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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14701/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato indirizzo p.e.c . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenzan.771/2022 della Co mmissione tributaria regionale della Liguria, depositata il27 settembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Tributi nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di atto di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, riformava integralmente la decisione del primo Giudice diannullamento degli atti impugnati.

In particolare, la C.T.R. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello perché privo di firma digitale, riteneva ammissibili le produzioni documentali effettuate solo in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA], e riteneva, pertanto , validamente notificata e compiutamente motivata l’iscrizione ipotecaria.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, su duemotivi, cui ha resistito, con controricorso , l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Comunicata proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod. proc.civ., il ricorrente, a mezzo di difensore munito di nuova procura , ha chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ. lamentando l’assenza dell’apposizione della firma digitale in calce alla sentenza impugnata,essendo presente solo la menzione “sottoscritta digitalmente dal Presidente e dal giudice relatore”. 1.1La censura è infondata alla luce dei principi espressi in materia da questa Corte (cfr.Cass. n.11306 del 29 aprile 2021; in termini , Cass.n.4430 del 11 febbraio 2022) la quale ha già avuto modo di rilevare che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione,attesa l'applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell'ambito dello stesso emanati del cd.

"Codice dell'amministrazione digitale" (Cass. n. 22871/2015); è stato in tal senso specificato che l'apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza, il cui originale è archiviato all'interno del sistema, e che da tali specifiche tecniche si desume altresì che l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico solo in quanto previamente sottoscritto con "firma digitale"; in caso di mancanza della firma digitale, infatti, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante coccarda e stringa, che costituiscono i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale.

Nel caso di specie, come si evince dalla visione del provvedimento impugnato, lo stesso è stato sottoscritto digitalmente dal presidente e dal relatore, dai nominativi indicati, come si desume dalla presenza dei menzionati segni grafici su ogni pagina, facenti prova fino a querela di falso di tale modalità di redazione.

2. Con il secondo motivo -rubricato: in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.4, violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. ed in ogni caso, in relazione all’art.2719 cod.civ- (art.360 n.3 c.p.c.)- il ricorre lamenta un’omessa pronun cia da parte della C.T.R. sulla controded uzione con la quale aveva «sollevato la questione della mancanza di conformità agli originali degli atti prodotti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione».

2.1. L a censura , ammissibile - in quanto è corredata, in ossequio al principio di specificità, dastralci delle menzionate controdeduzioni con cui il contribuente aveva eccepito in relazione alle copie ex adverso prodotte, «l’assenza di conformità o attestazione da parte di un Pubblico Ufficiale»- è , però , infondata. 2.2 Va, invero, in primo luogo negata la sussistenza della violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n.24953 del 2020; Cass.n.7406 del 2014) secondo cui èconfigurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzioneimplicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività .

2.3. Nel caso in esame, la C.T.R. ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio idonea a comprovare l’intervenuta notifica a mezzo del servizio postale degli atti prodromici all’impugnata iscrizione ipotecaria e tale argomentazione risulta esente dalla violazione di legge dedotta siccome conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità.

Infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale, questa Corte ha affermato che ove, come nella specie, l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice non deve limitarsi a negare l’efficacia probatoria alle copie prodotte, ma è tenuto valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (così Cass. n. 23426/2020).

3. Conclusivamente, quindi, alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.

5. La definizione del giudizio in conformit à̀ alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis,ultimo comma , cod. proc. civ. 5.1 L’art. 380-biscod. proc. civ. mira a configurare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità̀, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex postprive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. 5.2 Richiamando, per i casi di conformità̀tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacch ́ non attenersi alla delibazione del Presidente o del Consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità̀ aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiorea euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art.96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”) (cfr. Cass. Sez.

Un. 22 settembre 2023 n.27195).

5.3. Va esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie(cfr. Cass. Sez.

Un. 27 dicembre 2023 n.36069).

