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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19565/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra tutti i reati ascritti in rubrica, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già• adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che sottolinea l'omessa indicazione di concreti elementi a supporto della richiesta e, in ogni caso, l'assenza di indici da cui desumere il medesimo disegno criminoso; va, in proposito, rilevato come «in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534 - 01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra tutti i reati ascritti in rubrica, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già• adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare motivazione che sottolinea l'omessa indicazione di concreti elementi a supporto della richiesta e, in ogni caso, l'assenza di indici da cui desumere il medesimo disegno criminoso; va, in proposito, rilevato come «in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534 - 01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 a