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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1992

Cassazione n. 05552/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/02/1992 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nell'escludere la ricorrenza nella specie del rivendicato stato di necessità ( si vedano le puntuali considerazioni spese dal quarto capoverso di pagina 3) e, per altro verso, nel negare le generiche e l'applicabilità dell'art. 131 bis cp alla luce del tenore oggettivo della condotta e della intensità del dolo riscontrati in termini coerentemente ritenuti incompatibili alla disposizione reclamata dal ricorso con valutazione di merito che si sottrae, per quanto già evidenziato, a censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/02/1992 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nell'escludere la ricorrenza nella specie del rivendicato stato di necessità ( si vedano le puntuali considerazioni spese dal quarto capoverso di pagina 3) e, per altro verso, nel negare le generiche e l'applicabilità dell'art. 131 bis cp alla luce del tenore oggettivo della condotta e della intensità del dolo riscontrati in termini coerentemente ritenuti incompatibili alla disposizione reclamata dal ricorso con valutazione di merito che si sottrae, per quanto già evidenziato, a censure prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 05552/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris