CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32219/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 490/2019 depositata il11/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ricorre per quattro mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza dell’11 luglio 2019, con cui la Corte d’appello Trieste ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Pordenone di rigetto della domanda di revoca di pagamenti per il complessivo importo di 3.285.120,00 €, ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare, effettuati a titolo di corrispettivo della fornitura di vergella di rame nel cosiddetto semestre sospetto. 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il ricorso c ontiene i seguenti motivi. Primo motivo. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a) L.F.: lasentenza impugnata è illegittima nella misura in cui considera il ritardo medio con cui venivano effettuati i pagamenti da ACC a ZML nel c.d. semestre sospetto, anziché il ritardo di ogni singolo pagamento rispetto alla scadenza pattuita, al fine di ritenere sussistente un termine d'uso tale da esentare i pagamenti stessi da revocatoria. Secondo motivo. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F. e dell'art. 1362 c.c.: errata interpretazione dell'unicità della relazione contrattuale. La sentenza impugnata è illegittima laddove, nel ritenere la sussistenza di un termine d'uso tale da mandare esenti da revocatoria i pagamenti effettuati da ACC a ZML nel c.d. semestre sospetto, non considera l'unicità della relazione contrattuale intervenuta tra le parti ed afferma l’irrilevanza della difformità dei termini di pagamento pattuiti rispetto a quelli in precedenza praticati tra le parti. Terzo motivo. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: l a sentenza è illegittim a laddove omette di esaminare la rilevanza dei numerosi solleciti di pagamento inviati da ZML ad ACC nel c.d. semestre sospetto,quali indici dell'insussistenza di un termine d'uso idoneo a mandare esenti i pagamenti da revocatoria. Quarto motivo. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 67, comma 3, lett. a) L.F.: la sentenza impugnata è comunque illegittima laddove afferma l'irrilevanza dei numerosi solleciti di pagamento inviati da ZML ad ACC nel c.d. semestre sospetto, al fine di escludere la sussistenza di un termine d'uso tale da mandare esenti da revocatoria i pagamenti effettuati da ACC a ZML, esprimendo valutazioni sulla genericità degli “ stralci” delle comunicazioni intervenute tra le parti come riportato nell’atto d’appello senza considerare il testo integrale di tali comunicazioni risultante da documenti ritualmente e tempestivamente depositati da ACC con l’atto introduttivo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― Il primo mezzo è inammissibile. La Corte d’appello, per quanto rileva, ha così motivato: «L’appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto che il ritardo medio di 7 giorni, praticato nell’adempimento dei pagamenti de quibus , oltre che anteriormente al periodo sospetto, rientri nella normale tolleranza insita nei comuni rapporti commerciali. Con un ragionamento a tratti di difficile comprensione, viene sostenuto che il primo giudice non avrebbe fatto applicazione del principio secondo cui la disposizione eccezionale … non possa essere interpretata in termini estensibili, sino al punto … di qualificare come fisiologicoun ritardo medio di 7 giorni. Anche tale censura non è condivisibile. Il Tribunale, infatti, diversamente da quanto sembra sostenere l’appellante, non ha affatto esteso l’applicazione di una disposizione eccezionale … Ha soltanto chiarito che un ritardo medio di soli 7 giorni rispetto ai 15 costituenti il c.d. “termine d’uso” non è particolarmente significativo, perché non altera il concreto regolamento che le parti si sono volutamente date per l’esecuzione del rapporto». Orbene, il primo mezzo si appunta contro l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Tribunale bene avrebbe tenuto conto del ritardo medio, peraltro erroneamente determinato in 7 giorni invece che in 10 giorni, e non, al contrario, dei singoli ritardi verificatisi nell’arco temporale in discorso, dal momento che sarebbe «il ritardo del singolo pagamento oggetto di revoca rispetto al termine pattuito che determina la conformità o meno al termine stesso, non il ritardo medio». Ma il motivo spiegato in questa sede risulta eccentrico sia rispetto alla censura sottoposta all’esame della Corte d’appello, sia rispetto alla motivazione che il giudice di merito ha adottato. Difatti: -) nell’impugnazione in appello, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’odierna ricorrente aveva lamentato l’interpretazione dilatata data dal Tribunale a d una norma eccezionale; in questa sede, viceversa, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria sostiene che la verifica se i pagamenti siano stati effettuati nei termini d’uso non potrebbe essere rapportata al ritardo medio, ma dovrebbe essere commisurata, pagamento per pagamento, al ritardo di ciascuno di essi; e questa prospettazione risulta essere nuova rispetto a quella svolta in appello; -) il giudice di merito non ha affermato che il ritardo di ciascun singolo pagamento non possa assumere rilievo per i fini della verifica della sua riconducibilità entro l’ambito dell’esenzione dalla revocatoria, ma