CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 27481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12519 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell’impresa individuale omonima, elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentat a e difes a giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento SannaMario, in persona del Curatore; -intimata - avverso la sentenza n. 65/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI , sez. di SASSARI, pubblicatail 16/02/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Ric. 2018n. 12519 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.566/17 , il Tribunale di Sassari rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, avverso il decreto ingiuntivo n.737/2015 pronunciato nei suoi confronti dal Tribunale per Euro 382.114,00, ad istanza del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti in appalto dal fallito nel cantiere di Usini. Il Tribunale rilevò che l’opponente non aveva contestato l’ane il quantumdella prestazione e non aveva provato il suo adempimento. 2. Con sentenza n.65/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sez. di Sassari rigettò l’appello della committente , rilevando che effettivamente il primo giudice, ritenendo non contestati la esistenza del contratto e l’ammontare dell’obbligazione, perché era stato unicamente eccepito l’adempimento, ave sse correttamente applicato l’art.115 cod. proc. civ. nella selezione dei fatti non contestati; confermò altresì l’adeguatezza della valutazione di insufficienza della prova offerta sull’asserito integrale adempimento. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. [OSCURATO:PERSONA] intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deve rilevarsi che nel primo, terzo e quarto motivo di censura non risulta l'esatta indicazione numerica di alcuno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma Icod. proc. civ.: tuttavia, i motivi risultano ammissibili perché comunque individuano con sufficiente chiarezza i vizi prospettati tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (cfr. Cass. Sez. U, n. 32415 del 08/11/2021). 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto la violazione dell’art.51 n.4 cod. proc. civ. per avere un componente del Collegio che Ric. 2018n. 12519 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 3 - ha deciso la sentenza impugnata di primo grado pronunciato sulla provvisoria esecuzione del d.i. opposto, cosìconoscendo i fatti di causa. 1.1. Il motivo è infondato. In dsipartela considerazione che non è stata dedotta la nullità della sentenza per vizio di composizione del giudice, deve considerarsi che l’esame dell’istanza di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo è attività istruttoria e non decisionale e , per principio consolidato,l'obbligo di astensione imposto dall'art. 51, comma primo, n. 4 c od. proc. civ. è unicamente imposto al giudice che abbia conosciuto della causa in altro grado nel senso della partecipazione alla decisione oggetto di gravame; non così, invece, nell’ipotesi di svolgimento di semplici attività istruttorie (tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 Rv.662255; Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016 Rv. 641675Cass. 27 marzo 2001, n. 4412)a cui può aggiungersianche il caso in cui il giudice abbia delibato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, giacché anche la giurisprudenza costituzionale, pur premettendo che l'espressione «in altro grado del processo» deve ricomprendere anche la fase di un processo avente carattere di autonomia e non può essere limitata al solo grado del processo in senso stretto, ha costantemente affermato (si veda, in particolare, la sentenza 15 ottobre 1999, n.387) che, per aversi identità di causa, la pronuncia deve attenere al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni sul merito dell'azione proposta nella prima fase (Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2001, n. 12345): nel caso della delibazione dell’istanza di sospensione deve escludersi questa coincidenza di oggetto e di valutazioni. 2. Con il secondo motivo, formulato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 183 comma Ric. 2018n. 12519 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 4 - VI n. 1 e dell’art.132 n. 4 cod . proc. civ. : la Corte non avrebbe reso alcuna motivazionesul motivo d’appello concernente la statuizione di tardività della contestazione perché non effettuata nell’atto di opposizione, sebbene fosse stata contestata sin da tale atto introduttivo la debenza del credito preteso con il ricorso per decreto ingiuntivo. 2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte d’appello, richiamando e confermando l’applicazione del 115 cod. proc. civ.operata dal primo giudice ( nella formulazione post 2009 applicabile ratione temporis ), ha ribadito che e ccepire l’adempimento senz’altra difesa presuppone non contestare né l’an né il quantum della pretesa: unamotivazione, pertanto, è stata resa ed è chiara, seppure stringata. Pertanto, la censura ex n. 4 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. risulta inammissibile posto che, a seguito della riforma del 2012, ricorre l’ipotesi di omessa motivazione soltanto quando le ragioni del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione manchino del tutto o, seppure graficamente esistenti, non consentano comunque alcun controllo sull'esattezza e la logicità della decisione così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.(v. SSUU n. 8053/2014). 2.2. Ugualmente è inammissibile il profilo del n. 5, risultando applicabile alla fattispecie, ratione temporis, la preclusione del V comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ. nella formulazione introdotta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, precedente l’abrogazione operata dall'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: secondo tale disposizione, infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che avesse confermato la decisione di primo gradoavrebbe potuto essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360. Ric. 2018n. 12519 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 5 - Sulla violazione dell’art. 183 comma 6 cpc, il ricorso è privo di specificità perché non trascrive (neppure per le parti di rilievo ) l’atto processuale su cui si fonda (in particolare la memoria ex art. 183 comma 6 cpc): del resto è noto che il dovere di esame degli atti processuali da parte della Corte di Cassazione nella delibazione di errores in procedendo non esonera il ricorrente dal dovere di specificità nella formulazione dei motivi. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha nuovamente denunciato l’omessa o insufficiente motivazione «per la mancata e/o errata valutazione di risultanze processuali». 3.1. La censura è inammissibile per sua formulazione per le ragioni esposte al precedente punto 2.2.: la Corte territoriale ha invece evidenziato che sussiste un unico bonifico con la causale « appalto cantiere Usini», rimarcando che gli altri bonifici sono privi di causale con ciò compiendo una valutazione in fatto non più sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo, ancora una volta è stata prospettata un’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionee la violazione e falsa applicazione dell’art.2967 cod. civ.: la Corte avrebbe violato i criteri di ripartizione dell’onere probatorio non considerando che l’opposto non aveva specificamente contestato i bonifici prodotti e aveva provato il suo credito soltant o con le fatture commerciali che sono documenti unilaterali. 4.1. Il motivo è ugualmente inammissibileper sua formulazione perché non coglie la ratio decidendi(anche sul punto una motivazione è stata, infatti, resa): la Corte d’appello ha ribadito che aver eccepito soltanto di aver adempiutosignifica non contestare an e quantum della pretesa e che tuttavia i bonifici prodotti non sono idonei a provare l’asserito adempimentoperché tra le parti sono intercorsi più rapporti commerciali e i documenti bancari prodotti non contengono alcun Ric. 2018n. 12519 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 6 - riferimento inequivocabile, per data del pagamento e appalto, alle fatture azionate in monitorio. Questa motivazione –che non è né apparente né contraddittoria – risulta corretta in diritto , come corretta è la valutazione d el peso probatorio delle fatture non contestate nell’ane nel quantum – come accaduto nella fattispecie: secondo l’orientamento risalente di questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 13651 del 13/06/2006 ), « la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito»; in assenza di contestazione, quei fatti possono ritenersi come provati. Fuori luogo, infine, il richiamo alla violazione dell’art. 2697 cc: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l' onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.(tra le varie, v. Sez. L , Sentenza n. 17313del 19/08/2020 Rv. 658541). 3. Il ricorso è perciò respinto. Non vi è sta t uizione sulle spese perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2018n. 12519 sez. S2 -ud. 20-01-2023 - 7 - previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13,