli aveva ereditato dalla ricchissima collezione deigenitori (come riscontrato dall'elenco e dal la stima di Sotheby's, da cui emergevache vi era piena corrispondenza tra i movimenti bancari e la lista con i valori dei beni venduti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2010, nonché dalle fotografie della casa paterna) e del fatto che gran parte dello stile di vita del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato finanziato con la vendita di immobili e con linee di credito rilasciate dalle banche e da altri soggetti privati; laddove i fatti e la documentazione in giudizio fossero stati debitamente esaminati, i giudici non avrebbero potuto non accertare che, pur essendo illegittimo che un soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA]) fosse chiamato a dare spiegazioni dei movimenti finanziari di un altro soggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia, nel corso del giudizio di merito erano stati depositati tutti i documenti volti a fornire adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie poste dall'Ufficio a fondamento del proprio illegittimo accertamento. 6.1 Il motivo è inammissibile, perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152).

Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).

Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez.

U., 25 ottobre 2013, n. 24148).

7. Il settimo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, 17 cod. proc. civ., con riferimento alla percentuale di ricarico applicata, avendo la Commissione tributaria regionale, con motivazione ancora una volta apparente, affermato di ritenere «congruo e ragionevole il ricarico applicato.

In particolare appare credibile quantificare i costi nella misura dell'80% del volume degli affari». 7.1 Il motivo è infondato. 7.2 Ed invero, risulta agli atti che la parte ricorrente aveva dedotto nell'atto di appello che la percentuale di redditività del 20% era chiaramente eccessiva per il mercato dell'antiquariato e che l'Ufficio non si era premunito di giustificare la bontà della stessa non facendo riferimento a un dato medio, né a una ragionevole e realistica prospettiva di redditività, né a medie di settore(cfr. pag. 33 del ricorso per cassazione); la Commissione tributaria regionale ha ritenuto il motivo di appello infondato, ritenendo ragionevole il ricarico applicato, in quanto appariva credibile quantificare i costi nella misura dell'80% del volume di affari. 7.3Si tratta di una motivazione che, seppure stringata, consente di ricostruirne il percorso logico seguito dai giudici di secondo grado; peraltro, va considerato che il contribuente non ha affatto portato al giudice di secondo grado elementi che potessero giustificare l'applicazione di una percentuale diversa, pur avendone l'onere per il principio della «vicinanza della prova », limitandosi in modo estremamente generico a dolersi della mancata considerazione della sproporzione della percentuale riconosciuta pari al 20% ( Cass., 15 luglio 2020, n. 14999; Cass., 19 maggio 2021,n. 13571; Cass., 12 aprile 2022, n. 11717).

8. In conc lusione, il ricorso va rigettato e l a parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3633/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 2019, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 3444/2019, depositata in data 10 giugno 2019,non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con avviso di accertamento n. TK3036105061/2012, notificato il 17 dicembre 2012, l'Agenzia delle entrate avevarichiesto alla società [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, con riferimento all'anno 2007, il pagamento della complessiva somma di euro 293.042,00, oltre le sanzioni di pari importo, a titolo di IRES, IRAPed IVA. 2. [OSCURATO:PERSONA] , adita dalla società contribuente, con sentenza n. 7699/18 dell'11settembre 2017, aveva parzialmente accolto il ricorso, rideterminando l'importo dei ricavi in euro810.369,00 e ritenendo che solo una parte delle movimentazioni bancarie trovava adeguata giustificazione e precisamente i movimenti che la stessa Amministrazione aveva ritenuto estranee all'attività di impresa (euro 262.916,22) e i movimenti che consistevano in mere partite di giro da un conto all'altro intestati al medesimo soggetto e che non erano sintomatici di un ricavo(93.000,00). 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dalla società contribuente, affermando che: -) l'accertamento induttivo extracontabile era consentito all' U fficio in tutti i casi in cui emergevano gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni a prescindere dalla regolarità formale della medesima contabilità; -) nella fattispecie erapacifico che una rilevante serie di operazioni non risultava essere stat a contabilizzat a e sussiste va u na evidente commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante, ciò che rendeva legittimo il ricorso all'accertamento induttivo extracontabile;-) risultavaagli atti che, per l'anno 2007 , dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] sussisteva un reddito assolutamente irrisorio ( euro 245,00); era, quindi, evidente che l'attività della società, di cui all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] era l'unico socio e amministratore, costituiva la sua principale fonte di guadagno e che attraverso detta società