si è limitato ad osservare che il Tribunale non aveva fatto un’esorbitante applicazione di una norma eccezionale, così recependo il ragionamento del primo giudice, il quale, dopo aver osservato che il ritardo medio era stato di circa sette giorni, che aveva «raggiunto il massimo di una ventina di giorni per una fattura scaduta nel mese di agosto», ha aggiunto che si trattava «di un ritardo non significativo, che non può essere ritenuto sufficiente a connotare i pagamenti intervenuti in termini di devianza rispetto all’uso»; e dunque la censura non si misura con la reale motivazione che sostiene la decisione impugnata. A quest’ultimo riguardo, vale cioè osservare che, la decisione di merito è del tutto conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui l'articolo 67, comma 3, lett. a), della legge fallimentare va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti «in ritardo» essendo ormai divenuti esatti adempimenti (Cass. 7 dicembre 2020, n. 27939): e cioè, il Tribunale, la cui motivazione è stata recepita dalla Corte d’appello ha esaminato non soltanto il ritardo medio, ma anche il picco di esso, ritenendo, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, che lo stesso non assumesse rilievo al fine di escludere la qualificazione di ciascun pagamento effettuato in termini d’uso. 4.2. ― Il secondo mezzo si indirizza contro questa parte di sentenza: «Viene asserito… che la genesi del rapporto di fornitura di vergella di rame da parte di ZML avrebbe presentato condizioni contrattuali difformi da quanto praticato dalle parti in precedenza, in considerazione del fatto che,tanto per la fornitura di componenti di ghisa quanto per la trasformazione della vergella in filo di rame, ZML avrebbe presentato condizioni contrattuali difformi da quanto praticato dalle parti in precedenza, in considerazione del fatto che, tanto per la fornitura di componenti in ghisa quanto per la trasformazione della vergella infilo di rame, ZML applicava ad ACC il pagamento a 90 giorni con ricevuta bancaria. La fornitura di vergella non sarebbe stata conforme, dunque, ai “termini d’uso” praticati inter partes che, inizialmente, erano di cinque giorni . La censura è infondata. È la stessa parte appellante, infatti, a riconoscere che i termini di pagamento ― con dilazione prima di 5 e poi di 15 giorni ― erano stati concordati con ZML … A poco rileva il fatto che con riferimento agli altri e diversi rapporti commerciali intercorsi tra le parti … fosse stato stabilito un termine di 90 giorni per adempiere tramite ricevuta bancaria: ciò che interessa è che, relativamente al rapporto contrattuale interessato dai pagamenti in contestazione… tra la appellantee l’ appellato si creò, appu nto, un uso che, sebbene del tutto diverso da quello riferito alla fornitura di ghisa e alla trasformazione di vergella in filo di rame, fu costantemente utilizzato in ordine ai tempi dei pagamenti. È l’effettuazione dei pagamenti nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti, infatti, a rendere questi ultimi esenti da revocatoria. In conclusione, relativamente alle forniture di vergella di rame e ai relativi pagamenti oggetto di revocatoria, deve considerarsi “termine d’uso” per gli effetti di cui all’art. 67, comma 3, lett. a) L.F., quello di 15 giorni che ZML concesse ad ACC già a partire dal 19. 10. 2011 … periodo considerevolmente anteriore rispetto all’inizio del semestre sospetto». Ora, la censura è prospettata sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, e cioè si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la pattuizione concernente la fornitura della vergella di rame fosse altra cosa rispetto a quella relativa a fornitura di componenti di ghisa e trasformazione della vergella in filo di rame: ma è cosa nota che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355), canoni che il ricorrente ha l'onere di individuare specificamente assieme al punto ed al modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728); sicché non resta che aggiungere che, a fronte della peraltro del tutto piana lettura che il giudice di merito ha dato dei rapporti intercorsi tra le parti, regolati da previsioni pattizie distinte a seconda che riguardassero la fornitura della vergella di rame oppure la fornitura di componenti di ghisa e trasformazione della vergella in filo di rame, la ricorrente non ha punto chiarito quali regole di ermeneutica contrattuale siffatta conclusione avrebbe violato. 4.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. Si versa in ipotesi di «doppia conforme». Nella materia la S.C. ha affermato che, in ipotesi di «doppia conforme» il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 15 marzo 2022, n. 8320). Ora, tale indicazione è del tutto carente, ed anzi dalla lettura della sentenza impugnata emerge, come si è detto, che il giudice d’appello ha integralmente recepito la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice. 4.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Quanto alla denunciata violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., il motivo si infrange infatti contro il principio, affermato da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione: -) per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; -) la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 17.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13