CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01260/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7192-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -intimati - e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7192/2022 Cron. Rep. Ud.02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/12/2021 R.G.N. 864/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (responsabile in via solidale, ex art. 38 c.c., quale legale rappresentante dell’Associazione) per l’accertamento della sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato per il periodo settembre 2004 -luglio 2007 (periodo regolarizzato tra le parti) e novembre 2009 – maggio 2010, con mansioni di educatrice (livello III S, di cui al CCNL settore Socio assistenziale UNEBA), orario di lavoro pari a 4 ore giornaliere per cinque giorni a settimana, e conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il quadro probatorio acquisito dimostrasse la sussistenza di due distinti periodi di lavoro subordinato, con il conseguente diritto al pagamento della retribuzione e del trattamento di fine rapporto corrispondenti alla mansione espletata (come da conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio nominato in grado di appello), esclusa l’indennità per ferie non godute (non essendo stato provato, dalla lavoratrice, il presupposto costitutivo) nonché ogni conseguenza invocata per il licenziamento orale (non essendo stata dimostrata l’offerta della prestazione da parte della lavoratrice). Con riguardo al Presidente dell’associazione, [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha precisato che era emerso come lo stesso firmava le lettere di assunzione nonché gli assegni per i pagamenti e impartiva le direttive ai coordinatori dell’associazione stessa, elementi sufficienti a ritenerlo responsabile solidale ai sensi dell’art. 38 c.c. 3. Per la cassazione di tale sentenza il legale rappresentante ha proposto ricorso affidato ad un motivo; l’associazione ha proposto successivo ricorso affidato a due motivi; la lavoratrice resiste con distinti controricorsi. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché notificato prima del ricorso dell’associazione, che va quindi considerato incidentale. 2. Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, semplicemente ricollegato la responsabilità solidale del [OSCURATO:PERSONA] alla sua carica di Presidente dell’Associazione, omettendo qualsiasi indagine sulla concreta attività negoziale e/gestoria dello stesso, non apparendo sufficiente il riscontro effettuato dalla Corte territoriale in base al quale è risultato che il [OSCURATO:PERSONA] firmava le lettere di assunzione e firmava gli assegni per i pagamenti alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite. 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. La Corte territoriale si è conformata ai principi statuiti da questa Corte (cfr. Cass. nn. 10490 e 18188 del 2014; Cass. n. 8752/2017; da ultimo, Cass. n. 2813/2025) in base ai quali la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio taleresponsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. 3.2. La sentenza impugnata ha avuto cura di precisare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione dal [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che il quadro probatorio acquisito dimostrava che lo stesso (oltre a ricoprire la carica di Presidente dell’associazione) compiva atti di gestione della stessa, assumendo il personale, corrispondendo loro la retribuzione e impartendo direttive (ai collaboratori) per lo svolgimento dell’attività. Le doglianze del ricorrente adombrano, in realtà, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento. 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Associazione deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 285 del 1997 e del decreto assessoriale Enti locali Regione Sicilia n. 38 del 2001 (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, considerato l’attività prestata dalla lavoratrice quale semplice rapporto di lavoro subordinato posto che l’Associazione “sin dal primo difensivo” ha chiarito di far parte di un’associazione temporanea di scopo unitamente ad altre associazioni al fine di partecipare al bando di concorso pubblicato dal Comune di Paternò avente ad oggetto l’affidamento del servizio di quattro centri di aggregazione presso quattro Comuni, e tali progetti prevedevano un programma di lavoro che vincolava l’assunzione dei dipendenti al tempo prescritto per la realizzazione del programma stesso definito e approvato dai Comuni. Le assunzioni non potevano, pertanto, svolgersi al di fuori di tali programmi, come regolati dall’art. 1 della legge n. 285 del 1997 (che prevede l’istituzione di un fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e stabilisce i finanziamenti per i progetti) nonché dal decreto di attuazione adottato dalla Regione Sicilia il 20.6.2001. La Corte territoriale ha trascurato che l’attività della lavoratrice doveva inquadrarsi, considerata la normativa innanzi indicata, quale realizzazione di un contratto a progetto. 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Associazione deduce omesso esame di un punto decisivo della controversia, l’art. 7 della Convenzione fra associazione temporanea di scopo e Comune di Paternò avendo, la Corte territoriale, trascurato che il secondo periodo di lavoro (accertato come lavoro subordinato) era, in realtà, da inquadrarsi nella convenzione (stipulato con il Comune di Paternò nell’ottobre 2009) avente ad oggetto il servizio di aggregazione per minori per mesi 15, e tale convenzione prevedeva il coinvolgimento di volontari. 6. Il ricorso è inammissibile. 6.1. Tutte le doglianze appaiono nuove e, perciò, inammissibili, non essendo state le questioni della costituzione di un’associazione temporanea di scopo, dell’attuazione di un progetto concordato con alcuni Comuni, della previsione di un bando di concorso, dei relativi programmi di lavoro trattate nella decisione impugnata (che si occupa, invece, della diversa questione inerente l’attuazione, di fatto, fra le parti di un vincolo di subordinazione in due periodi temporali) ne' avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 18018/2024). 6.2. Inoltre, va, comunque, rilevato che la pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'accertamento della subordinazione, reputa imprescindibile e d'importanza preminente l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto; tale indagine non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass. n. 4884/2018; ex plurimis, da ultimo Cass. n. 23343/2024; Cass. n. 13185/2025). Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s'accompagna (Corte cost., sentenze n. 76/2015, n. 115/1994 e n. 121/1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, «l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali» (sentenza n. 76/2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale àmbito, difatti, è canone primario d'interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti,«anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto. La qualificazione convenzionale d'un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente. 7. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile; le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c. 8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna l’associazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di q