il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attività di antiquario, attività svolta con continuità negli ultimi anni, come sostenuto dall'Ufficio e confermato dai continui acquisti e dalle successive rivendite; -) risultava,pertanto , legittima l'attribuzione alla società dei proventi derivanti dalle transazioni sia pure operate su conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA]; -) la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio unico e amministratore della società appellante valeva anche a dimostrare l'infondatezza del lamentato vizio del contraddittorio che si sarebbe realizzato non avendo l'ufficio convocato la società, ma solo il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'accertamento; -) in ogni caso, non sussisteva l'obbligo di convo care il contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento se l'ufficio raggiungeva la prova della evasione dalla documentazione in suo possesso; -) l'Ufficio avevagià escluso dall'accertamento i movimenti bancari per i quali era stata fornita una giustificazione e il giudice di primo grado aveva ridotto l'accertamento dell'imponibile da un importo complessivo di euro 1.166.285,22 alla complessiva somma di euro 810.369,0 0 , ritenendo che per la differenza erano state date idonee giustificazioni; -) non erano idonee, invece, le giustificazioni fornite per la restante parte in quanto l'appellante, pur avendone l'onere, non aveva fornito per ciascuna operazione la prova analitica contraria alla presunzione legale di maggior ricavo; -) infine era congruo e ragionevole il ricarico applicato , apparendo credibile quantificare i costi nella misura dell’80% del volume degli affari.4. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio ed ex liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a settemotivi. 5. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nonostante le puntuali censure formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] fin dal primo grado del presente giudizio in ordine alla illegittimità dell'avviso di accertamento per la c arenza d e i presupposti legittimanti il ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo strumento dell'accertamento induttivo extracontabile, aveva affermato , senza alcuna reale motivazione sul punto, che, nella fattispecie in esame tali presupposti fossero, in realtà, sussistentied in particolare che le gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni societarie richieste dalla norma per l'applicazione di detto istituto fossero desumibili dalla presunta omessa contabilizzazione di «una rilevante serie di operazioni», che i giudici giungevanoaddirittura a definire «pacifica», e dalla altrettanto presunta «commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante»,che, ancora una volta del tutto apoditticamente, venivadefinita «evidente»; in realtà, la mancanza di verifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della regolarità o meno della contabilità della società Fine ArtConsulting, nonché la totale estraneità delle operazioni rinvenute sui conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA], rispetto all'attività imprenditoriale della ormai estinta società [OSCURATO:PERSONA],costituivano il vero e controverso thema decidendum del giudizio e che nulla di «evidente» era emerso nella ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate e della Commissione tributaria provinciale , tanto da essere state puntualmente contestate dalla società contribuentesia nel ricorso di primo grado, sia nell'atto di appello; né dalla lettura della sentenza di secondo grado era possibile giungere ad un giudizio diverso, atteso che, a fronte delle puntuali contestazioni formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che nessun rilievo erastato avanzato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della propria contabilità tanto da poterla considerare inattendibile, i giudici di secondo grado non avevanofornito alcuna motivata argomentazione contraria. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 E' orientamento consolidato di questa Corte r itenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente,siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr.Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (per quel che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611). 1.3Ciò precisato, il giudice del gravame, nel caso in esame, ha tenuto conto delle ragioni fondanti la pretesa nell'avviso di accertamento, prendendo in considerazione la fattispecie concreta, come prospettata nell'avviso di accertamento, ai fini della qualificazione della natura induttiva dell'accertamento compiuto; peraltro, nella motivazione della sentenza, anche se in maniera concisa, è riportato il percorso logico seguito per addivenire alla conclusione che, nella fattispecie, l'accertamento eseguito aveva natura induttiva e ciò anche in ragione della espressa censura sollevata dai contribuenti nell'atto di appello (oltre che nel ricorso di primo grado), con la quale era stata espressamente dedotta l'illegittimità dell'accertamento induttivo extracontabile per difetto dei presupposti di legge (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);in particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che era pacifico che una rilevante serie di operazioni non risultava essere stat a contabilizzat a e sussisteva una