CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9356/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Catone n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campanian.8414/50/2016 , depositata il 4 otto bre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del19 giugno 2024 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF E ALTRO R.G. N.9356/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) notifica v a a [OSCURATO:PERSONA] comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sulla base di n. 8 cartelle di pagamento relative ad IRPEF ed altro, per un importo totale di € 402.422,98. 2. Il contribuente impugnava tale preavviso di iscrizione ipotecaria, le cartelle di pagamento presupposte e gli estratti di ruolo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli la quale, con sentenza n. 7764/28/2015, depositata il 30 marzo 2015, nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dichiarava inammissibile il ricorso, per carenza di interesse, mancando la prova della notificazione delle cartelle in questione e non essendo ammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo. 3. Interposto gravame dal contribuente , la Commissione Tributaria R egionale del la Campania , con sentenza n. 8414/50/2016, pronunciata il 26 settembre2016 e depositata in segreteria il 4 ottobre 2016, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnava sia pur per motivi diversi dalla decisione in primo grado, avendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate e presupposte rispetto all’atto di preavviso di iscrizione ipotecaria. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA](ricorso notificato il 4 aprile 2017), sulla base di due motivi. R.G. N.9356/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (succeduta nelle more ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), rimasta intimata. 5. Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in relazione all’art. 360, primo comma, nunm. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, il ricorrente che, con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento impugnate, in quanto ricevute da soggetto diverso dal destinatario dell’atto, la notificazione era avvenuta in violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis) cit., mentre, per altre cartelle, non erano state osservate tutte le formalità previste dall’art. 7 della legge n. 890/1982, con riferimento all’invio della comunicazione con cui notizia il destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2719 e 2386 cod. civ., nonché inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e violazione degli artt. 26, 57, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 37, comma 27, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. R.G. N.9356/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 248, nonché, infine, 137 e 148 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Rileva, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto sufficienti, ai fini della prova della notificazione delle cartelle di pagamento, le copie fotostatiche prodotte dal concessionario per la riscossione, avendo egli disconosciuto tali fotocopie ed avendone chiesto l’esibizione in originale. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. La questione dell’invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento, per violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973(in quanto atti ricevuti da persona diversa dal destinatario), non risulta che sia mai stata sollevata nelle fasi di merito. A tal proposito, va evidenziato che il ricorrente non ha specificato in quali punti del ricorso introduttivo è stata sollevata la specifica eccezione di invalidità della notificazione delle cartelle, per violazione della disposizione suindicata, né tale questione viene affrontata nella sentenza impugnata. Orbene, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione siano presentate questioni di cui non vi sia traccia nella sentenza impugnata, il ricorrente deve -a pena di inammissibilità - non solo allegare l'avvenuta loro deduzione davanti al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del precedente giudizio lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono travolgere, a pena d'inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio di R.G. N.9356/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appello, non essendo ammesse per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, né rilevabili d'ufficio. In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere -nella specie rimasto assolutamente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr . Cass. 7 marzo 2024, n. 6127). Il motivo è quindi privo del requisitodell’autosufficienza. 2.2. Il secondo motivo è invece infondato. Come evidenziato dalla C.T.R., il ricorrente non ha contestato specifici e circostanziati profili di difformità delle copie fotostatiche delle relate di notifica rispetto agli originali. Ed invero, il disconoscimento previsto dall'art. 2719 cod.civ. deve essere qualificato quale dichiarazione di scienza con valore probatorio proveniente dalla parte che vuole negare la genuinità delle copie fotografiche ovvero fotostatiche prodotte dalla controparte; in particolare, esso rientra nella categoria generale degli atti giuridici in senso stretto, per cui per poter produrre gli effetti giuridici attribuitegli dalla disposizione deve essere chiaro, puntuale e deve avere specifico contenuto, non producendosi, in caso contrario e nel caso di generica contestazione dell'altrui produzione documentale, l'effetto riconosciuto alla dichiarazione di cui al citato art. 2719 cod. civ. (Cass. 27 febbraio 2017, n. 4912; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21842). Nel caso di specie, la C.T.R., con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto che la contestazione delle copie fotostatiche rispetto all’originale non sia stata fatta R.G. N.9356/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in materia specifica e circostanziata, ragion per cui appare corretta la decisione di considerare perfezionata la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte. 3. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di imposto pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto