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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38929/2023

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, a seguito di annullamento della decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato ascritto di cui all'art. 142 D.Lgs. n.230/1995, aveva confermato il giudizio di responsabilità del ri- corrente condannandolo alla pena pecuniaria di euro 1.250.00 di multa.

2. Allo [OSCURATO:PERSONA] era contestato il suddetto titolo di reato in quanto, in qualità di direttore generale della società [OSCURATO:SOCIETA]. con de- lega all'ambiente, addetto alla radio protezione, aveva omesso la prote- zione radiometrica prescritta dal successivo art.157 D.Lgs. sopra richia- mato, allo scopo di individuare sorgenti o materiali radioattivi nei mate- riali di ingresso destinati alla fusione nel periodo compreso dal 30 Maggio al 6 Giugno 2018.

Il giudice di legittimità ha annullato la sentenza impugnata laddove il giudice di merito, pure essendosi prospettato un errore formale nella compilazione delle schede di scarico e di archiviazione e pure avendo dato atto che l'imputato aveva successivamente prodotto alcune schede mancanti che presentavano corrispondenza, a dispetto della errata nu- merazione, con i dati risultanti nel registro di carico scarico dei metalli pervenuti nei giorni indicati nelle schede, aveva ritenuto non convincente la suddetta documentazione, conclusione che risultava illogica rispetto alle giustificazioni addotte dal prevenuto e alla possibilità di errore ma- teriale nella compilazione delle schede, e comunque non supportata dal confronto tra le produzioni dell'imputato e le schede archiviate e la veri- fica della corrispondenza tra quanto in esse indicato e i documenti di trasporto che indicavano le date e i materiali trasportati.

3. Il Tribunale di Genova, all'esito degli accertamenti eseguiti e di un nuovo percorso logico giuridico indicati dal giudice rescindente iconfer- mava il giudizio di responsabilità in capo allo [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, in relazione a ciascuna scheda mancante, come le integrazioni documen- tali dell'imputato non erano in grado di escludere il mancato controllo radiometrico dei metalli in transito presso l'opificio ZINKAL, laddove ai difetti formali di numerazione e di assenza di firme, che pure costituivano espressione di scarsa affidabilità e comunque ingeneravano il sospetto di mancanza di originalità e genuinità dei documenti prodotti dallo SCHIAF- FINO, si aggiungeva il fatto che, all'esito di analitica disamina delle sin- gole schede in contestazione, non era possibile abbinare alle stesse un corrispondente transito di materiali metallici corrispondenti per natura, data dell'ingresso e mezzo che aveva eseguito il trasporto, risultando comunque tutta la documentazione particolarmente lacunosa e comun- que inidonea a fornire la dimostrazione che, i materiali indicati nelle sin- gole schede fossero stati sottoposti ai controlli per la presenza di radia- zioni ,imposti dalla legge speciale.

Riconosceva inoltre la responsabilità per colpa di soggetto, quale lo [OSCURATO:PERSONA], il quale era investito di po- sizione di garanzia sia in quanto direttore generale della società, sia in quanto titolare di delega al controllo delle radiazioni, trattandosi di reati omissivi di pericolo presunto e che la sua condotta onnissiva, o comunque particolarmente incauta e trascurata ,aveva integrato la condotta tipica sanzionata dal precetto di cui all'art.142 DLgs. 230/1995.

Sotto diverso profilo assume che la gravità, la pluralità e la reiterazione delle condotte di cui sopra impedivano di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 4.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la quale ha articolato quattro motivi di ri- corso. 4.1 Con un primo motivo assume difetto di motivazione in relazione alla veridicità delle schede radiometriche con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art.142 D.Lgs. 230/1995,sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

