CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Noia, in data 16 luglio 2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, in particolare, ha rideterminato la pena escludendo l'aumento per la continuazione "interna" già ritenuta dal primo giudice; rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione congrua ed esaustiva, con cui, peraltro, la difesa non si confronta (si vedano, in particolare, le pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato come dal quadro istruttorio emergesse con tutta evidenza la colpevolezza del prevenuto, stante il rinvenimento delle res di provenienza delittuosa nei pressi di luoghi di cui aveva la disponibilità, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine a tali circostanze); considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria, risulta manifestamente infondata, avendo la Corte di appello evidenziato (cfr., pag. 8) come non fosse necessario procedere all'invocata assunzione probatoria, in quanto non necessaria, a fronte di un pacifico svolgimento dei fatti e del carattere eccezionale della previsione di cui all'art. 603 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]