evidente commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante e ciò rendeva legittimo il ricorso all'accertamento induttivo extracontabile; vi è, in sostanza, una motivazione in ordine alla verifica della assoluta inattendibilità delle scritture contabili, tenuto conto del fatto che, come si ricava dalla lettura del controricorso, alla pagina 2, nell'avviso di accertamento erano state riscontrate diverse irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni prese in considerazione e ciò all'esito dell'acquisizione delle risultanze delle indagini bancarie attivate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], quale socio unico ed amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] , e della documentazione prodotta, su specifico invito, dalla stessa parte, in data 29 ottobre 2012. 1.4Deve, inoltre, osservarsi che a fronte del giudizio di inattendibilità delle scritture contabili formulato dai giudici di merito, che attiene al merito della controversia e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 8 giugno 2018, n. 14932), il ricorrente, in modo estremamente generico, deduce di avere puntualmente contestato fin dal primo grado del giudizio l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e che, anche in queste sede, le «puntuali contestazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA]» sul fatto che nessun rilievo era stato avanzato nei confronti della contabilità della società e che i conti correnti sui quali si fondava l'accertamento non erano intestati alla società(cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione) non sono state specificate (limitandosi la parte ricorrente a richiamare i documenti prodotti in ambedue i gradi del giudizio nelle note nn. 56 e 57). 2.Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, 5 del decreto legislativo n. 446/1997, 51, 54e 55 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto che sussistevano gravi irregolarità nella contabilizzazione delle operazioni e che tali irregolarità fossero riconducibili alla presunta omessa contabilizzazione di «una rilevante serie di operazioni», che i giudici avevano addirittura a definire «pacifica»,e dalla altrettanto presunta « commistione tra le operazioni personali del sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società appellante»; fin dal primo grado di giudizio, infatti, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la legittimità dell'impugnato avviso di accertamento eccependo che le scritture contabili della società erano state sempre correttamente tenute e che i rilievi mossi apparivano del tutto inidonei a consentire all'Ufficio di prescindere dalle stesse nella determinazione del reddito della società; gli unici rilievi rivolti alla contabilità della società che risultavano dall'avviso di accertamento attenevano all'incasso da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] di due assegni «che vanno ricondotti alla società» per totali euro 14.000,00 e l'accollo da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] d i euro 18.815,00 la cui «causale è riconducibile al pagamento di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]»; se anche si fosse ritenutoche tali operazioni fossero state erroneamente contabilizzate, esse, pari ad appena euro 32.815,00, non potevano integrare quella g ravità tale da determinare l'inattendibilità della contabilità così da consentire la lievitazione dell'imponibile di euro1.166.335,22; in realtà, si trattava di operazioni del tutto legittime; i 18 mila euro attenevano semplicemente a un finanziamento delsocio che, in considerazione del cattivo andamento dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] , aveva provveduto personalmente al pagamento di collaboratori della stessa; c on riguardo, poi, ai due assegni che «vanno ricondotti alla società», essi constavano di un assegno di euro 9.000,00 che non era mai confluito sul conto del sig. [OSCURATO:PERSONA], ma era stato versato sul conto corrente della società e regolarmente registrato nella contabilità della stessa,e un assegno di euro5.000,00 intestato alla [OSCURATO:PERSONA] che era stato girato al sig. [OSCURATO:PERSONA]; solo quest'ultimo, che avrebbe potuto essere contabilizzato come restituzione di finanziamento del socio, pare va non essere stato correttamente registrato, sicché, dei già esigui euro 32.815,00 contestati come omesse fatturazioni, gli errori contabili si riducevanoa una singola operazione di appena euro 5.000,00 che, certo, non era sufficiente a determinare l'inattendibilità della contabilità così da consentire un aumento dell'imponibile di ben euro 1.166.335,22; non si comprendeva, pertanto, in cosa consisteva quella «rilevante serie di operazioni» che non risultavano «essere state contabilizzate» ; né poteva sostenersi che la legittimità del ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, allo strumento dell'accertamentoinduttivo extracontabile poteva trovare fondamento nella presunta omessa giustificazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei movimenti relativi ai conti correnti indicati negli allegati all'atto impositivo, ovvero: c/c n. 00884060526 presso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; c/c n. 07311931005 presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; c/c n. 00078240421 presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò perchè l'accertamento induttivo extracontabile attraverso i dati risultanti dalle movimentazioni finanziarie era ammesso allorquando il contribuente fosse stato invitato a fornire spiegazione dei movimenti considerati senza che avessedimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che i movimenti in esame non avevanorilevanza allo stesso fine; aveva errato nuovamente la Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva affermatoche «la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio unico e amministratore della società appellante valevaanche a dimostrare l'infondatezza del lamentato vizio del contraddittorio che si sarebbe realizzato non avendo l'ufficio convocato la società ma solo il sig. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'accertamentoe che non sussisteva l'obbligo di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento se l'ufficio raggiungeva la prova della evasione dalla documentazione in suo possesso»; nel caso di specie, nessun invito al contraddittorio era stato rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA], destinataria dell'avviso di accertamento impugnato, e i movimenti su cui si fondavala pretesa si riferivano a conti correnti non intestati alla società stessa(la verifica era stata avviata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e l'invito al quale si facevariferimento nell'avviso di accertamento era stato rivolto al solo sig. [OSCURATO:PERSONA] personalmente e non anche alla società [OSCURATO:PERSONA] ); ne consegu iva che, diversamente da quanto apoditticamente affermato dalla Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate non aveva mai dimostrato la riferibilità alla società dei movimenti sui conti correnti intestati al socio, e, dall'altro lato, alla società non era mai stata chiesta l'esibizione delle scritture contabili né alcuna spiegazione dei movimenti (non essendo stato avviato il contraddittorio con la stessa), sicché non poteva riscontrarsi alcuna mancanza di corrispondenza tra i movimenti e la contabilità. 3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla riferibilità alla società [OSCURATO:PERSONA] dei conti correnti intestati al socio [OSCURATO:PERSONA]; sul punto la Commissione tributaria regionale, nonostante le puntuali censure formulate dalla società [OSCURATO:PERSONA], si era limitata ad affermare che «risulta agli atti che per l'anno 2007 dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta un reddito assolutamente irrisorio (€ 245,00). E'quindi evidente che l'attività della società, di cui all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] era l'unico socio e amministratore, costituiva la sua principale fonte di guadagno attraverso detta società il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attività di antiquario, attività svolta con continuità negli ultimi anni come sostenuto dall'ufficio e confermato dai continui acquisti e successive rivendite. Risulta pertanto legittima l'attribuzione alla società dei proventi derivanti dalle transazioni sia pure operate sui conti correnti intestati al sig. [OSCURATO:PERSONA]». 4. Il quarto mezzo deduce la violazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La Corte di cassazione aveva affermato il principio che le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata potevano essere estese ai conti correnti dei soci della stessa solo se sussistevano elementi indiziari per far ritenere che tali conti erano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti, mentre, nel caso in esame, mancava la prova sulla presunta riferibilità alla società dei movimenti sui conti correnti della persona fisica, né poteva sostenersi che essa potesse essere rinvenuta nell'unica circostanza valorizzata dalla Commissione tributaria regionale, ove era stato affermato che «risulta agli atti che per l'anno 2007 dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta un reddito assolutamente irrisorio (€ 245, 00)».Al contrario, era stata la stessa Agenzia delle Entrate a dimostrare di non ritenere che i movimenti rilevati sui conti correnti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della moglie fossero riferibili alla società [OSCURATO:PERSONA], dato che sia con l'avviso di accertamento n. TK3016105001/2011 per il 2006, sia con gli avvisi di accertamento nn. TK3016105345/2014 e TK3016105032/2015 per gli anni 2009 e 2010, l'Ufficio aveva attribuito al sig. [OSCURATO:PERSONA] i redditi asseritamente discendenti dagli stessi conti correnti oggi imputati alla società Fine ArtConsulting.5.Il quinto mezzo deduce la nullità dell'impugnata sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., con riferimento all'illegittimità dell'avviso di accertamento e all'infondatezza della pretesa impositiva, avendo la Commissione tributaria reginale affermato, ancora una volta senza alcuna reale motivazione e nonostante le puntuali censure formulate sul punto dalla società Fine ArtConsulting, che «il giudice di I grado ha già ridotto l'accertamento dello imponibile da un importo complessivo di € 1.166.285,22 alla complessiva somma di € 810.369,00 ritenendo che per la differenza erano state date idonee giustificazioni. Non sono idonee, invece, le giustificazioni date per la restante parte in quanto l'appellante, pur avendone l'onere, non ha fornito per ciascuna operazione la prova analitica contraria alla presunzione legale di maggior ricavo». 