In particolare assume che la motivazione della sentenza impugnata, pur avendo preso in esame le singole schede oggetto di contestazione, era pervenuta a evidenze del tutto contrastati con quello che era stato l'esito della pronuncia, avendo al contrario rap- presentato, in relazione alla maggiore parte di esse, la piena corrispon- denza tra i dati ivi riportati e quelli di altri documenti aziendali relativi al medesimo carico e in relazione a ciascuna scheda si poneva ad eviden- ziare le criticità del ragionamento formulato dal giudice di rinvio, che in alcuni punti appariva legittimare le prospettazioni difensive per poi allon- tanarsene,assegnando prevalenza a argomentazioni speciose e a indica- zioni formalistiche, laddove una valutazione complessiva della documen- tazione prodotta avrebbe dovuto fare propendere per il riconoscimento di una piena corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli dei carichi pervenuti in azienda nello stesso giorno, con lo stesso mezzo e aventi la medesima natura. 4.2 Con una seconda articolazione deduce difetto motivazionale con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.142 D.Lgs. 230/95 Nessun addebito di colpa veniva formulato nei confronti del prevenuto, laddove la motivazione della sentenza impu- gnata non indicava neppure la condotta alternativa lecita che avrebbe consentito l'osservanza del precetto legale, né evidenziava in che modo il ricorrente avrebbe potuto evitare di incorrere negli errori materiali pre- senti nelle schede esaminate e di impedire che il personale addetto po- tesse incorrere nelle suddette omissioni. 4.3 Con un terzo motivo di ricorso assume difetto motivazione in punto di causalità della colpa nella omessa sorveglianza radiometrica del materiale in entrata sia in ragione delle specifiche funzioni attribuite da statuto alle figure apicali della società, sia in ragione della presenza di preposti allo specifico settore rientrante nell'area di rischio che atteneva alla sorveglianza di radiazioni nei metalli in ingresso nell'opificio e,quindi, l'assenza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] di una puntuale posizione di garanzia se non in relazione alla eventuale inosservanza di obblighi impeditivi che neppure era stata contestata. 4.4 Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio mo- tivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non pu- nibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziato che in ossequio a principi ripetu- tamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coe- renza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.

Neppure il giudice di legittimità è te- nuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a ve- rificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezza- mento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legit- timità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.IV, 2.12.03 Elia n. 4842, Rv. 229369); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da ri- sultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della deci- sione impugnata (Cass.

SU n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, Rv. 226074).

Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche ap- portate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, am- pliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato".

La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica, la coerenza strutturale della decisione.

Così come sem- bra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'o- biettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di conside- rare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è perve- nuto il giudice di merito.

2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricor- rente, atteso che l'articolata valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'imputato, mentre le censure da questa proposte finiscono sostanzialmente per ri- proporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede., te- nuto altresì conto dei limiti di sindacato previsti per l'impugnazione delle sentenze del giudice di primo grado che applicano la pena dell'ammenda (sez.4, n.53355 del 21/11/2018, Stojkovski, Rv.274524-01)

3. In particolare il giudice del rinvio, entro il perimetro indicato dal giudice dell'annullamento, nel rispetto del thema devoluto e in assenza di profili di violazione di legge, sia pure sotto il profilo dell'assenza ovvero dell'apparenza della motivazione, ha ampiamente argomentato in ordine alla responsabilità del ricorrente alla stregua delle risultanze istruttorie e in particolare sulla base della documentazione commerciale e fiscale esa- minata e prodotta, da cui risultava il transito dei materiali radiogeni per cui è processo.

Il Tribunale di Genova infatti, in applicazione del dictum di cui alla sentenza rescindente, ha passato in rassegna tutte le schede di controllo radiometrico prodotte dall'imputato riconoscendone, con rin- novato giudizio di merito, la inattendibilità.

Invero il giudice ha proce- duto, anche accedendo all'invito della difesa, al raffronto delle suddette schede con i DDT della merce, facendo emergere, con certosina e logica spiegazione, la mancata corrispondenza tra tali documenti.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato la difformità di tali schede rispetto alle altre pre- senti e correttamente numerate e sottoscritte evidenziandone la mancata corrispondenza della progressione nella numerazione, ovvero rispetto alle date cui si riferivano i documenti di trasporto e una serie di anomalie nella tenuta della documentazione che concorrevano a escluderne la af- fidabilità e conformità agli originali, nonché l'assenza totale di documen- tazione in relazione alle giornate del 31 Maggio e del 4 Giugno 2018.

4. Quanto ai denunciati profili di violazione di legge con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo e all'imputabilità del difetto di controllo all'imputato (di cui ai motivi di ricorso sub 2 e 3), il Tribunale ha correttamente rilevato che lo [OSCURATO:PERSONA], nella sua duplice veste di direttore generale e soggetto deputato alla radioprotezione, era il sog- getto tenuto alla corretta compilazione delle schede e pertanto doveva essere chiamato a rispondere della contravvenzione ascritta a titolo di colpa, per avere omesso di effettuare la dovuta sorveglianza radiome- trica in violazione dei doveri riconducibili alla posizione ricoperta e risul- tando del tutto assertiva l'affermazione difensiva secondo la quale sa- rebbero risultate ulteriori posizioni di garanzia, in assenza di specifica allegazione sul punto (deleghe prepositurali).