Nondimeno,nell’ipotesi in esame, non si rinvengono ragioni (stante la complessiva tenuta, pur nella sua sinteticit à̀ , del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità̀del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. 5.4 Sulla scorta di quanto esposto il ricorrente soccombent e va condannato al pagamento, in favore del l ’ Agenzi a controricorrent e , della somma di euro 5.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e,altresì̀, della ulteriore somma di euro 5.000,00 (valutata equitativamente, tenuto conto anche dell’oggetto della domanda) nonch́́ al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.500. 6.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 5.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e, altres ì̀ , della ulteriore somma di euro 5.000,00nonch́́ al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro1.500,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato indirizzo p.e.c . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenzan.771/2022 della Co mmissione tributaria regionale della Liguria, depositata il27 settembre 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Tributi nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di atto di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, riformava integralmente la decisione del primo Giudice diannullamento degli atti impugnati. In particolare, la C.T.R. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello perché privo di firma digitale, riteneva ammissibili le produzioni documentali effettuate solo in grado di appello da [OSCURATO:PERSONA], e riteneva, pertanto , validamente notificata e compiutamente motivata l’iscrizione ipotecaria. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, su duemotivi, cui ha resistito, con controricorso , l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Comunicata proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod. proc.civ., il ricorrente, a mezzo di difensore munito di nuova procura , ha chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ. lamentando l’assenza dell’apposizione della firma digitale in calce alla sentenza impugnata,essendo presente solo la menzione “sottoscritta digitalmente dal Presidente e dal giudice relatore”. 1.1La censura è infondata alla luce dei principi espressi in materia da questa Corte (cfr.Cass. n.11306 del 29 aprile 2021; in termini , Cass.n.4430 del 11 febbraio 2022) la quale ha già avuto modo di rilevare che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione,attesa l'applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell'ambito dello stesso emanati del cd. "Codice dell'amministrazione digitale" (Cass. n. 22871/2015); è stato in tal senso specificato che l'apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza, il cui originale è archiviato all'interno del sistema, e che da tali specifiche tecniche si desume altresì che l'atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico solo in quanto previamente sottoscritto con "firma digitale"; in caso di mancanza della firma digitale, infatti, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante coccarda e stringa, che costituiscono i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale. Nel caso di specie, come si evince dalla visione del provvedimento impugnato, lo stesso è stato sottoscritto digitalmente dal presidente e dal relatore, dai nominativi indicati, come si desume dalla presenza dei menzionati segni grafici su ogni pagina, facenti prova fino a querela di falso di tale modalità di redazione. 2. Con il secondo motivo -rubricato: in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.4, violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. ed in ogni caso, in relazione all’art.2719 cod.civ- (art.360 n.3 c.p.c.)- il ricorre lamenta un’omessa pronun cia da parte della C.T.R. sulla controded uzione con la quale aveva «sollevato la questione della mancanza di conformità agli originali degli atti prodotti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione». 2.1. L a censura , ammissibile - in quanto è corredata, in ossequio al principio di specificità, dastralci delle menzionate controdeduzioni con cui il contribuente aveva eccepito in relazione alle copie ex adverso prodotte, «l’assenza di conformità o attestazione da parte di un Pubblico Ufficiale»- è , però , infondata. 2.2 Va, invero, in primo luogo negata la sussistenza della violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte (cfr., tra le altre di recente, Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n.24953 del 2020; Cass.n.7406 del 2014) secondo cui èconfigurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita diuna tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzioneimplicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività . 2.3. Nel caso in esame, la C.T.R. ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio idonea a comprovare l’intervenuta notifica a mezzo del servizio postale degli atti prodromici all’impugnata iscrizione ipotecaria e tale argomentazione risulta esente dalla violazione di legge dedotta siccome conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità. Infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale, questa Corte ha affermato che ove, come nella specie, l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice non deve limitarsi a negare l’efficacia probatoria alle copie prodotte, ma è tenuto valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (così Cass. n. 23426/2020). 3. Conclusivamente, quindi, alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente. 5. La definizione del giudizio in conformit à̀ alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis,ultimo comma , cod. proc. civ. 5.1 L’art. 380-biscod. proc. civ. mira a configurare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità̀, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex postprive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa. 5.2 Richiamando, per i casi di conformità̀tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacch ́ non attenersi alla delibazione del Presidente o del Consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità̀ aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiorea euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art.96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”) (cfr. Cass. Sez. Un. 22 settembre 2023 n.27195). 5.3. Va esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto delle predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie(cfr. Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2023 n.36069). Nondimeno,nell’ipotesi in esame, non si rinvengono ragioni (stante la complessiva tenuta, pur nella sua sinteticit à̀ , del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità̀del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. 5.4 Sulla scorta di quanto esposto il ricorrente soccombent e va condannato al pagamento, in favore del l ’ Agenzi a controricorrent e , della somma di euro 5.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e,altresì̀, della ulteriore somma di euro 5.000,00 (valutata equitativamente, tenuto conto anche dell’oggetto della domanda) nonch́́ al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1.500. 6.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 5.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e, altres ì̀ , della ulteriore somma di euro 5.000,00nonch́́ al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro1.500,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p