5.1I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono infondati. 5.2La sentenza censurata ha evidenziato che il maggior reddito della società era stato accertato facendo riferimento ai conti correnti intestati al terzo, che era anche socio unico e amministratore della società per cui era legittima l'imputazione dei predetti movimenti alla società; ancora il Collegio di secondo grado ha evidenziato che risultava agli atti che per l'anno 2007 dalla dichiarazione dei redditi del sig. [OSCURATO:PERSONA] sussisteva un reddito assolutamente irrisorio, pari ad euro 245,00 ed era, quindi, evidente che l'attività della società, di cui all'epoca il sig. [OSCURATO:PERSONA] era l'unico socio e amministratore, costituiva la sua principale fonte di guadagno e che a ttraverso detta società il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attività di antiquario, attività esercitata con continuità negli ultimi anni, come sostenuto dall'Ufficio e confermato dai continui acquisti e dalle successive rivendite; inoltre, la circostanza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio unico e amministratore della società appellante valevaanche a dimostrare l'infondatezza del lamentato vizio del contraddittorio, anche se non sussiste va l'obbligo di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'atto di accertamento se l'ufficio raggiungeva la prova della evasione dalla documentazione in suo possesso; inoltre, l'Ufficio aveva già escluso dall'accertamento i movimenti bancari per i quali era stata fornita una giustificazione e il giudice di primo grado aveva già ridotto l'accertamento dell'imponibile da un importo complessivo di euro 1.166.285,22 alla complessiva somma di euro810.369,00 ritenendo che per la differenza erano state date idonee giustificazioni; non erano idonee, invece, le giustificazioni fornite per la restante parte in quanto l'appellante, pur avendone l'onere, non aveva fornito per ciascuna operazione la prova analitica contraria alla presunzione legale di maggior ricavo; i giudici di secondo grado, in sostanza, hanno affermato la sussistenza di unapresunzione legale di tipo relativo, in relazione alla quale il contribuente non aveva fornito la provacontraria, se non per alcune movimentazioni (peraltro riconosciute dall'Ufficio), come aveva evidenziato anche il giudice di primo grado; il giudice del gravame, dunque, pur tenendo conto delle ragioni di doglianza prospettate dalla società contribuente e dal socio, essenzialmente dirette a dare prova della sussistenza di redditi personali del socio giustificativi delle movimentazioni bancarie, ha ritenuto provati, sia pure con una prova presuntiva,i profili di fatto sui quali l'amministrazione finanziaria e il giudice di primo grado avevano ritenuto fondata la ripresa; non correttamente, dunque, parte ricorrente ha ritenuto che la pronuncia censurata non abbia fatto applicazione della previsione di cui agli artt. 39, comma 2, e 32 del d.P.R. n. 600/1973, posto che, invero, la motivazione dei giudici di secondo gradosi fonda su specifici presupposti, quali la natura ristretta della compagine sociale su base familiaree la rilevata commistione dei conti correnti del socio con quelli del socio unico e amministratore della società, che giustificano l'applicabilità della presunzione legale relativa di cui alla richiamata previsione normativa.5.3 Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, con riferimento ad una società a responsabilità limitata (e quindi con riferimento ad un ente in cui l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci è perfetta), gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, senza che possa configurarsi una limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società. L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche alloro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass., 8 settembre 2021, n. 2408; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223). 5.4 Sotto tale profilo, la ristrettezza della compagine sociale, unitamente agli altri profili individuati nella sentenza censurata, sono di per sé idonei a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, con conseguente onere di prova contraria a carico della società di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass. Cass., 15 dicembre 2021, n. 40223, citata, in motivazione).5.5Va, peraltro, rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione finanziaria è soddisfatto, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Cass., 23 settembre 2021, n. 25812), prova che i giudici di merito hanno ritenuto, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, che la parte ricorrente non ave sse fornito . 5.6 Con riferimento, poi, al profilo di censura riguardante la prova offerta dalla parte ricorrente, la doglianzanon tiene conto del fatto che la sentenza censurata ha escluso la rilevanza della prova contraria dedotta, in base alla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna autonomia finanziaria negli anni di imposta di riferimento; in sostanza, proprio l'assenza di autonoma finanziaria del socio ha indotto il giudice del gravame a escludere che gli importi risultanti dal conto corrente intestato al socio fosseroa lui effettivamente riferibili, sì da ricondurre gli importi presenti a ricavi propri della società. 