5. Quanto infine alla modulazione della pena e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., corretta risulta la • motivazione che ha tenuto conto del disvalore della condotta, dell'offen- sività della stessa, trattandosi di reato di pericolo presunto e della reite- razione e non occasionalità della condotta illecita

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente va condannato al pagamento delle spese processuali e non ricor- rendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa aòl paga- mento in favore delle Cassa per le ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. di una somma determinata come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, a seguito di annullamento della decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato ascritto di cui all'art. 142 D.Lgs. n.230/1995, aveva confermato il giudizio di responsabilità del ri- corrente condannandolo alla pena pecuniaria di euro 1.250.00 di multa. 2. Allo [OSCURATO:PERSONA] era contestato il suddetto titolo di reato in quanto, in qualità di direttore generale della società [OSCURATO:SOCIETA]. con de- lega all'ambiente, addetto alla radio protezione, aveva omesso la prote- zione radiometrica prescritta dal successivo art.157 D.Lgs. sopra richia- mato, allo scopo di individuare sorgenti o materiali radioattivi nei mate- riali di ingresso destinati alla fusione nel periodo compreso dal 30 Maggio al 6 Giugno 2018. Il giudice di legittimità ha annullato la sentenza impugnata laddove il giudice di merito, pure essendosi prospettato un errore formale nella compilazione delle schede di scarico e di archiviazione e pure avendo dato atto che l'imputato aveva successivamente prodotto alcune schede mancanti che presentavano corrispondenza, a dispetto della errata nu- merazione, con i dati risultanti nel registro di carico scarico dei metalli pervenuti nei giorni indicati nelle schede, aveva ritenuto non convincente la suddetta documentazione, conclusione che risultava illogica rispetto alle giustificazioni addotte dal prevenuto e alla possibilità di errore ma- teriale nella compilazione delle schede, e comunque non supportata dal confronto tra le produzioni dell'imputato e le schede archiviate e la veri- fica della corrispondenza tra quanto in esse indicato e i documenti di trasporto che indicavano le date e i materiali trasportati. 3. Il Tribunale di Genova, all'esito degli accertamenti eseguiti e di un nuovo percorso logico giuridico indicati dal giudice rescindente iconfer- mava il giudizio di responsabilità in capo allo [OSCURATO:PERSONA] evidenziando, in relazione a ciascuna scheda mancante, come le integrazioni documen- tali dell'imputato non erano in grado di escludere il mancato controllo radiometrico dei metalli in transito presso l'opificio ZINKAL, laddove ai difetti formali di numerazione e di assenza di firme, che pure costituivano espressione di scarsa affidabilità e comunque ingeneravano il sospetto di mancanza di originalità e genuinità dei documenti prodotti dallo SCHIAF- FINO, si aggiungeva il fatto che, all'esito di analitica disamina delle sin- gole schede in contestazione, non era possibile abbinare alle stesse un corrispondente transito di materiali metallici corrispondenti per natura, data dell'ingresso e mezzo che aveva eseguito il trasporto, risultando comunque tutta la documentazione particolarmente lacunosa e comun- que inidonea a fornire la dimostrazione che, i materiali indicati nelle sin- gole schede fossero stati sottoposti ai controlli per la presenza di radia- zioni ,imposti dalla legge speciale. Riconosceva inoltre la responsabilità per colpa di soggetto, quale lo [OSCURATO:PERSONA], il quale era investito di po- sizione di garanzia sia in quanto direttore generale della società, sia in quanto titolare di delega al controllo delle radiazioni, trattandosi di reati omissivi di pericolo presunto e che la sua condotta onnissiva, o comunque particolarmente incauta e trascurata ,aveva integrato la condotta tipica sanzionata dal precetto di cui all'art.142 DLgs. 230/1995. Sotto diverso profilo assume che la gravità, la pluralità e la reiterazione delle condotte di cui sopra impedivano di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la quale ha articolato quattro motivi di ri- corso. 4.1 Con un primo motivo assume difetto di motivazione in relazione alla veridicità delle schede radiometriche con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art.142 D.Lgs. 230/1995,sotto il profilo dell'elemento oggettivo. In particolare assume che la motivazione della sentenza impugnata, pur avendo preso in esame le singole schede oggetto di contestazione, era pervenuta a evidenze del tutto contrastati con quello che era stato l'esito della pronuncia, avendo al contrario rap- presentato, in relazione alla maggiore parte di esse, la piena corrispon- denza tra i dati ivi riportati e quelli di altri documenti aziendali relativi al medesimo carico e in relazione a ciascuna scheda si poneva ad eviden- ziare le criticità del ragionamento formulato dal giudice di rinvio, che in alcuni punti appariva legittimare le prospettazioni difensive per poi allon- tanarsene,assegnando prevalenza a argomentazioni speciose e a indica- zioni formalistiche, laddove una valutazione complessiva della documen- tazione prodotta avrebbe dovuto fare propendere per il riconoscimento di una piena corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli dei carichi pervenuti in azienda nello stesso giorno, con lo stesso mezzo e aventi la medesima natura. 4.2 Con una seconda articolazione deduce difetto motivazionale con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.142 D.Lgs. 230/95 Nessun addebito di colpa veniva formulato nei confronti del prevenuto, laddove la motivazione della sentenza impu- gnata non indicava neppure la condotta alternativa lecita che avrebbe consentito l'osservanza del precetto legale, né evidenziava in che modo il ricorrente avrebbe potuto evitare di incorrere negli errori materiali pre- senti nelle schede esaminate e di impedire che il personale addetto po- tesse incorrere nelle suddette omissioni. 4.3 Con un terzo motivo di ricorso assume difetto motivazione in punto di causalità della colpa nella omessa sorveglianza radiometrica del materiale in entrata sia in ragione delle specifiche funzioni attribuite da statuto alle figure apicali della società, sia in ragione della presenza di preposti allo specifico settore rientrante nell'area di rischio che atteneva alla sorveglianza di radiazioni nei metalli in ingresso nell'opificio e,quindi, l'assenza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] di una puntuale posizione di garanzia se non in relazione alla eventuale inosservanza di obblighi impeditivi che neppure era stata contestata. 4.4 Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio mo- tivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non pu- nibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che in ossequio a principi ripetu- tamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coe- renza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è te- nuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a ve- rificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezza- mento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legit- timità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, sez.IV, 2.12.03 Elia n. 4842, Rv. 229369); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da ri- sultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della deci- sione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/09/2023, Petrella, Rv. 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche ap- portate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, am- pliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica, la coerenza strutturale della decisione. Così come sem- bra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'o- biettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di conside- rare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è perve- nuto il giudice di merito. 2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricor- rente, atteso che l'articolata valutazione, da parte del giudice di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'imputato, mentre le censure da questa proposte finiscono sostanzialmente per ri- proporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal modo richiedendo uno scrutinio improponibile in questa sede., te- nuto altresì conto dei limiti di sindacato previsti per l'impugnazione delle sentenze del giudice di primo grado che applicano la pena dell'ammenda (sez.4, n.53355 del 21/11/2018, Stojkovski, Rv.274524-01) 3. In particolare il giudice del rinvio, entro il perimetro indicato dal giudice dell'annullamento, nel rispetto del thema devoluto e in assenza di profili di violazione di legge, sia pure sotto il profilo dell'assenza ovvero dell'apparenza della motivazione, ha ampiamente argomentato in ordine alla responsabilità del ricorrente alla stregua delle risultanze istruttorie e in particolare sulla base della documentazione commerciale e fiscale esa- minata e prodotta, da cui risultava il transito dei materiali radiogeni per cui è processo. Il Tribunale di Genova infatti, in applicazione del dictum di cui alla sentenza rescindente, ha passato in rassegna tutte le schede di controllo radiometrico prodotte dall'imputato riconoscendone, con rin- novato giudizio di merito, la inattendibilità. Invero il giudice ha proce- duto, anche accedendo all'invito della difesa, al raffronto delle suddette schede con i DDT della merce, facendo emergere, con certosina e logica spiegazione, la mancata corrispondenza tra tali documenti. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la difformità di tali schede rispetto alle altre pre- senti e correttamente numerate e sottoscritte evidenziandone la mancata corrispondenza della progressione nella numerazione, ovvero rispetto alle date cui si riferivano i documenti di trasporto e una serie di anomalie nella tenuta della documentazione che concorrevano a escluderne la af- fidabilità e conformità agli originali, nonché l'assenza totale di documen- tazione in relazione alle giornate del 31 Maggio e del 4 Giugno 2018. 4. Quanto ai denunciati profili di violazione di legge con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo e all'imputabilità del difetto di controllo all'imputato (di cui ai motivi di ricorso sub 2 e 3), il Tribunale ha correttamente rilevato che lo [OSCURATO:PERSONA], nella sua duplice veste di direttore generale e soggetto deputato alla radioprotezione, era il sog- getto tenuto alla corretta compilazione delle schede e pertanto doveva essere chiamato a rispondere della contravvenzione ascritta a titolo di colpa, per avere omesso di effettuare la dovuta sorveglianza radiome- trica in violazione dei doveri riconducibili alla posizione ricoperta e risul- tando del tutto assertiva l'affermazione difensiva secondo la quale sa- rebbero risultate ulteriori posizioni di garanzia, in assenza di specifica allegazione sul punto (deleghe prepositurali). 5. Quanto infine alla modulazione della pena e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., corretta risulta la • motivazione che ha tenuto conto del disvalore della condotta, dell'offen- sività della stessa, trattandosi di reato di pericolo presunto e della reite- razione e non occasionalità della condotta illecita 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricor- rente va condannato al pagamento delle spese processuali e non ricor- rendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa aòl paga- mento in favore delle Cassa per le ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. di una somma determinata come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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