5.7 La sentenza impugnata ha, dunque, correttamente applicato i principi esposti in tema di accertamento induttivo fondato su verifiche di conti correnti bancarinei confronti di una società con una ristretta compagine societaria e ciò, secondo il prudente apprezzamento delle concrete circostanze acquisite al processo e nell'esercizio del potere giurisdizionale tipicamente attribuito al giudice del merito, che, come già detto, non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.Le doglianze formulate si risolvono, nella sostanza, in una mera contrapposizione, come tale inammissibile, alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione. 6. Il sesto mezzo deduce l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; la Commissione tributaria regionale aveva ignorato la documentazione prodotta dalla società [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado di giudizio e richiamata nel terzo motivo di appello, con le note del 25 marzo 2015 e dell'8 marzo 2017 (indicata a lle pagine 31 e 32 del ricorso per cassazione) , che giustificava le operazioni contestate dall'Ufficio; in particolare la Commissione tributaria regionale avrebbe potuto verificare la situazione di difficoltà economica che aveva indotto il sig. [OSCURATO:PERSONA] a vendere diversi immobili e mobili di sua proprietà e a contrarre debiti proprio per finanziare il proprio tenore di vita; avrebbe, altresì, trovato, evidenza del fatto che, buona parte dei movimenti in avere che lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto erano riconducibili alla vendita di opere d'arte che egli aveva ereditato dalla ricchissima collezione deigenitori (come riscontrato dall'elenco e dal la stima di Sotheby's, da cui emergevache vi era piena corrispondenza tra i movimenti bancari e la lista con i valori dei beni venduti dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 2007 e il 2010, nonché dalle fotografie della casa paterna) e del fatto che gran parte dello stile di vita del sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato finanziato con la vendita di immobili e con linee di credito rilasciate dalle banche e da altri soggetti privati; laddove i fatti e la documentazione in giudizio fossero stati debitamente esaminati, i giudici non avrebbero potuto non accertare che, pur essendo illegittimo che un soggetto (la società [OSCURATO:PERSONA]) fosse chiamato a dare spiegazioni dei movimenti finanziari di un altro soggetto (il sig. [OSCURATO:PERSONA]), tuttavia, nel corso del giudizio di merito erano stati depositati tutti i documenti volti a fornire adeguata giustificazione delle movimentazioni bancarie poste dall'Ufficio a fondamento del proprio illegittimo accertamento. 6.1 Il motivo è inammissibile, perché l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad un «fatto controverso e decisivo per il giudizio», ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014,n. 21152). Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il fatto in questione deve essere decisivo, ovveroper potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca a una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). Inoltre, il vizio dedotto non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzidi prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., 7 gennaio 2014, n. 91; Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148). 7. Il settimo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, 17 cod. proc. civ., con riferimento alla percentuale di ricarico applicata, avendo la Commissione tributaria regionale, con motivazione ancora una volta apparente, affermato di ritenere «congruo e ragionevole il ricarico applicato. In particolare appare credibile quantificare i costi nella misura dell'80% del volume degli affari». 7.1 Il motivo è infondato. 7.2 Ed invero, risulta agli atti che la parte ricorrente aveva dedotto nell'atto di appello che la percentuale di redditività del 20% era chiaramente eccessiva per il mercato dell'antiquariato e che l'Ufficio non si era premunito di giustificare la bontà della stessa non facendo riferimento a un dato medio, né a una ragionevole e realistica prospettiva di redditività, né a medie di settore(cfr. pag. 33 del ricorso per cassazione); la Commissione tributaria regionale ha ritenuto il motivo di appello infondato, ritenendo ragionevole il ricarico applicato, in quanto appariva credibile quantificare i costi nella misura dell'80% del volume di affari. 7.3Si tratta di una motivazione che, seppure stringata, consente di ricostruirne il percorso logico seguito dai giudici di secondo grado; peraltro, va considerato che il contribuente non ha affatto portato al giudice di secondo grado elementi che potessero giustificare l'applicazione di una percentuale diversa, pur avendone l'onere per il principio della «vicinanza della prova », limitandosi in modo estremamente generico a dolersi della mancata considerazione della sproporzione della percentuale riconosciuta pari al 20% ( Cass., 15 luglio 2020, n. 14999; Cass., 19 maggio 2021,n. 13571; Cass., 12 aprile 2022, n. 11717). 8. In conc lusione, il ricorso va rigettato e l a parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchéal pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro10.000,00 per compens
Sentenza Cassazione n. 37351/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris